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Sentenza

I giudici si devono poter difendere contestando liberamente la propria scheda di valutazione.
I giudici si devono poter difendere contestando liberamente la propria scheda di valutazione.
CEDU  SEZ. I GUZ C. POLONIA
15 OTTOBRE 2020, RIC.965/12
Nell'ambito di una procedura per avanzamento di carriera ricevette una valutazione negativa da un altro collega, incaricato di valutarlo, perché considerato un insubordinato ed uno che aveva rapporti molto difficili con gli altri colleghi. Fu condannato in sede disciplinare (ammonimento) per aver espresso durissime critiche nei confronti del rapporto redatto da questo giudice ispettore («false, tendenziose, ingiuste e superficiali») che in tutte le fasi di giudizio furono considerate come contrarie alla decenza di un giudice. Vani i ricorsi.
Violato l'art.10 Cedu: il ricorrente aveva tutto il diritto di criticare la valutazione negativa per difendersi e non aveva avuto alcun intento offensivo essendo le contestate affermazioni rivolte al rapporto e non a chi le aveva redatte. La vicenda si è svolta in un contesto intra-giudiziario ed il ricorrente aveva tutto l'interesse a contestarla visto che il giudizio rimane nella scheda personale per un quinquennio e gli ha di fatto impedito di fare carriera. «Infine, la Corte ribadisce l '"effetto agghiacciante" che il timore di sanzioni ha sull'esercizio della libertà di espressione, in particolare su altri giudici che desiderano partecipare al dibattito pubblico su questioni relative all'amministrazione della giustizia e alla magistratura ... Questo effetto, che va a scapito della società nel suo insieme, è anche un fattore che riguarda la proporzionalità della sanzione o misura punitiva imposta ... ». Non è stato quindi trovato un giusto equilibrio tra la tutela della magistratura, quella della reputazione del ricorrente e la sua libertà di espressione.

Sul tema: Baka c. Ungheria [GC], Peruzzi c. Italia e Di Giovanni c. Italia [GC] nella rassegna del 24/6/16 e nei quotidiani del 30/6/15 e 11/12/13.
Avv. Antonino Sugamele

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