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Sentenza

Delitti previsti dall'art. 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e dall'art. 590-bis, c. 1°, del codice penale – regime di procedibilità – mancata previsione della procedibilità a querela anche per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al c. 2° dell'art. 590-bis del codice penale – non fondatezza.
Delitti previsti dall'art. 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e dall'art. 590-bis, c. 1°, del codice penale – regime di procedibilità – mancata previsione della procedibilità a querela anche per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al c. 2° dell'art. 590-bis del codice penale – non fondatezza.
Corte Costituzionale 25 NOVEMBRE 2020, N. 248

La scelta attuata con la legge n. 41/2016 (confermata dal d.lgs. n. 36/2018) di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime – scelta che si iscriveva nel quadro di un complessivo intervento volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale a fronte dell'elevato numero di vittime di incidenti che ricorre ogni anno sulle strade italiane – non è incostituzionale.

In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 190/2020: le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte Costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza.
Avv. Antonino Sugamele

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