Cosa si intende per aggravante dell’ingente quantità della sostanza stupefacente prodotta, detenuta o coltivata. Le sezioni unite chiariscono e danno i criteri da applicare.
Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza n. 14722/20; depositata il 12 maggio2020
SENTENZA sui ricorsi proposti da P. S. C., nato a Vibo Valentia il 1 gennaio 1972 avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 20 giugno 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Fumu; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e la dichiarazione di inammissibilità nel resto; uditi i difensori avvocati Francesco Calabrese e Simona Polinneni che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO 1. S. C. P. impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro integralmente confermativa della sentenza di primo grado con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'articolo 73 commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; e ciò per aver illecitamente coltivato in un terreno di sua proprietà ed in un altro contiguo in suo uso 1087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione «dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole», con l'aggravante di cui all'articolo 80, comma 2, dello stesso d.P.R. per la quantità ingente della sostanza stupefacente coltivata, riconosciuta la recidiva reiterata specifica di cui all'articolo 99 quarto comma del codice penale. La sanzione veniva determinata in complessivi sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 40.000 di multa, calcolata ponendosi come base la pena di cinque anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, aumentata di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa per il riconoscimento della recidiva e di ulteriori un anno e otto mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa ai sensi dell'articolo 63, quarto comma, del codice penale per l'aggravante speciale della ingente quantità, con riduzione finale di un terzo per la scelta del rito speciale. 2. I giudici di merito ritenevano fondata l'ipotesi accusatoria osservando che l'imputato fosse stato sorpreso, nella flagranza del reato, mentre operava manualmente, chiudendolo, su un rubinetto a leva - collocato all'ingresso della propria abitazione e «nascosto da un secchio di plastica rovesciato e da una tegola» - al quale erano collegati una serie tubi costituenti il sistema irriguo della piantagione dove erano coltivate le piante di canapa. Con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 i giudici di merito osservavano che la relazione tecnica operata dagli specialisti del laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti di Vibo Valentia aveva consentito di accertare che dalle piante rinvenute si sarebbe potuta ricavare una quantità di principio attivo pari a 1,780 kg., ben superiore alla quantità pari a 1 kg. indicata come limite minimo per la configurabilità della circostanza dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 36258 del 24 maggio 2012 resa in causa Biondi. 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, avvocati Davide Barillà e Francesco Calabrese.
3.1. Con l'atto di impugnazione a firma dell'avvocato Barillà si denuncia nel primo motivo il vizio della motivazione e la violazione degli articoli 73 ed 80 del d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata ad un sintetico riassunto di quella di primo grado omettendo di rispondere alle censure difensive proposte con il gravame circa la ricostruzione del fatto, censure corredate da ampia indicazione di favorevoli elementi circostanziali comprendenti anche le certificazioni acquisite in sede di rinnovazione ed attestanti - ai fini della valutazione di congruità del consumo d'acqua con fini domestici - che nell'abitazione dimorasse anche il fratello dell'imputato. Si deduce con il secondo motivo la violazione dell'articolo 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Rileva in proposito il ricorrente come la sentenza impugnata affermi che nel caso di specie si dovesse ritenere la sussistenza dell'aggravante essendo pervenuti gli esami al risultato di 1,7 kg. di principio attivo: ma ciò in difformità dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale affinché detta circostanza possa configurarsi il quantitativo di principio attivo deve essere non inferiore ai 2 kg. Si cita sul punto la sentenza Sez. 4, n. 49366 del 19/07/2018, Coku, con la quale, ribaditi