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Sentenza

Gratuito patrocinio: la Cassazione non può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Gratuito patrocinio: la Cassazione non può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 4315/20; depositata il 20 febbraio 2020
	 	nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15897-2018 proposto da: Q. BRUNO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Tredicine; - ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già FONDIARIA SAI S.P.A.), quale incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni Milano s.p.a., Premafin Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro della Valle 4, presso lo studio dell'avvocato Mario Tuccillo, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 12390/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo; Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito l'avvocato Riccardo De Florio La Rocca, per delega dell'avvocato Mario Tuccillo. FATTI DI CAUSA 1. - Q. Bruno convenne in giudizio la società "Fondiaria Sai" s.p.a. (divenuta poi "UnipolSai Assicurazioni" s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 597,54 a titolo di competenze professionali per la perizia da lui eseguita, per conto della detta società, ai fini della liquidazione del danno relativo ad un sinistro stradale. Nella resistenza della convenuta, la domanda attorea fu accolta dal Giudice di pace di Napoli. 2. - Sul gravame proposto dalla UnipolSai Assicurazioni, il Tribunale di Napoli, riformando la decisione di primo grado, rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale, disattesa la doglianza della UnipolSai sulla mancata riunione dei numerosissimi giudizi instaurati dall'attore nei confronti della medesima ed aventi il medesimo oggetto, ravvisò, nell'iniziativa processuale del Q., un abusivo frazionamento del credito, con conseguente improponibilità della domanda, in quanto ciascuna delle pretese creditorie azionate, seppur riguardanti un distinto sinistro, erano tuttavia riconducibili ad un unico rapporto contrattuale d'opera instaurato tra le parti e protrattosi per oltre dieci anni. Secondo il giudice del gravame, la circostanza che il Q., per ottenere il pagamento delle sue spettanze, si era servito con continuità del sistema informatico della compagnia, fondato sulla conformità delle parcelle a criteri amministrativi predeterminati, portava ad escludere che le parti avessero inteso porre in essere di volta in volta autonomi rapporti contrattuali per ciascuna perizia da eseguire. E d'altra parte, rilevò il Tribunale, l'attore non aveva neppure dedotto l'esistenza di un interesse meritevole di tutela che giustificasse l'operata parcellizzazione delle domande. In ogni caso, secondo il giudice di appello, la pretesa del Q. risultava infondata anche nel merito, avendo le parti raggiunto un accordo tacito sulla misura del compenso (pari a circa euro 40,00) per ciascuna perizia eseguita. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso Q. Bruno sulla base di sei motivi. Il ricorrente ha depositato il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Ha resistito con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. Fissata l'adunanza camerale dell'11/01/2019 per la decisione, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la revoca del provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ovvero, in subordine, la rimessione della causa alle Sezioni Unite al fine di stabilire se la Corte di Cassazione possa provvedere a detta revoca. 4. - All'esito dell'adunanza camerale, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1664 del 22/01/2019, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando come le richieste di rigetto del ricorso e di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, avanzate dal pubblico ministero, sottoponessero una questione di diritto - quella relativa alla sussistenza del potere della Corte di cassazione di procedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - sulla quale si era manifestato un contrasto tra le Sezioni semplici. In particolare, l'ordinanza interlocutoria ha evidenziato come, nella giurisprudenza di legittimità, si siano formati sul punto due contrapposti orientamenti: - un primo orientamento ha affermato che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non spetta alla Corte di cassazione, ma al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto previsto per i procedimenti penali e per i procedimenti di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, rispettivamente dagli artt. 112, comma 3, e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 2, n. 23972 del 02/10/2018; Cass., Sez. 6 - 2, n. 16940 del 25/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018);- un secondo orientamento, invece, senza affrontare funditus la questione, ha dato per scontata la sussistenza del potere della Corte di cassazione di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cosicché la Corte ha provveduto senz'altro alla revoca in ipotesi di manifesta infondatezza della domanda proposta e ravvisata colpa grave della parte, precisando espressamente l'effetto retroattivo della revoca "con quanto ne consegue sull'obbligo di pagamento del contributo unificato" (Cass., Sez. 6 - 3, n. 26661 del 10/11/2017; Cass., Sez. 3, n. 17037 del 28/06/2018; Cass., Sez. 2, n. 26060 del 17/10/2018). Il Collegio remittente ha rilevato come i due orientamenti non siano conciliabili tra loro e non siano suscettibili di essere ricondotti ad unità; ed ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per la composizione del contrasto. 5. - Il Primo Presidente ha disposto - ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. - che sulla questione la Corte pronunci a Sezioni Unite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Prima di esaminare la questione di diritto sottoposta con l'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione è necessario vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso. Invero, solo nel caso in cui questi ultimi non possano trovare accoglimento potrà assumere rilevanza nella presente causa, ove sia ravvisabile la mala fede o la colpa grave della parte, la questione circa la competenza a pronunciare la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico sulle spese di giustizia. 1.1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e la falsa applicazione dell'art.274 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Napoli dichiarato inammissibile il motivo di gravame col quale ci si doleva della mancata riunione dei numerosi giudizi che pendevano tra le parti dinanzi ad esso. La censura è inammissibile, in quanto il motivo di appello del cui mancato accoglimento il Q. si duole non è stato proposto dal medesimo (il quale non ha neppure impugnato la sentenza del Giudice di pace), ma da UnipolSai: il ricorrente non è, pertanto, legittimato a dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello altrui. 1.2. - Col secondo motivo, si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 111 Cost., per non avere il giudice di appello considerato che l'attività del perito assicurativo, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dall'impresa assicurativa committente, rientra nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La censura, infatti, non spiega in quali termini la qualificazione dell'attività del perito assicurativo come attività di impresa possa rilevare ai fini della decisione della causa. 