Emergenza epidemiologica Coronavirus: le attività commerciali sospese.
D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; in G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio ha firmato ieri il decreto, immediatamente approdato in Gazzetta Ufficiale, con cui sono state approvate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Attività sospese. L'art. 1 prevede la sospensione delle «attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 [tra cui Ipermercati, supermercati, discount, minimercati; commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni e apparecchiature informatiche; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; farmacie e parafarmacie; commercio di articoli di profumeria e prodotti per l'igiene personale, saponi e detersivi; commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, n.d.r.], sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro». Sono inoltre sospese le attività di ristorazione, comprese di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre con la garanzia del mantenimento della distanza di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono aperte le aree di servizio e gli esercizi che somministrano bevande e alimenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti. Restano operative invece le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Attività produttive. Quanto alle attività produttive, il decreto raccomanda che «sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro».
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020; in G.U. dell'11 marzo 2020, n. 64Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'interoterritorio nazionale. (20A01605) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza disanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connessoall'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, ilcarattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento deicasi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale,ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenzaepidemiologica da COVID-19; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomenoepidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionalerendono necessarie misure volte a garantire uniformita'nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sedeinternazionale ed europea; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministridell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' iMinistri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppoeconomico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei benie delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e dellepolitiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affariregionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente dellaConferenza dei presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorionazionale Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virusCOVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguentimisure: 1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fattaeccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di primanecessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degliesercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media egrande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sonochiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, imercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generialimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, leparafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza disicurezza interpersonale di un metro. 2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cuibar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione dellemense e del catering continuativo su base contrattuale, chegarantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nelrispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' diconfezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle areedi servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezzainterpersonale di un metro. 3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fracui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuatenell'allegato 2. 4) Restano garantiti, nel rispetto delle normeigienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativinonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico ditrasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne fornisconobeni e servizi. 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3,comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre laprogrammazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasportopubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione ealla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitarinecessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delleeffettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimiessenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine dicontenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione conriduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali editrasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delleeffettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimiessenziali. 6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, letterae), del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri dell'8marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali allagestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano losvolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in formaagile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordiindividuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita'indifferibili da rendere in presenza. 7) In ordinealle attivita' produttive e alle attivita'professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese dimodalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolteal proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per idipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazionecollettiva; c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali nonindispensabilialla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddovenon fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metrocome principale misura di contenimento, con adozione di strumenti diprotezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatorisociali; 8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' chesiano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti econtingentato l'accesso agli spazi comuni; 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 sifavoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese traorganizzazioni datoriali e sindacali. 10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimoutilizzo delle modalita' di lavoro agile. Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalladata del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decretocessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizionidel presente decreto, le misuredi cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 9 marzo 2020. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni astatuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzanocompatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme diattuazione. Roma, 11 marzo 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte Il Ministro della salute: Speranza Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degliaffari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429 Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentarivari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio aldettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica diconsumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabaccoin esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizispecializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per letelecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano emateriale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati dimedicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici inesercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti pertoletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e perriscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per lalucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuatovia internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuatoper televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto percorrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Allegato 2 SERVIZI PER LA PERSONA Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivita' delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attivita' connesse
13-03-2020 09:25
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