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Sentenza

Il blocco dei siti web è contrario alla libertà di espressione degli utenti e dei titolari.
Il blocco dei siti web è contrario alla libertà di espressione degli utenti e dei titolari.
Cedu SEZ. III VLADIMIR KARITONOV C. RUSSIA, ENGELS C. RUSSIA + 2 23 GIUGNO 2020, RICC 10795/14 E 61919/16 + 4

I ricorrenti presentarono ricorsi contro il blocco dei loro siti internet: nel primo caso perché il suo sito sull'attualità dell'editoria digitale aveva lo stesso IP, essendo "ospitato" dallo stesso server di un altro che conteneva ricette popolari a base di cannabis e negli altri perché asseritamente erano siti di oppositori al regime e/o diffondevano materiale estremista. Nel caso Bulgakov c. Russia il blocco del blog era dovuto al fatto che tra i documenti ivi inseriti c'era un e-book asseritamente di matrice estremista.
Violato l'artt.10 da solo ed in combinato con l'art. 13 Cedu., infatti, nel ribadire l'importanza fondamentale del ruolo di internet nell'esercizio della libertà d'informazione (informare ed essere informati) e, quindi, di espressione la CEDU ha giudicato che la legge russa sull'informazione, usata per bloccare i siti web, tra cui quelli dei ricorrenti, ha prodotto effetti eccessivi ed arbitrari non essendo accompagnata dalle dovute garanzie contro gli abusi. Si noti che la Russia ha bloccato diversi altri siti, diversi da quelli dei ricorrenti od usati dagli stessi, come Google, Wikipedia, YouTube, Geocities, Disney, Amazon etc. La sentenza in esame ha il pregio di esplicare i vari tipi di blocco del web: collaterale (si ha quando un server ospita più siti web ed hosting che hanno stesso IP e vengono bloccati assieme a quello incriminato), eccessivo (il sito è bloccato a causa di una sola pagina o di un solo file ritenuti illegali) o di massa (nella fattispecie tre media online sono stati "oscurati" dal Procuratore Generale per la loro copertura su certe informazioni ritenute illegali).

Sul tema: Mariya Alekhinaed altric. Russia, Cengiz ed altri c. Turchia nelle rassegne del 20/7/18 e 4/12/15 e Ahmet Yıldırım c. Turchia del 2012 ed è analoga a Baldassi ed altri c. Francia dell'11/6/20 sul boicottaggio dei prodotti d'Israele da parte di un collettivo pro Palestina e sull'illiceità delle loro condanne per discriminazione economica.
Avv. Antonino Sugamele

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