Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Parco Nazionale del Gran Paradiso - Costruzione in zona protetta senza permesso dell'Ente del parco ma in forza di concessione edilizia - Remissione in pristino - Azione promossa dall'Ente del parco – Interessi legittimi - Giurisdizione del giudice ordinario -
In forza degli artt. 10 e 14 del R.D.L. n. 1584 del 1922 - non abrogati, neanche tacitamente, dalla legge n. 394 del 1991 - l'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso deve rivolgersi al giudice ordinario, per ottenere la rimessione in pristino dei luoghi da parte di chi, ancorché munito di concessione edilizia, abbia costruito in zona protetta in mancanza dello speciale permesso rilasciato dall'Ente medesimo (e già di competenza del Ministero dell'Agricoltura), senza che la disposizione del citato art. 14 possa essere sospettata di incostituzionalità, in quanto non affida al giudice ordinario la giurisdizione su una posizione di interesse legittimo, non comportando le relative conseguenze sanzionatorie una giuridica incidenza sulla concessione edilizia, ma impone alla P.A. di rivolgersi al giudice per conseguire la sanzione ripristinatoria, così apprestando un sovrappiù di garanzie per il soggetto passivo - di regola esposto all'esercizio "iure imperii" dei poteri repressivi della Pa.
•Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 15 aprile 1994 n. 3521
07-05-2020 15:48
Richiedi una Consulenza