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Sentenza

Danni derivanti da emotrasfusioni con sangue infetto.
Danni derivanti da emotrasfusioni con sangue infetto.
Sez. U, Ordinanza n. 2050 del 03/02/2016 (Rv. 638221)

In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull'interesse all'osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l'impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l'atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.

Con le pronunce sotto riportate, le Sezioni Unite hanno risolto talune questioni di massima di particolare importanza in ordine ai danni cagionati da contagio con virus a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto.

Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 (Rv. 600899)

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 (Rv. 600900)

In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.

Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 (Rv. 600901)

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).

Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 (Rv. 600902)

Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilità di quest'ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2050 cod. civ.

Quanto alla massima Rv. 600899, in precedenza v. Cass. n. 7997 del 2005 - rv. 582983; Cass. n. 5254 del 2006 - rv. 588248; Cass. n. 21619 del 2007 - rv. 599816; successivamente, in senso conforme, v. Cass. n. 10741 del 2009 - rv. 608391; Cass. n. 16123 del 2010 - rv. 613967; Cass. n. 8430 del 2011 - rv. 616864.

Quanto alla massima Rv. 600900, in precedenza in senso difforme v. Cass. n. 11609 del 2005 - rv. 582804; successivamente, in senso conforme, Cass., SS.UU., n. 581 del 2008 - rv. 600914.

Quanto alla massima Rv. 600901, in precedenza v. Cass. n. 10493 del 2006 - rv. 591356; Cass. n. 16658 del 2007 - rv. 600239; successivamente, in senso conforme, v. Cass. n. 11302 del 2011 - rv. 618168.

Quanto alla massima Rv. 600902, in precedenza v. Cass. n. 1138 del 1995 - rv. 490167; successivamente, in senso conforme, v. Cass., SS.UU. n. 584 del 2008 - rv. 600923.

Sez. U, Sentenza n. 580 del 11/01/2008 (Rv. 600908)

In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione ad azione risarcitoria proposta per contagio da virus dell'epatite C conseguente ad emotrasfusione con sangue infetto - aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data della richiesta di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, senza attribuire rilievo ai successivi peggioramenti della malattia).

In precedenza v. Cass. n. 21500 del 2005 - rv. 584447; Cass. n. 17985 del 2007 - rv. 599134; successivamente, in senso conforme, v. Cass. n. 8156 del 2009 - rv. 607532.

Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008 (Rv. 600911)

In materia di risarcimento dei danni conseguenti a contagio con virus HBV, HIV e HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - ipotesi nelle quali sono astrattamente configurabili i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, anche gravissime - il giudice civile può pronunciare sentenza di condanna al risarcimento anche del danno morale, benché l'autore del reato rimanga ignoto, sempre che sia certa l'appartenenza di quest'ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell'attività deve rispondere.

Sez. U, Sentenza n. 582 del 11/01/2008 (Rv. 600915)

In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emotrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull'attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 cod. civ.), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.

In precedenza v. Cass. n. 11316 del 2003 - rv. 565294; Cass. n. 5080 del 2006 - rv. 591189; successivamente, in senso conforme, v. Cass., SS.UU., n. 584 del 2008 - rv. 600920.

Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008 (Rv. 600919)

Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

In precedenza v. Cass. n. 11609 del 2005 - rv. 582801; successivamente, in senso conforme, v. Cass. n. 11302 del 2011 - rv. 618169.
Avv. Antonino Sugamele

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