i principi generali affermati dalle Sezioni Unite Biondi (n. 36258 del 24/05/2012), si è precisato che l'aggravante della ingente quantità non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo sia inferiore a 4000 e non a 2000 volte il valore-soglia in milligrammi come determinato per le cosiddette droghe leggere nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 aprile 2006; e ciò ricollegando l'applicazione del raddoppiato moltiplicatore alla necessità di rispettare le proporzioni fra quantità poste a base della sentenza Biondi, la quale - allo scopo di determinare un limite minimo ponderale da potersi considerare ingente - aveva utilizzato il moltiplicatore "2000" sul presupposto che il valore-soglia indicata nel decreto ministeriale 11 aprile 2006 fosse pari a 1000 mg; ma tale quantità-soglia era stata invece riportata al valore originario e quindi ridotta della metà (cioè a 500 milligrammi) a seguito dell'annullamento del D.M. che l'aveva aumentata nella misura presa in considerazione dalle Sezioni Unite. Si deduce ancora che la Corte d'appello non abbia motivato in relazione alle rilevanti critiche svolte dal consulente tecnico di parte avverso le modalità di svolgimento delle analisi dirette all'accertamento del principio attivo con particolare riferimento al limitato quantitativo utilizzato per eseguirle, tale da non consentire alcuna certezza né in termini di attendibilità né in termini di giudizio probabilistico. Con il terzo motivo si denuncia promiscuamente il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio. 3.2. Con l'atto d'impugnazione a firma dell'avvocato Calabrese si denuncia con il primo motivo il vizio della motivazione e la violazione dell'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva il ricorrente come i giudici del merito abbiano travisato la prova omettendo di valutare elementi decisivi tutti evidenziati nell'atto di appello ed in particolare: che risultasse pacifica la circostanza che due giorni prima dell'arresto dell'imputato la polizia giudiziaria avesse effettuato in loco una perquisizione senza rinvenire alcun sistema di irrigazione; che il rubinetto ivi esistente servisse alla sorella dell'imputato per irrigare una piccola parte del terreno coltivata ad ortaggi; che l'abitazione fosse priva di recinzione da tre lati, come evidenziato nella consulenza tecnica di parte; che dall'abitazione dell'imputato non fosse possibile accedere alla piantagione; che il consumo idrico fosse bassissimo, mentre le coltivazioni di canapa hanno bisogno come noto di una notevolissima quantità di acqua; che i proprietari del terreno in cui si trova la piantagione avessero dichiarato di avere conferito l'incarico di curare il fondo in loro assenza a una terza persona, la quale tuttavia non era stata neppure sentita a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria precedente; che neppure i giudici avessero ritenuto di esplorare tale tema probatorio disponendo la escussione di questo soggetto; che il sistema di irrigazione fosse collegato ad un rubinetto pubblico. Elementi tutti che, se presi in considerazione, avrebbero potuto dimostrare che l'imputato fosse del tutto ignaro dell'esistenza di un collegamento tra l'impianto idrico dell'abitazione peraltro utilizzata dal fratello e la piantagione. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché degli articoli 125, comma 3, 364, 260 cod. proc. pen. ed 83, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in relazione all'articolo 73 d.P.R. cit. Osserva in proposito il ricorrente che l'articolo 87 d.P.R. 309/90, il quale dispone in materia di prelievo di campionatura e di distruzione degli stupefacenti, impone il rispetto delle formalità previste dall'articolo 364 cod. proc. pen. a tutela del diritto all'assistenza e partecipazione del difensore alle operazioni. Denuncia che tale disposizione non sia stata seguita impedendo di fatto alle parti private di segnalare eventuali irregolarità connesse alle modalità di estrazione e di qualificazione scientifica delle piante sottoposte a sequestro e quindi a campionatura e, nella restante parte, totalmente distrutte, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto utilizzabile il contenuto della campionatura a fronte della evidente nullità di tutta l'attività complessivamente posta in essere dalla polizia giudiziaria. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed il vizio della motivazione.
