È gravemente discriminatorio negare l'insegnamento di sostegno ad una bimba delle elementari.
Cedu SEZ. I G.L. C. ITALIA
10 SETTEMBRE 2020, RIC. 59751/15
La ricorrente è una minorenne (all'epoca dei fatti) che soffre di autismo ed è muta: sino all'asilo ha avuto l'insegnate di sostegno per 24 ore a settimana ed usufruito di un'assistenza specializzata in funzione delle sue peculiari necessità ex l. n. 104/1992, ma nei primi due anni delle elementari è stata privata di questo sostegno, sì che i genitori hanno dovuto assumere un insegnante privato che l'assistesse. Inutili gli appelli al sindaco di Eboli, dove risiede né i ricorsi al TAR (respinto anche quello al Consiglio di Stato). La giovane, dato che queste carenze influiscono sul suo diritto allo studio, al suo sviluppo intellettuale ed all'integrazione nella società, si è sentita discriminata in quanto disabile.
Violato l'art. 14 in combinazione con l'art.2 protocollo 1 (diritto allo studio): negare ad una bambina l'insegnamento di sostegno è una discriminazione basata sulla sua disabilità tanto più grave per il fatto che, all'epoca, frequentava le prime classi delle elementari che apportano le basi per l'istruzione e l'inclusione sociale, essendo tra le prime esperienze di integrazione e di vita assieme ad altri studenti. Le autorità italiane non hanno fatto nulla per acclarare i reali bisogni della ricorrente né per trovare soluzioni alternative atte a risolvere il problema ed offrirgli un'istruzione uguale agli altri studenti non disabili. La CEDU stigmatizza il fondare tale rifiuto giustificandolo con la carenza di fondi, soluzione condivisa dalla Giustizia amministrativa che ha basato su questo motivo il rigetto delle istanze dei genitori della bimba: si sarebbero dovuto trovare soluzioni più bilanciate distribuendo i fondi a bilancio tra tutti gli allievi. È palese che sia stata discriminata per il suo handicap e che ciò sia più grave stante la tenera età. Questo rifiuto non trova un fondamento legale e non risponde ad alcun fine necessario in una società democratica. Riconosciuto un cospicuo indennizzo.
Sul tema: Cass. SS.UU. 25101/19 e 9966/17; sez. II della sentenza sulle norme internazionali a tutela dei disabili e contro le discriminazioni nei loro confronti; Stoian c. Romania del 25/6/19, Çam c. Turchia del 26/2/16 e Fabris c. Francia [GC] del 2013.
28-09-2020 22:46
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