1.3. - Col terzo motivo, si deduce - ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), inserito dall'art. 19 quaterdecies, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che regola l'equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative, trattandosi di disposizione che - a dire del ricorrente - sarebbe applicabile (in quanto compatibile) anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.Il motivo è inammissibile, sia perché introduce nel giudizio di legittimità una questione nuova, non dedotta dinanzi ai giudici di merito, sia perché difetta di specificità, in quanto si limita a trascrivere la norma di legge invocata, senza neanche spiegare in qual misura tale norma torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito. 1.4. - Col quarto motivo, si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un compenso inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo stata tale circostanza oggetto di espressa contestazione in giudizio ed essendo comunque smentita dalla documentazione IES dell'anno 2010 (prodotta nel presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.), dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad euro 40,00. Anche questo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che l'avvenuta accettazione del compenso medio di euro 40,00 a pratica costituisse circostanza contestata, ma non osserva l'onere, prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente il contenuto saliente dei propri atti difensivi da cui poter cogliere la pretesa erronea applicazione del principio di non contestazione. Per il resto la censura si fonda su documenti prodotti in violazione dei limiti posti dall'art. 372 cod. proc. civ. ed invoca un nuovo e più favorevole riesame del fatto dell'accettazione, da parte del Q., del detto compenso, che è inammissibile in sede di legittimità. 1.5. - Col quinto motivo, si denuncia, - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione del giudicato implicito che - a dire del ricorrente - scaturirebbe dalle sentenze di questa Suprema Corte n.18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, con le quali sarebbe stata negata l'unitarietà del rapporto obbligatorio tra le parti. Unitamente a tale motivo va esaminato, in ragione della stretta connessione, il sesto mezzo, col quale si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale erroneamente interpretato e applicato i principi di diritto affermati da queste Sezioni Unite con le sentenze n. 23726 del 15.11.2007 e n. 4090 del 16.02.2017, in tema di abusivo frazionamento della domanda. Entrambi i motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 21/03/2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto oggetto delle censure in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo il ricorso argomenti per mutare orientamento. Quanto in particolare al quinto motivo, non può evidentemente ravvisarsi alcun giudicato implicito - in ordine alla qualificazione e al carattere dell'intero rapporto giuridico instauratosi tra il Q. e la UnipolSai - scaturente dalle sentenze di questa Corte nn. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016, trattandosi di pronunce che si sono limitate a escludere che i crediti azionati in quei tre singoli giudizi fossero assimilabili agli altri oggetto delle distinte azioni promosse dal Q. nei confronti della convenuta per diverse obbligazioni contrattuali, ma che nulla hanno statuito in ordine ai caratteri di tali diversi rapporti obbligatori. Quanto poi alla ritenuta sussistenza di abuso del processo per illecito frazionamento della domanda, la impugnata sentenza del Tribunale di Napoli è conforme al principio di diritto affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale), le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore "un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata" e, laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, cod. proc. civ., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 16/02/2017, n. 4090). Nella specie, il Tribunale di Napoli ha accertato l'esistenza di un rapporto negoziale continuativo tra la compagnia assicurativa e il ricorrente, protrattosi per oltre dieci anni, nell'ambito del quale il Q. è stato incaricato di liquidare gli indennizzi relativi a migliaia di sinistri. La regolamentazione e le modalità di svolgimento di tale rapporto sono rimaste invariate per tutta la durata dello stesso, non esistendo alcuna specifica contrattazione in relazione all'affidamento dei singoli incarichi come alla determinazione dei relativi compensi. Anzi, il pagamento delle spettanze è avvenuto attraverso il sistema informatico della compagnia, che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi predeterminati. La linea difensiva adottata dalla società assicuratrice convenuta è stata fin da subito fondata sulla eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. A fronte di tale eccezione formulata nel giudizio di merito, il ricorrente si è limitato a dedurre il proprio interesse alla tutela processuale frazionata, richiamando (p. 11 del ricorso) il "rischio di prescrizione" altrimenti esistente (in realtà facilmente scongiurabile mediante atto di costituzione in mora, ex art. 2943, quarto comma, cod. civ.), senza tuttavia allegare alcun concreto elemento a sostegno della sua deduzione e, in particolare, senza specificare - agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. - né quando tale interesse fosse stato esplicitato nel corso del giudizio di merito, né quali fossero stati gli elementi dedotti a sostegno del rilievo (decorrenza del termine di prescrizione e relativa scadenza in riferimento alle singole prestazioni oggetto delle molteplici cause). Non rimane, pertanto, che ritenere inammissibili le censure in esame anche per difetto di specificità. 2. - In definitiva, risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente - risultata soccombente - al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 3. - Considerata la palese inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale del ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un "abuso del processo" (secondo la nozione enucleata da Cass., Sez. Un., n. 22405 del 13/09/2018; v. anche Cass., Sez. 1, n. 29462 del 15/11/2018; Cass., Sez. 3, n. 10327 del 30/04/2018; Cass., Sez. 3, n. 19285 del 29/09/2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall'art. 96, ultimo comma cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, mediante la condanna del Q. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente. 4. - Una volta stabilito che il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e che ricorre nella specie l'abuso del processo" della parte ricorrente, diviene necessario prendere in esame la questione di diritto la cui soluzione è stata rimessa al giudizio di queste Sezioni Unite, sulla quale si è manifestato il richiamato contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni 10 semplici, al fine di stabilire se questa Suprema Corte possa provvedere, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla revoca del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ovvero se a tale revoca debba provvedere il giudice di merito. Ai fini della soluzione di tale questione appare opportuno svolgere alcune essenziali premesse volte a illustrare l'attuale configurazione normativa del patrocinio a spese dello Stato. 5. - L'istituto del "Patrocinio a spese dello Stato" trova il suo diretto antesignano nel "Patrocinio gratuito" previsto dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282. L'art. 1 del r.d. n. 3282 del 1923 stabiliva che «Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori»; l'ammissione al patrocinio gratuito veniva deliberata dalla "Commissione per il gratuito patrocinio", costituita presso ogni Tribunale e Corte di appello (composta da un magistrato dell'ufficio giudicante che la presiedeva, da un magistrato del pubblico ministero e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o da un suo delegato) (art. 5), la quale - nelle materie civili - designava il difensore "d'ufficio" (che, invece, nelle materie penali veniva designato dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa doveva essere trattata) (art. 29); lo svolgimento dell'incarico costituiva per l'avvocato un munus onorifico e obbligatorio, che non poteva essere rifiutato senza «grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente» (art. 31). Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, è stata introdotta - nell'art. 24, terzo comma, Cost. - la garanzia per cui «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» ed è venuto a mutare il quadro di valori sotteso all'amministrazione della Giustizia; si sono levate perciò numerose voci critiche nei confronti del vecchio istituto del patrocinio gratuito, che hanno posto in dubbio la sua idoneità ad assicurare una efficiente difesa dei non abbienti. Il legislatore ha introdotto così nel nostro ordinamento, inizialmente solo tramite una normativa speciale e con riguardo a settori di contenzioso limitati, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato: prima nelle controversie di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 11 e segg.), successivamente nella materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 75). Con la legge 30 luglio 1990, n. 217, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è stato poi disciplinato in modo organico, anche se riconosciuto solo per le cause penali e per particolari materie civili; e con la legge 29 marzo 2001, n. 134, che ha modificato la legge n. 217 del 1990 riformando l'intero istituto, il patrocinio a spese dello Stato è stato esteso a tutti i procedimenti, sia civili che penali, ed è stata disposta l'abrogazione del r.d. n. 3282 del 1923. Oggi tutta la materia del patrocinio a spese dello Stato, relativa sia al processo penale che a quello civile, amministrativo e tributario, è regolata dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", d'ora in poi T.U.S.G. o semplicemente T.U.), che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel d.lgs. 30/05/2002, n. 113 e nel d.P.R. 30/05/2002, n. 114. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato si differenzia radicalmente da quello del patrocinio gratuito: non solo perché la prestazione professionale del difensore non è più gratuita, ma è retribuita dallo Stato (la retribuzione è, tuttavia, soggetta a regole particolari: artt. 83, comma 1, e 130 T.U.S.G.); ma soprattutto perché il difensore è liberamente designato dalla parte non abbiente, tra quelli iscritti nello speciale elenco di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 115 del 2002. L'incarico, dunque, non è più obbligatorio ed è rimesso alla scelta fiduciaria della parte.Nel processo civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disposta, su istanza dell'interessato, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati «in via anticipata e provvisoria» (art. 126 T.U.S.G.), sulla base della sola documentazione presentata dal richiedente. Hanno diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani (art. 74, comma 2), ai quali sono equiparati i cittadini dell'Unione Europea, e i soggetti previsti dall'art. 119 T.U.S.G. (gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, gli apolidi, gli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche); gli stranieri non regolarmente soggiornanti che intendano impugnare il provvedimento di espulsione (art. 142 T.U.S.G.), nonché - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 164 del 05/01/2018; Cass., Sez. 2, n. 30069 del 14/12/2017) - gli stranieri non regolarmente soggiornanti che abbiano in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale, dal quale possa derivare loro il rilascio del permesso di soggiorno. L'ammissione è subordinata alla sussistenza di due presupposti: a) che l'instante sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo previsto dall'art. 76 T.U.S.G.; b) che le pretese che l'interessato intende far valere appaiano "non manifestamente infondate" (art. 126, comma 1, T.U.S.G.). Avverso la delibera del Consiglio dell'ordine che rigetta l'istanza o la dichiara inammissibile non è esperibile alcun rimedio; ma l'istanza può essere riproposta al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto, avverso il quale - in mancanza di espressa previsione normativa (come quella di cui all'art. 99 T.U.S.G., valida per il processo penale) - la giurisprudenza ritiene esperibile l'opposizione di cui all'art. 170 T.U.S.G. (Cass., Sez. 1, n. 13833 del 27/05/2008; Cass., Sez. 1, n. 19203 del 04/09/2009).Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è sollevata dalle spese processuali: alcune delle quali (come il contributo unificato, le imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, i diritti di copia, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio) sono "prenotate a debito", sono cioè annotate a futura memoria, senza effettivo pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero; altre (come gli onorari e le spese dovuti ai difensori, le indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici) sono, invece, "anticipate dall'erario" (art. 131 T.U.S.G.). Come stabilisce l'art. 75, comma 1, T.U.S.G., «L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse». L'ammissione al patrocinio, tuttavia, conserva la sua efficacia nei gradi di giudizio successivi al primo a condizione che la parte ammessa al patrocinio sia risultata vittoriosa e sia stato l'avversario a proporre impugnazione e a citarla dinanzi al giudice superiore. Qualora invece la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell'originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) e sarà tenuta - a tal fine - a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio, che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della "non manifesta infondatezza" dell'impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11470 del 30/04/2019). L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tanto nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati quanto nel caso in cui sia stata disposta dal giudice, può essere revocata.L'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, "deve" revocare (letteralmente «revoca») il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2). Mentre nella prima ipotesi (sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito) la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc; nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 136 cit. (accertata insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione; mala fede o colpa grave) la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè «efficacia retroattiva» (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione. 6. - Svolte le superiori premesse sulla configurazione che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato assume nel diritto positivo vigente, può passarsi ora all'esame della questione di diritto in relazione alla quale è stato invocato l'intervento nomofilattico risolutivo di queste Sezioni Unite. In sostanza, viene chiesto a questo Supremo Consesso di stabilire se, allorquando si ravvisino nel giudizio di cassazione le condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a tale revoca debba provvedere la Corte di cassazione ovvero il giudice di rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Il Collegio ritiene che la quaestio iuris vada risolta nel senso che il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non spetta alla Corte di Cassazione, ma compete al giudice di rinvio ovvero - nel caso di mancato rinvio - al giudice ha pronunciato il provvedimento impugnato.Diversi argomenti inducono a tale conclusione. 6.1. - In primo luogo, va considerata la collocazione istituzionale della Corte di cassazione e il ruolo ad essa attribuito nell'ordinamento giudiziario e nel sistema delle impugnazioni. Nell'ordinamento giuridico vigente, la Corte di cassazione è un organo giudicante con caratteri del tutto peculiari che lo distinguono da ogni altro giudice (tanto della giurisdizione ordinaria, quanto delle giurisdizioni speciali), essendo ad esso - di norma - preclusa la decisione della causa nel merito, in fatto e in diritto; è un giudice di vertice cui è attribuita la speciale ed esclusiva funzione della c.d. "nomofilachia", ossia l'ufficio di controllare la conformità a legge delle sentenze pronunciate dagli altri giudici e di indirizzare e uniformare la giurisprudenza. Questa è la funzione che traspare dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), laddove alla Corte suprema di cassazione è affidato il compito di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale»; e questa è la funzione che riecheggia nell'art. 111, settimo comma, Cost., laddove il Costituente ha sancito la garanzia del ricorso per cassazione avverso le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, ma solo - con evidente sotteso richiamo alla peculiarità del ruolo della Corte - «per violazione di legge». Orbene, se questa è la peculiare funzione che l'ordinamento giuridico attribuisce alla Corte di cassazione, è conseguente ritenere che ad essa non possano essere attribuiti compiti estranei a tale funzione, se non in forza di una espressa previsione di legge. Ognun comprende come, per un verso, il potere di provvedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato implichi accertamenti di fatto e valutazioni di merito che travalicano i limiti propri delle funzioni attribuite alla Corte di cassazione; e come, per altro verso, il ricorso per cassazione investa la Corte solo della cognizione in diritto della controversia oggetto della pronuncia impugnata, alla quale rimane estranea ogni questione relativa al patrocinio a spese dello Stato, che attiene ad un distinto rapporto giuridico. Sul punto, va osservato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dà luogo al sorgere di un rapporto giuridico diverso e indipendente da quello oggetto della causa; un rapporto che si instaura non tra le parti della causa, ma tra la parte ammessa al beneficio e il Ministero della Giustizia, che è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al patrocinio. Per tale ragione, il Ministero della Giustizia è parte necessaria tanto nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8516 del 29/05/2012; Cass., Sez. 6 -2, n. 24423 del 17/10/2017; Cass., Sez. 6 - 2, n. 5314 del 06/03/2018), quanto nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio (cfr. Cass. Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 - 1, n. 22148 del 02/11/2016; Cass., Sez. 6 -2, n. 2517 del 29/01/2019). Non rileva, in senso contrario, il fatto che la legge attribuisca genericamente il potere di revoca «al magistrato che procede» (art. 136, comma 1, T.U.S.G.); tale sintagma, dal significato del tutto generico, deve intendersi riferito al giudice del merito, al giudice cui spetta la piena cognizione in fatto e in diritto del rapporto dedotto in giudizio, non già alla Corte deputata al solo controllo di legittimità della sentenza impugnata. 6.2. - La conclusione secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio non compete alla Corte di cassazione, ma al giudice del merito, trova conferma nel fatto che tale revoca (come del resto la stessa ammissione al patrocinio) va disposta con "autonomo" provvedimento, diverso da quello contenente la decisione della causa. In questo senso depone il chiaro testo dell'art. 136 T.U.S.G., laddove prevede che «Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati». Tale previsione è coerente col fatto che il potere di revoca dell'ammissione al patrocinio è diverso e indipendente rispetto a quello di decidere la controversia, attenendo esso - come si è detto - ad un rapporto giuridico diverso da quello oggetto della causa. L'autonomia del provvedimento di revoca rispetto a quello che decide la causa rende possibile, peraltro, adottare la revoca in ogni tempo allorquando vengano meno le condizioni di legge per fruire del patrocinio e, dunque, sia prima che la causa pervenga alla sentenza sia dopo la pronuncia definitiva; ed è funzionale alla previsione di un apposito regime impugnatorio (di cui si dirà nel paragrafo che segue), distinto ed indipendente da quello che vale per la sentenza che definisce il giudizio. Quel che qui conta osservare è che alla Corte di cassazione non è consentito - in ragione del proprio ruolo di giudice della legittimità e delle sue funzioni di nomofilachia - pronunciare provvedimenti diversi da quelli che decidono il ricorso. Non potrebbe, perciò, la Corte di cassazione pronunciare separatamente l'apposito decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio di cui all'art. 136 T.U.S.G., perché con la decisione del ricorso si consuma la speciale potestas iudicandi ad essa conferita e viene meno l'esercizio della funzione nomofilattica che le è propria. 6.3. - L'esclusione del potere della Corte di cassazione di revocare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è imposta poi - di necessità - dal regime delle impugnazioni del provvedimento di revoca. Com'è noto, il Testo unico sulle spese di giustizia non prevede espressamente, nella materia civile (a differenza di quanto prevede l'art. 113 T.U. per la materia penale), alcun rimedio avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questo silenzio del legislatore non significa, però, che l'ordinamento giuridico neghi alcuna tutela avverso il decreto di revoca dell'ammissione emesso nella materia civile. Infatti, dall'art. 24, terzo comma, Cost., promana un vero e proprio diritto del cittadino non abbiente - corollario della garanzia di eguaglianza prevista dall'art. 3, secondo comma, Cost. - alla possibilità di agire o resistere in giudizio munito di difesa tecnica; e come ha sottolineato la Corte costituzionale, «nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto (...) dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione» (Corte cost., ord. n. 144/1999). Ora, la valenza costituzionale del diritto del non abbiente a fruire gratuitamente della difesa tecnica e la natura giurisdizionale della pronuncia del giudice sulla spettanza di tale diritto impongono di ritenere che il silenzio della legge, nella materia civile, in ordine alla impugnabilità del provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato non possa significare assenza di rimedio impugnatorio avverso tale provvedimento. La possibilità che il provvedimento di revoca sia lesivo del diritto soggettivo - costituzionalmente rilevante - di chi, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ne venga poi escluso, implica la necessaria impugnabilità del provvedimento con gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento e, in ultimo, con il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., quale strumento di controllo di legalità, costituzionalmente necessario nei confronti di tutti gli atti autoritativi. In questo quadro, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che, in mancanza di espressa previsione normativa (come quella esistente per il processo penale), il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avendo tale opposizione, nell'ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti (ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 13833 del 7/05/2008; Cass., Sez. 1, n. 13807 del 23/06/2011; Cass., Sez. 6 - 2, n. 21685 del 23/09/2013; Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 1684 del 22/01/2019). Com'è noto, l'art. 170 T.U.S.G. (come sostituito dall'art. 34, co. 17, lett. a), del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) stabilisce che «L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150». L'opposizione va, dunque, proposta - come prevede l'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - con ricorso al «capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato» (v. Cass., Sez. 6 - 2, n. 12668 del 05/06/2014, sulla conseguente inapplicabilità della regola del foro erariale); il giudizio segue il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e segg. cod. proc. civ.; l'ordinanza che lo definisce è inappellabile, ma - in ragione della sua natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi - contro di essa è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Cass., Sez. 2, n. 3633 del 14/02/2011). Tale regime giuridico non muta qualora la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata irritualmente adottata dal giudice con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, in quanto l'irrituale collocazione del provvedimento di revoca in seno al provvedimento che decide la causa (che tuttavia non ne determina la nullità) non ne muta la natura. Pertanto, anche avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio che sia stata disposta con la sentenza che ha deciso la causa va proposta separatamente l'opposizione ex art. 170 T.U.S.G.; dovendosi invece escludere che la parte che voglia dolersi dell'ingiustizia del provvedimento di revoca possa impugnare la sentenza con i mezzi di impugnazione previsti per la stessa, con ciò coinvolgendo nel giudizio di impugnazione le altre parti della causa, estranee al rapporto giuridico instauratosi tra chi ha chiesto l'ammissione al patrocinio e il Ministero della Giustizia (Cass., Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017; Cass., Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018, non massimata). In sostanza, il provvedimento di revoca, comunque sia pronunciato (con separato decreto o con la sentenza che definisce il giudizio), va sempre considerato autonomo rispetto alla sentenza che definisce la causa ed è soggetto ad un autonomo regime di impugnazione. Orbene, quanto appena detto in ordine alla impugnabilità del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante il rimedio dell'opposizione ex art. 170 T.U.S.G. implica che non possa essere la Corte di cassazione ad adottare il detto provvedimento di revoca, neppure con la sentenza che decide sul ricorso. Invero, in ragione della collocazione istituzionale della Corte suprema quale organo di vertice della giurisdizione, i provvedimenti da essa adottati sono, per loro natura, definitivi e non impugnabili (se non col rimedio della revocazione ex artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. civ.).Non è, pertanto, neppure ipotizzabile la proponibilità dell'opposizione ex art. 170 T.U.S.G. ove - in ipotesi - la revoca venisse adottata dalla Corte di cassazione; tantomeno sarebbe dato immaginare l'organo a cui debba in tal caso indirizzarsi l'opposizione (in termini analoghi Cass., Sez. 1, n. 23009 del 09/12/2004; Cass., Sez. 1, n. 16986 del 25/07/2006). E peraltro, essendo l'ordinanza che decide sull'opposizione impugnabile col ricorso straordinario per cassazione, ammettere che la Corte suprema possa revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato darebbe luogo ad un inammissibile "cortocircuito processuale", per cui l'originario provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio adottato - in ipotesi - dalla Corte di cassazione verrebbe poi, dopo il giudizio di opposizione, in ultima analisi sindacato dalla Corte di cassazione medesima. In realtà, il rimedio dell'opposizione previsto dal combinato disposto degli artt. 170 T.U.S.G. e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 presuppone che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia adottata da un giudice di merito; di modo che l'opposizione contro il decreto di revoca, ai sensi dell'art. 170 cit., possa essere proposta, come prevede l'art. 15 cit., al presidente del Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca. Solo così la Corte di cassazione può svolgere, anche all'interno del procedimento di revoca, la funzione che le è propria, quella di giudice della legittimità del provvedimento di revoca. 6.4. - Il riconoscimento in capo al giudice di merito del potere di provvedere alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche con riferimento al giudizio di cassazione, non dà luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi o all'attribuzione a quel giudice di apprezzamenti che non gli competono.Invero, una cosa è la valutazione della fondatezza o infondatezza del ricorso per cassazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. o - come si dirà - ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, che spettano certamente alla Corte di Cassazione; altra cosa è la valutazione della ricorrenza dei presupposti che comportano, secondo quanto previsto dall'art. 136 T.U.S.G., la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. 6 - 2, n. 20270 del 22/08/2017; Cass., Sez. 6 - 1, n. 21610 del 04/09/2018). Anche quando la revoca sia disposta, non per l'accertata carenza dei requisiti reddituali, ma per la manifesta infondatezza dell'impugnazione (ciò che costituisce una delle ipotesi di "insussistenza dei presupposti per l'ammissione") o per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 T.U.S.G.), il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio è comunque indipendente dal giudizio sulla fondatezza o meno del ricorso, che spetta alla Corte di cassazione; cosicché il primo può essere compiuto dal giudice di merito, senza che si dia luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi. L'autonomia del giudizio è peraltro legata anche alla diversità del materiale istruttorio di cui dispone il giudice della revoca rispetto agli elementi di valutazione di cui dispone la Corte di cassazione. Mentre infatti la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. è compiuta dalla Corte di cassazione sulla base dei soli atti ad essa sottoposti, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio va compiuta sulla base di tutti gli atti dei giudizi di merito (di cui non sempre la Corte suprema dispone), arricchiti dalle produzioni documentali che la parte può sempre compiere dinanzi al giudice dell'opposizione.Non può pertanto escludersi che il giudice della revoca possa ritenere la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte, ai sensi dell'art. 136, comma 2, T.U.S.G., anche in mancanza di una valutazione in tal senso espressa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Attenendo la valutazione del giudice della revoca ad un rapporto giuridico diverso rispetto a quello oggetto della causa (si tratta del rapporto giuridico che sorge tra chi è ammesso al patrocinio e il Ministero della Giustizia), è esclusa la configurabilità di alcun vincolo di giudicato. 6.5. - L'individuazione del giudice di merito come quello cui soltanto spetta, con riferimento al giudizio di cassazione, l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è coerente, infine, con la necessità di adottare i provvedimenti conseguenti alla revoca, che esulano certamente dalle attribuzioni della Corte suprema. Infatti, la revoca dell'ammissione al patrocinio, avendo efficacia retroattiva ex art. 136 T.U.S.G. (ad eccezione dei casi in cui sia stata disposta per la sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito), ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa tecnica, con conseguente necessità di provvedere all'adozione dei provvedimenti restitutori, che presuppongono accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione e che possono essere compiuti solo dal giudice di merito (Cass., Sez. 1, n. 5364 del 05/03/2010; Cass., Sez. 2, n. 23972 del 02/10/2018). È ben vero che la necessità di compiere accertamenti in fatto ai fini della quantificazione delle somme che devono essere oggetto di restituzione all'erario non implica, di per sé, che il provvedimento di revoca non possa essere adottato dalla Corte di cassazione, ben potendo quest'ultima - in ipotesi - limitarsi a disporre la revoca dell'ammissione al patrocinio, lasciando poi al giudice del merito il compito di provvedere ad emettere i provvedimenti restitutori sulla base degli accertamenti fattuali necessari. E tuttavia, essendo il ruolo del giudice di merito comunque insostituibile nella revoca dell'ammissione al patrocinio, l'attribuzione ad esso del potere di revoca ben si coniuga con la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti restitutori. 6.6. - V'è ancora da stabilire quale sia, tra i giudici di merito, quello cui spetta il potere di provvedere, a seguito del giudizio di cassazione, all'eventuale revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Secondo alcuni precedenti di questa Corte, il potere di provvedere alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato andrebbe riconosciuto al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore relativi al giudizio di cassazione (Cass., Sez. 2, n. 23972 del 02/10/2018; Cass., Sez. 6 - 2, n. 16940 del 25/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018, non massimata). Tale soluzione interpretativa, tuttavia, non considera i casi in cui la sentenza impugnata non sia passata in giudicato né sia stata cassata con rinvio, come avviene, ad es., quando la Suprema Corte abbia emesso una pronuncia di cassazione senza rinvio (art. 382, secondo comma, cod. proc. civ.) o una pronuncia di cassazione con decisione della causa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). Si tratta di ipotesi che, adottando il criterio di cui sopra, rimarrebbero prive di disciplina. Soccorre allora il criterio previsto dall'art. 112, comma 3, T.U.S.G. per disciplinare la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, laddove è stabilito che, se procede la Corte di cassazione, la competenza a provvedere spetta al «magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato». Tale criterio risulta idoneo ad individuare il giudice competente a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in tutte le ipotesi diverse dalla cassazione con rinvio (integrale rigetto, declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382, secondo comma, cod. proc. civ., cassazione con decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). Deve, pertanto, ritenersi che il potere di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero - in mancanza di rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. 