Figli maggiorenni divenuti indipendenti: al padre va restituito quanto pagato per il mantenimento.
L'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo dove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, la quale non ricorre nelle ipotesi in cui ne abbiano beneficiato i figli maggiorenni che ormai abbiano raggiunto una indipendenza economica in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 3659/20; depositata il 13 febbraio 2020
15-02-2020 22:21
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