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Sentenza

GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti - Ricorso alle sezioni unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti
GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti - Ricorso alle sezioni unite - Questione di giurisdizione non sollevata nelle precedenti fasi processuali - Preclusione - Limiti
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/04/2020, n. 8095 (rv. 657587-01)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente -

Dott. CURZIO Pietro - Presidente di Sez. -

Dott. MANNA Felice - Presidente di Sez. -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34281/2018 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e difeso dagli avvocati ORESTE AGOSTO e GINO BOVE;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 428/2017 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 26/10/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Oreste Agosto.
Svolgimento del processo

L'avv. G.V. fu tratto a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, unitamente ad altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria di Salerno, poi denominato EDISU (Ente per il diritto allo studio universitario), per rispondere del danno, patrimoniale, erariale e d'immagine conseguente, secondo la contestazione, a vicende legate alla percezione di tangenti nella gestione del servizio delle mense universitarie.

La prima sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, con sentenza n. 428/2017, depositata il 26 ottobre 2017, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia della terza sezione centrale di appello della Corte dei Conti, che aveva annullato con rinvio la prima decisione resa dalla sezione giurisdizionale per la Campania n. 418/2010 dichiarativa della prescrizione, sugli appelli proposti dai vari convenuti, tra i quali, il G., avverso la sentenza n. 362/2016 della medesima sezione giurisdizionale per la Campania - in parziale accoglimento degli appelli, escluse il danno all'immagine, riducendo la misura della condanna.

In particolare, per quanto in questa sede rileva, il giudice contabile, nell'esame del primo motivo di ricorso del G. - che denunciava il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di fatti relativi agli anni 1988-1992" allorquando egli non era in rapporto di servizio, nè con l'EDISU, nè con l'Università di Salerno, atteso che, in base alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4, la responsabilità per il danno cagionato ad enti diversi da quello di appartenenza sussisteva soltanto dall'entrata in vigore delle legge stessa - ritenne preclusa la relativa questione, stante la formazione sul punto del giudicato interno, osservando che il capo riguardante la questione di giurisdizione, affrontata e decisa dalla sentenza della Corte regionale n. 418 del 2010 (p. 22), non era stato impugnato da nessuno dei convenuti.

Avverso la summenzionata sentenza l'avv. G. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 1, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il G. denuncia difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e, segnatamente, violazione dell'art. 37 c.p.c., art. 111 Cost., nonchè violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4 (comma aggiunto dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lett. c- bis), e violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a).

Il ricorrente ribadisce che al tempo dei fatti che avevano dato origine al giudizio di responsabilità, avvenuti tra il 1988 ed il 1992, non era dipendente nè dell'Opera Universitaria di Salerno, nè dell'ente ad essa succeduto, per cui, secondo la L. n. 20 del 1994, succitato art. 1, comma 4, in relazione a detti fatti non poteva radicarsi il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel riprodurre la stessa rubrica di cui al motivo precedente quanto alla denunciata violazione delle succitate norme di diritto, lamenta in particolare che la sentenza impugnata avrebbe violato il disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), rilevando che, essendo incontroverso che all'epoca dei fatti il ricorrente non era legato da alcun rapporto di servizio con l'Opera Universitaria di Salerno (poi EDISU) ed avuto riguardo all'autonoma personalità dell'ente, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per radicare la giurisdizione in capo alla Corte dei Conti.

3. Con il terzo motivo, infine, sempre replicando la rubrica medesima, il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto precluso il rilievo della questione di giurisdizione, osservando come l'originaria sentenza n. 428/10 resa dalla Corte regionale non potesse costituire giudicato implicito sulla giurisdizione, essendosi limitata a rilevare la prescrizione e non avendo dunque pronunciato sul merito della vicenda.

4. Va, in ordine logico, esaminato con priorità il terzo motivo.

4.1. La sentenza impugnata fa riferimento - invero - nel ritenere essere intervenuta sulla questione di giurisdizione la formazione del giudicato interno, richiamando quanto affermato dalla pronuncia di primo grado, poi annullata con rinvio, ad una statuizione espressa in punto di affermazione della giurisdizione da parte del giudice contabile (pag. 22) ed alla mancata impugnazione di detta statuizione da parte dei convenuti, tra i quali il G..

4.2. A ciò consegue che, in primo luogo, non coglie la ratio decidendi il riferimento all'insussistenza del giudicato implicito sulla giurisdizione, derivante, secondo il ricorrente, dalla mera declaratoria della prescrizione da parte della prima sentenza della Corte regionale, che pertanto non avrebbe pronunciato nel merito, vertendosi invece, nella fattispecie in esame, in ipotesi di statuizione espressa sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, non oggetto di espressa impugnazione nell'ambito della proposizione degli appelli da parte dei convenuti, decisi con sentenza n. 782/2013; da ciò risultando quindi assolutamente corretta la decisione sul punto resa dalla sentenza impugnata.

4.3. Ne deriva anche l'incompletezza del richiamo, da parte del ricorrente, al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte 9 luglio 2008, n. 18758. Se è vero, infatti, secondo quanto ivi affermato, che "Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei Conti, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali", nondimeno viene da detta pronuncia (cfr. anche, in senso conforme, Cass. SU 5 giugno 1989, n. 2707) altresì precisato che l'effetto preclusivo si ricollega al "maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione", circostanza di cui dà atto nella controversia in esame la sentenza impugnata e non contestata dal ricorrente, "ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima".

5. Le considerazioni sopra esposte determinano l'inammissibilità del ricorso, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso medesimo.

6. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, stante la natura di parte in senso soltanto formale del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020
Avv. Antonino Sugamele

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