6.7. - Rimane da precisare con quali modalità il giudice competente a provvedere alla revoca del patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione, quando non corrisponda al giudice di rinvio (che è espressamente investito del riesame della causa dalla Corte di cassazione), può essere investito della verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca dell'ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G. A questo proposito, va ricordato che l'art. 388 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 40 del 2006, prevede che «Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima». Il precedente originario testo della disposizione prevedeva che il cancelliere della Corte trasmettesse a quello del giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato soltanto la «copia del dispositivo della sentenza»; e la sostituzione di tale testo, con la previsione della trasmissione di copia integrale della sentenza, ha avuto il significato di superare la funzione meramente endoprocessuale dell'annotazione del dispositivo della pronuncia della Corte suprema sull'originale della sentenza oggetto del ricorso per cassazione (finalizzata ad attestare il valore giuridico di quest'ultima a seguito della pronuncia della Corte di cassazione), per creare un canale ufficiale di comunicazione tra Corte di legittimità e giudici di merito. Nella visione del legislatore della novella di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, la trasmissione di copia integrale della sentenza deve servire a potenziare la funzione nomofilattica della Corte e ad orientare i giudici di merito nelle loro future decisioni, portandoli a conoscenza della pronuncia della Corte suprema in ordine alle soluzioni giuridiche da essi adottate. Orbene, nell'ambito di questo canale di comunicazione diretto tra la Corte di cassazione e il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ben si colloca il ruolo che va riconosciuto a quest'ultimo ai fini della revoca, con riguardo al giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deve invero ritenersi, nel quadro della previsione di cui al nuovo testo dell'art. 388 cod. proc. civ., che gli uffici dei giudici territoriali che hanno emesso il provvedimento impugnato col ricorso per cassazione, nell'esaminare la sentenza della Suprema Corte ad essi trasmessa, sono tenuti - salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio - a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato eventualmente disposta in favore di una delle parti; fermi restando, da un lato, l'autonomia della loro valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la revoca e, dall'altro, il successivo controllo di legittimità della stessa Corte di cassazione sull'ordinanza che abbia deciso l'eventuale opposizione.6.8. - In definitiva, alla stregua di quanto detto, la questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite va risolta con l'enunciazione - ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - dei seguenti principi di diritto: - «In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero - nel caso di mancato rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato». - «Salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa». Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie oggetto del giudizio, va ritenuto che ogni determinazione circa l'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione alla riscontrata manifesta infondatezza dei motivi e all'abuso del processo" consumato dalla parte ricorrente, spetta al Tribunale di Napoli, quale giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, che provvederà a seguito della trasmissione di copia della presente sentenza ex art. 388 cod. proc. civ. 7. - A questo punto, essendo stata ravvisata l'inammissibilità del ricorso e risultando che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con conseguente esonero dal pagamento del contributo unificato previsto per l'impugnazione, che è stato prenotato a debito ai sensi dell'art. 131, comma 2, T.U.S.G.), si pone il problema di stabilire se debba provvedersi o meno alla statuizione prevista dall'art. 13, comma 1-quater T.U.S.G., inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (e applicabile con riferimento alle impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 2013), disposizione - questa - che impone al giudice, quando pronuncia sentenza di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, di attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato dovuto. Anche su questo tema è venuto a formarsi, nella giurisprudenza della Corte, un contrasto tra le Sezioni semplici. Diverse pronunce si sono espresse nel senso che l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato comporta l'automatica esclusione dell'obbligo di versare un ulteriore importo del contributo; tali pronunce, perciò, nel respingere o nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno dato atto della "non sussistenza" dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto (tra le tante, Cass., Sez. L, n. 18523 del 02/09/2014; Cass., Sez. 6 - 5, n. 7368 del 22/03/2017; Cass., Sez. L, n. 13935 del 05/06/2017). Altre pronunce hanno affermato, invece, che l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, di aver adottato una decisione (di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione) che comporta in astratto l'obbligo di versare un ulteriore importo del contributo unificato, essendo poi di competenza esclusiva dell'amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione; tali pronunce, perciò, hanno dato atto della "sussistenza" dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato anche nei confronti di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto che la valutazione finale sulla debenza in concreto del doppio contributo spettasse all'amministrazione giudiziaria (Cass., Sez. 3, n. 13055 del 25/05/2018; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019; Cass., Sez. 1, n. 19863 del 23/07/2019). Il Collegio ritiene che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non escluda l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. "raddoppio del contributo"); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G. L'importanza della questione, per le sue ricadute sulla generalità dei giudizi di impugnazione, impone un approfondito esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 -quater, T.U.S.G. 7.1. - Questa Suprema Corte ha già avuto modo di statuire (Cass., Sez. Un., n. 9840 del 05/05/2011; ma prima Corte costituzionale, n. 73 del 11/02/2005) che il contributo unificato ha natura di "tributo erariale", che la parte è tenuta a versare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia. Titolare della pretesa tributaria è il Ministero della Giustizia. In ragione della natura tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell'amministrazione giudiziaria. Gli artt. 15 e 16 T.U.S.G. attribuiscono, infatti, al funzionario di cancelleria il compito di vigilare sul corretto versamento del contributo unificato (il cui importo muta a seconda della natura e del valore della causa) ed altresì, nel caso di omessa o insufficiente corresponsione dello stesso, il compito di richiederne il pagamento o l'integrazione mediante la notifica di un "invito", al quale segue, in caso di inadempimento, l'iscrizione a ruolo (artt. 247 e 248 T.U.S.G.). L'impugnazione della relativa cartella esattoriale dà luogo ad una controversia - nella quale sono parti il soggetto obbligato al versamento del contributo e il Ministero della Giustizia - che appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., Sez. Un., n. 9840 del 05/05/2011, cit.). Anche l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, T.U.S.G., ha natura di obbligazione tributaria (in questo senso, Cass., Sez. 6 - 1, n. 15166 del 11/06/2018): sia perché - come si vedrà - l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato (c.d. "doppio contributo") presuppone normativamente l'obbligo di versare il "primo" contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso; sia perché il versamento di un "ulteriore" importo del contributo unificato assolve la funzione di ristorare l'amministrazione della Giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (ciò non esclude, tuttavia, che l'obbligo di pagamento del doppio contributo abbia altresì una funzione preventivo-deterrente - e, quindi, vagamente sanzionatoria - nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore). In definitiva, come il contributo unificato, così anche l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1 -quater, T.U.S.G., ha natura tributaria; pertanto, la questione della sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13055 del 25/05/2018). 