I difetti di conformità dell'auto entro 6 mesi dall'acquisto si presumono già sussistenti a tale data
In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo prevista dagli art. 128 e ss poiché si applica la disciplina codicistica in materia di compravendita solo per quanto non viene regolamentato dalla normativa speciale. Nella fattispecie in oggetto, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Pertanto, è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'articolo 2697 c.c.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 giugno 2020 n. 13148
18-07-2020 20:52
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