Il segreto professionale non è opponibile se il cliente vi rinuncia.
Cedu SEZ. V KLAUS MULLER C. GERMANIA 19 NOVEMBRE 2020, RIC.24173/18
È un avvocato che difese cinque società che furono messe in liquidazione coatta ed i loro ex dirigenti furono processati in sede penale. Malgrado che il liquidatore di quattro società e l'amministratore della quinta avessero rinunciato alla tutela del segreto avvocato-cliente, non avendolo fatto i dirigenti interessati che aveva assistito, si rifiutò di testimoniare invocando il segreto professionale. Fu multato di €.600 ed invano impugnò la condanna in ogni ordine e grado.
Nessuna violazione dell'art. 8 Cedu dato che l'avvocato non poteva invocare il diritto di non testimoniare contro un ex cliente. Nel momento in cui l'assistito rinuncia al segreto professionale, questi non può essere più invocato dal legale. Nella fattispecie i clienti non erano persone fisiche, ossia i singoli dirigenti delle società assistite, bensì dette ditte, sì che quando il soggetto che vi è subentrato (liquidatore) od il nuovo rappresentante hanno rinunciato al segreto, questo non poteva più essere invocato per rinunciare alla testimonianza. Il segreto professionale è volto a tutelare i diritti del cliente ed è a fondamento dei rapporti tra questo ed il legale, perciò se l'assistito vi rinuncia l'avvocato non è più tenuto ad osservarlo. In ogni caso la legge interna aveva adottato una serie di misure per tutelare i contrapposti interessi. Questa tesi e la relativa procedura sono suffragate non solo da una solida base legale, ma anche dalla prassi interna costante e concorde.
Sul tema: Denisov c. Ucraina [GC] del 25/9/18, Borg c. Malta del 12/1/16 e Michaud c. Francia del 2012.
28-11-2020 04:35
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