7.2. - Orbene, l'accertata natura tributaria del c.d. doppio del contributo unificato consente ora di bene interpretare il testo della disposizione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 T.U.S.G. Tale comma è composto da due periodi. Il primo periodo stabilisce che «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis». Il secondo periodo stabilisce poi che «Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Il primo periodo costituisce la norma fondante l'obbligazione tributaria, quella che fissa i presupposti per il sorgere della pretesa erariale; esso, per sua natura, è rivolto all'Amministrazione dello Stato competente alla riscossione del contributo unificato, nella persona del funzionario della cancelleria del giudice dell'impugnazione (artt. 15 e 16 T.U.S.G.). I debiti tributari, com'è noto, nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4779 del 28/05/1987, secondo cui l'atto amministrativo di accertamento ha natura meramente ricognitiva; più di recente, Cass., Sez. 5, n. 25650 del 15/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 5746 del 12/03/2007); e per l'appunto la disposizione in esame fissa i presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria, che nasce per il solo fatto della sopravvenienza di essi, debitamente rilevata.Il primo periodo del comma 1-quater dell'art. 13 T.U.S.G. individua "due presupposti" per il sorgere dell'obbligo di versare il doppio contributo: 1) che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione; 2) che la parte che ha proposto impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale. Il primo presupposto, che si ricava dall'incipit della formula normativa («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile (...)»), appartiene al campo del diritto processuale e corrisponde al fatto che il giudice dell'impugnazione abbia adottato una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) previsti dalla legge. Il secondo presupposto, invece, appartiene al campo del diritto sostanziale tributario e si ricava dall'espressione che segue la prima: «la parte è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.»; laddove l'aggettivo "ulteriore" significa che l'importo da versare si aggiunge e corrisponde a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di impugnazione, ex art. 13, comma 1-bis, T.U.S.G., al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. Quanto detto vuol dire che tale secondo presupposto rimanda implicitamente a tutte le norme del Testo unico sulle spese di giustizia che prevedono i casi in cui, all'atto dell'iscrizione del procedimento, è dovuto il contributo unificato e stabiliscono i relativi importi (artt. 9 e segg. T.U.S.G.). In proposito, va osservato che il carattere "ulteriore" dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato non implica soltanto che l'entità di tale importo corrisponde all'entità del contributo iniziale, che perciò è "raddoppiato"; esso implica anche e soprattutto che l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è - nella formula dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - "normativamente e logicamente dipendente" dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare inizialmente, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato. In altre parole, l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è "normativamente condizionato" alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto: la debenza del contributo unificato iniziale costituisce, dunque, il presupposto sostanziale della debenza del raddoppio. Ora, la debenza del contributo unificato iniziale dipende dalla ricorrenza di una serie composita di fattori, del tutto indipendenti dall'esito del giudizio di impugnazione. Essa dipende innanzitutto da quanto previsto dall'art. 9 del T.U., che prescrive in via generale quando è dovuto il contributo unificato (talora facendo dipendere la sua debenza dal livello del reddito della parte, come è previsto per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro o concernenti il pubblico impiego); ma dipende anche dall'assenza delle "esenzioni" di cui al successivo art. 10 (riconosciute per particolari tipi di procedimenti) e dall'assenza di "prenotazione a debito" ai sensi dell'art. 11 T.U.S.G. (riconosciuta in favore dell'amministrazione pubblica, della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e della parte obbligata al risarcimento del danno quando è esercitata l'azione civile nel processo penale). Si tratta di plurimi fattori, taluni di tipo "oggettivo" (come quelli riferiti al tipo di controversia), altri di tipo "soggettivo" (come quelli legati alla posizione della parte, con riferimento ad es. al suo reddito: art. 9, comma 1-bis, del T.U.); taluni di carattere "positivo" (come quelli appena menzionati), altri di carattere "negativo" (assenza di esenzioni e di prenotazione a debito). Alcuni di essi, poi, possono mutare nel corso del tempo, come la prenotazione a debito in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quale viene meno nel caso di revoca dell'ammissione. L'accertamento di tali complessi fattori, dai quali dipende la debenza del contributo unificato iniziale, compete, per sua natura, alla pubblica amministrazione, in persona del funzionario di cancelleria addetto all'ufficio del giudice presso il quale è stata proposta l'impugnazione; e tale accertamento vale ex se anche ai fini della debenza del raddoppio del contributo, che - come detto - è normativamente dipendente dalla debenza del contributo unificato iniziale. 7.3. - A differenza del primo periodo del comma 1 -quater dell'art. 13, che - nel fissare i presupposti normativi per la debenza del doppio contributo - si rivolge alla pubblica amministrazione, il secondo periodo del medesimo comma si rivolge, invece, al giudice dell'impugnazione, al quale - con una previsione alquanto eccentrica - attribuisce il peculiare ufficio, che non trova precedenti nel sistema normativo italiano, di dare atto della "sussistenza dei presupposti" che, secondo quanto stabilito nel primo periodo, determinano l'obbligo, per la parte che ha proposto impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione. Va innanzitutto rilevato che la norma prevede che il giudice dell'impugnazione dia atto solo della "sussistenza" dei presupposti per il raddoppio del contributo e non della "non-sussistenza" dei medesimi. Il giudice, pertanto, deve rendere la detta attestazione solo quando addiviene ad una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi cui la legge collega il raddoppio del contributo (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione); non deve, invece, formulare alcuna attestazione ogni volta che la sua pronuncia non sia inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, con conseguente esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato: così, ad es., quando dichiari l'estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 -1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015) o quando dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015). La disposizione in esame chiama il giudice ad attestare di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, alla quale consegue in astratto il raddoppio del contributo unificato. La ratio della previsione normativa è quella di sottrarre al funzionario amministrativo il compito di interpretare la sentenza, considerato che, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione - nel suo articolato complesso "motivazione- dispositivo" - potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza di una fattispecie di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione. Ora, sebbene letteralmente l'art. 13, comma 1-quater preveda che il giudice dell'impugnazione deve dare atto «della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente» che determinano il raddoppio del contributo, appare evidente che la legge plus dixit quam voluit. Infatti, l'attestazione del giudice può riguardare solo la ricorrenza del "presupposto processuale" che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l'aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione); ma non può riguardare la sussistenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria. Come il giudice civile non può accertare la debenza del contributo unificato iniziale e - ove sorga contestazione - la relativa questione va risolta nell'ambito di un apposito giudizio da instaurarsi dinanzi al giudice tributario con la necessaria partecipazione del Ministero della Giustizia (titolare della pretesa tributaria), così il medesimo giudice non può provvedere all'accertamento in concreto della debenza della doppia contribuzione, essendo questa logicamente e giuridicamente conseguente alla prima. E allora, l'attestazione del giudice dell'impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere "processuale" attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 - 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n. 26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014); cosicché, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1-quater, ultima parte, T.U.S.G. - l'obbligo del pagamento «sorge al momento del deposito» del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione giudiziaria. 7.4. - La conclusione cui si è pervenuti, oltre ad essere coerente con la diversità delle funzioni attribuite dalla legge alla pubblica amministrazione da un lato e all'autorità giudiziaria dall'altro, consente anche di risolvere i problemi che possono ingenerare le "asimmetrie informative" che esistono tra l'una e l'altra autorità.Non solo non compete al giudice civile accertare la debenza del contributo unificato iniziale e, conseguentemente, la debenza del suo raddoppio, ma tale giudice non potrebbe - in ipotesi - neppure compiere tale accertamento, non disponendo degli atti e dei registri di cui dispongono gli uffici amministrativi giudiziari, dai quali risultano le cause (esenzioni o prenotazioni a debito) che escludono la debenza del contributo e la loro permanenza nel tempo. Così, quando la disposizione di cui all'art. 9, comma 1-bis, T.U.S.G. stabilisce che «Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, (...)», essa non fa altro che prevedere una esenzione dal contributo, per le parti che siano titolari di redditi non superiori ad una certa soglia, che il giudice non è in grado di verificare e che, per di più, potrebbe venir meno sulla base degli esiti dei controlli svolti dagli organi a ciò deputati. Anche con riguardo all'art. 11 del T.U., che stabilisce che il contributo unificato non deve essere versato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (essendo il medesimo prenotato a debito), il giudice dell'impugnazione non sempre è posto in condizioni di conoscere l'avvenuta ammissione al patrocinio della parte e, conseguentemente, il suo diritto di fruire della prenotazione a debito: o perché la parte non ha dichiarato tale avvenuta ammissione o perché ha dichiarato di aver presentato domanda di ammissione ma non ha documentato l'intervenuta adozione del provvedimento ammissivo (solo per il giudizio di cassazione esiste una disposizione - quella dell'art. 369, comma 2, n. 1 cod. proc. civ., che prevede l'improcedibilità del ricorso contestualmente al quale non sia depositato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; non invece per il giudizio di appello e per gli altri giudizi di impugnazione) o, infine, semplicemente perché il provvedimento di ammissione non è stato inserito nel fascicolo posto a disposizione del giudice. E certamente il giudice dell'impugnazione non può prevedere se, dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà revocata. Quanto appena osservato conferma che l'attestazione del giudice dell'impugnazione circa la sussistenza dei presupposti per la debenza del doppio contributo è intrinsecamente condizionata alla effettiva debenza del contributo iniziale, che non compete al giudice stabilire. Tale compito è proprio dell'amministrazione nell'articolazione della cancelleria dell'ufficio ricevente l'impugnazione, la quale dovrà accertare la debenza o meno del contributo unificato, tenendo conto dell'esistenza di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (come nel caso della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che intervenga dopo la pronuncia del giudice dell'impugnazione). 7.5. - In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto". Ne deriva che il giudice dell'impugnazione, nell'adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1 -quater, T.U.S.G., ben può formulare l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato "condizionandola" alla debenza del contributo inizialmente dovuto, così rendendo esplicito ciò che nella detta norma è implicito. In questo senso, si sono espresse diverse pronunce delle Sezioni semplici della Corte; e in questo senso si sono espresse anche queste Sezioni Unite con una recente pronuncia, che ha adottato la seguente formula: "Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13" (Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019). Sebbene la natura condizionata dell'attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato consenta al giudice dell'impugnazione di formularla ogni volta che adotti una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), ciò non vuol dire, tuttavia, che il giudice sia tenuto a formulare tale attestazione anche quando appaia ictu ocull evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: "equa riparazione" ai sensi della legge n. 89 del 2001; disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito). In tali casi, infatti, l'attestazione del giudice sarebbe vana - apparendo evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso - e il giudice può astenersi dalla detta attestazione. 7.6. - Alla stregua di quanto detto, in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati - ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; - «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non- sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. - dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti . processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone -. la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il I contributo unificato iniziale»; - «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo». 7.7. - Premesso quanto sopra, si tratta ora di fare applicazione degli enunciati principi di diritto alla fattispecie di cui alla presente causa, nella quale il ricorrente - il cui ricorso è stato ravvisato inammissibile - è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento suscettibile di revoca. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". Spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento. P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 (settecento-cinquanta) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna Q. B., ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ., al pagamento, in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., della ulteriore somma di euro 1.500,00 (millecinquecento). Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, addì 8 ottobre 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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