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Sentenza

Emergenza epidemiologica Coronavirus: le attività commerciali sospese.
Emergenza epidemiologica Coronavirus: le attività commerciali sospese.
D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; in G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio ha firmato ieri il decreto, immediatamente approdato in Gazzetta Ufficiale, con cui sono state approvate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Attività sospese. L'art. 1 prevede la sospensione delle «attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 [tra cui Ipermercati, supermercati, discount, minimercati; commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni e apparecchiature informatiche; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico; commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; farmacie e parafarmacie; commercio di articoli di profumeria e prodotti per l'igiene personale, saponi e detersivi; commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, n.d.r.], sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro». Sono inoltre sospese le attività di ristorazione, comprese di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre con la garanzia del mantenimento della distanza di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono aperte le aree di servizio e gli esercizi che somministrano bevande e alimenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti. Restano operative invece le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

Attività produttive. Quanto alle attività produttive, il decreto raccomanda che «sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro».



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020; in G.U. dell'11 marzo 2020, n. 64Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestionedell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'interoterritorio nazionale. (20A01605) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misureurgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   deldecreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  inmateria di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   dicontenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   dicontenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,applicabili  sull'intero  territorio   nazionale   pubblicato   nellaGazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  disanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connessoall'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   ilcarattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  deicasi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario  adottare,  sull'intero  territorio  nazionale,ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionalerendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sedeinternazionale ed europea; Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministridell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  iMinistri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppoeconomico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei  benie delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  del  lavoro  e  dellepolitiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli  affariregionali  e  le  autonomie,  nonche'  sentito  il  Presidente  dellaConferenza dei presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorionazionale Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virusCOVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguentimisure: 1) Sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fattaeccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di primanecessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degliesercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  egrande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sonochiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  imercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generialimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  leparafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  disicurezza interpersonale di un metro. 2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cuibar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  dellemense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   chegarantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nelrispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  diconfezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi',  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  areedi servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali,lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezzainterpersonale di un metro. 3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fracui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuatenell'allegato 2. 4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     normeigienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativinonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    ditrasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  fornisconobeni e servizi. 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all'art.  3,comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo'  disporre  laprogrammazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasportopubblico locale, anche non di linea,  finalizzata alla  riduzione  ealla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitarinecessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delleeffettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimiessenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  diconcerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  dicontenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione conriduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali editrasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delleeffettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimiessenziali. 6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  letterae), del decreto del Presidente  delConsiglio  dei  Ministri  dell'8marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  allagestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  losvolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  formaagile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordiindividuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita'indifferibili da rendere in presenza. 7)  In  ordinealle  attivita'  produttive  e   alle   attivita'professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  dimodalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolteal proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  idipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazionecollettiva; c)  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali  nonindispensabilialla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddovenon fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metrocome principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  diprotezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatorisociali; 8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresi'  chesiano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  econtingentato l'accesso agli spazi comuni; 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 sifavoriscono, limitatamente  alle  attivita'  produttive,  intese  traorganizzazioni datoriali e sindacali. 10) Per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimoutilizzo delle modalita' di lavoro agile. Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalladata del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decretocessano di produrre effetti, ove incompatibili  con  le  disposizionidel presente decreto, le misuredi cui al decreto del Presidente  delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  delConsiglio dei ministri 9 marzo 2020. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni astatuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzanocompatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  diattuazione. Roma, 11 marzo 2020  Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte Il Ministro della salute: Speranza Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degliaffari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429 Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentarivari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio aldettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  diconsumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabaccoin esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizispecializzati Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  letelecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:47.4) Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  emateriale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   dimedicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  inesercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  pertoletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  perriscaldamento Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  lalucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuatovia internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuatoper televisione Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   percorrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Allegato 2 SERVIZI PER LA PERSONA Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivita' delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
Avv. Antonino Sugamele

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