Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

È lo Stato, non la CEDU, a decidere i programmi e l'organizzazione scolastica.
È lo Stato, non la CEDU, a decidere i programmi e l'organizzazione scolastica.
CEDU SEZ. IV ADAM ED ALTRI C. ROMANIA
13 OTTOBRE 2020, RIC. 81114/17

I ricorrenti, appartenenti alla minoranza etnica ungherese, durante l'esame di maturità furono sottoposti a due prove supplementari (lingua e letteratura ungherese e rumena) rispetto ai compagni di classe rumeni e gli fu impedito di sostenere l'esame nella loro lingua natia. Inoltre, mentre gli altri studenti usufruivano di un giorno di riposo tra un compito e l'altro, loro furono esaminati in tre giorni consecutivi. Avendo fallito una di queste due prove furono bocciati. Vani i ricorsi.
Nessuna violazione dell'art. 1 protocollo 12 (divieto generale di discriminazione): la CEDU non decide né i programmi scolastici, né le materie, il calendario e l'organizzazione delle prove d'esame perché sono rimessi alla discrezionalità dei vari Stati. Non c'è stata alcuna discriminazione dato che le prove supplementari vertevano sull'insegnamento della loro lingua madre ed erano una stretta conseguenza della scelta di studiarla.

Sul tema: sez. III della sentenza sulle norme internazionali che regolano questa materia, Denisov c. Ucraina [GC], Molla Sali c. Grecia [GC] del 19/12/18 e Popovic ed altri c. Serbia nelle rassegne del 28/9/18 e 4/9/20.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza