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Sentenza

Giustizia. Un mese di rinvio per le cause. Rinviata dal 15 aprile (data che era stata fissata dall’articolo 103 del Dl Cura Italia) al 15 maggio la fine del periodo neutro che non va considerato ai fini del conteggio dei termini relativi ai procedimenti stessi, se pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente.
Giustizia. Un mese di rinvio per le cause. Rinviata dal 15 aprile (data che era stata fissata dall’articolo 103 del Dl Cura Italia) al 15 maggio la fine del periodo neutro che non va considerato ai fini del conteggio dei termini relativi ai procedimenti stessi, se pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente.
Come precisato dal ministero dell'Interno (da ultimo, in una circolare del 3 aprile), tra questi termini ci sono quelli del procedimento d'irrogazione delle sanzioni per chi viola i divieti imposti con l'emergenza coronavirus e quelli per comunicare chi era alla guida di un veicolo con cui è stata commessa un'infrazione che comporta sanzioni sulla patente. In materia di violazioni stradali, va considerato anche che il Dpcm del 1° aprile aveva esteso fino al 13 aprile il blocco dei termini per notificare i verbali e per i relativi pagamenti e ricorsi.

Più lunga rispetto a quella dei procedimenti è la proroga prevista per i documenti (ma non per tutti). Se il Dl Cura Italia aveva portato al 15 giugno la validità di «certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati» con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, ora si arriva al 30 settembre e questo riguarda anche i documenti che scadranno fra il 16 aprile e il 31 luglio.

La norma precisa che i rinvii su procedimenti e documenti non toccano quelli regolati da altre disposizioni specifiche del Dl Cura Italia, dei precedenti dell'emergenza coronavirus (i Dl 6, 9 e 11/2020 e i rispettivi decreti attuativi). Così le carte d'identità e i passaporti resteranno validi solo fino al 31 agosto, come prevede l'articolo 104 del Dl Cura Italia. Ma attenzione: questo si riferisce solo alla funzione di documento di riconoscimento, perché ai fini dell'espatrio resta da considerare la scadenza originaria.

Anche le patenti restano documenti di riconoscimento e quindi anch'esse beneficiano della proroga al 31 agosto. Ma solo se scadute dal 31 gennaio in poi, come aveva stabilito il ministero delle Infrastrutture con una circolare del 19 marzo.
Avv. Antonino Sugamele

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