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Sentenza

Dal giorno 8 marzo e fino al 31 maggio 2020, negli uffici giudiziari nei quali è attiva la funzione di deposito telematico degli atti, tutti gli atti e i documenti del processo, debbano essere depositati attraverso la modalità telematica mentre come è noto, fino al 7 marzo, così come disposto dall’art. 16 bis comma 1, l’obbligo del telematico era relativo (oltre che al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) agli atti processuali e ai documenti depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (atti endoprocedimentali), restando facoltativo il deposito telematico degli atti introduttivi.
Dal giorno 8 marzo e fino al 31 maggio 2020, negli uffici giudiziari nei quali è attiva la funzione di deposito telematico degli atti, tutti gli atti e i documenti del processo, debbano essere depositati attraverso la modalità telematica mentre come è noto, fino al 7 marzo, così come disposto dall’art. 16 bis comma 1, l’obbligo del telematico era relativo (oltre che al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) agli atti processuali e ai documenti depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (atti endoprocedimentali), restando facoltativo il deposito telematico degli atti introduttivi.
Il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, contenente le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria al comma 6 dell'articolo 2 dispone l'obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi nei Tribunali e nelle Corti d'Appello.
Avv. Antonino Sugamele

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