Si rileva innanzitutto che i giudici del merito operando un giudizio definito nel ricorso "del tutto predeterminato" abbiano obliterato il rilievo dirimente secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità il superamento della soglia indicata nella sentenza delle Sezioni Unite Biondi non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi predetta dovendosi in ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, avere riguardo anche alle circostanze del caso concreto. Si lamenta altresì che la sentenza impugnata non si confronti con l'orientamento giurisprudenziale pressoché consolidato il quale afferma che in ipotesi di detenzione di "droghe leggere" ai fini della configurazione della circostanza aggravante de qua si rende necessario il superamento del valore soglia di 4000 unità e non più di 2000. Si cita in proposito la medesima sentenza della Sezione quarta penale della Corte di cassazione già richiamata nel ricorso dell'avvocato Barillà, di cui sopra si è dato conto. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. 3.3 Con memoria difensiva a firma dell'avvocato Calabrese si illustra ulteriormente il denunciato vizio di violazione dell'articolo 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 sotto il profilo dell'utilizzazione da parte dei giudici di merito del moltiplicatore del valore soglia pari a 2000 anziché a 4000, come in più occasioni indicato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione successiva all'arresto delle Sezioni Unite di cui si è detto. 4. La Sezione assegnataria ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la persistente attualità e le modalità applicative del principio affermato dalla più volte citata Sezioni Unite, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, secondo cui la circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'articolo 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo espresso in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza dalla tabella allegata al decreto ministeriale 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata. L'ordinanza di rimessione ha precisato i termini del conflitto interpretativo richiamando un indirizzo giurisprudenziale il quale, a fronte di quello prevalente che ritiene perdurante la validità dei criteri fissati dalle Sezioni Unite Biondi perché possa configurarsi la circostanza aggravante dell'ingente quantità, si è diversamente espresso nel senso che la modifica del sistema tabellare allora
vigente, realizzatasi per effetto del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica e dunque automatica di tale aggravante. La Sezione rimettente, inoltre, ha richiamato le oscillazioni giurisprudenziali - segnalate nei ricorsi - concernenti l'individuazione, con riferimento alle c.d. "droghe leggere", del limite minimo di principio attivo perché possa ritenersi sussistere l' "ingente quantità"; ha rilevato in proposito come nella giurisprudenza di legittimità emergano decisioni di segno diverso circa i fattori da utilizzare per il relativo calcolo in conseguenza dell'annullamento, con sentenza del T.A.R. Lazio in data 21 marzo 2007 (dunque precedente alla pronuncia delle Sezioni Unite), del D.M. 4 agosto 2006, il quale aveva raddoppiato il moltiplicatore previsto in origine dal D.M. 11 aprile 2016 portando la quantità massima disponibile di "droga leggera" (valore soglia) da 500 a 1000 mg. 5. Il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e fissato l'odierna udienza per la discussione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi motivi di doglianza dedotti in entrambi i ricorsi, ancorché evochino nell'intitolazione la violazione di legge, attengono esclusivamente alla motivazione sull'affermazione di responsabilità proponendo alla Corte, anche sotto il profilo della mancata risposta a deduzioni difensive, una diversa e più favorevole valutazione del compendio probatorio. Devono pertanto considerarsi inammissibili perché non consentiti in questa sede. Le decisioni conformi di primo e secondo grado oggetto di esame, le quali si integrano reciprocamente concordando nell'analisi e nella considerazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, hanno infatti correttamente ricondotto, con argomentazioni del tutto conseguenti e prive di cedimenti logici, la dichiarazione di colpevolezza alle evidenze obbiettive emerse all'atto della sorpresa in flagranza, peraltro transitate nel materiale decisorio per l'opzione dell'imputato in favore del rito premiale; ed è principio da tempo stabilito nella giurisprudenza (Sezioni Unite, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sezioni Unite, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, rv 216260; Sezioni Unite, n. 47289 del 24/09/2003, Peterella, Rv. 226074) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. Il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, deve dunque essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice, così come è dato riscontrare nella specie. 2. Fondati sono invece i ricorsi nella parte in cui denunciano la violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità (motivo secondo dell'atto di impugnazione dell'avvocato Barillà e terzo dell'atto di impugnazione dell'avvocato Calabrese). 3. Sono necessarie, tuttavia, le precisazioni che seguono. 4. L'ordinanza di rimessione propone alle Sezioni Unite due quesiti diversi, strettamente collegati: "- se mantenga validità il criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (1 a 2000) fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco» allegato al D. M. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento de/limite così ottenuto; - come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere". 5. Le Sezioni Unite Biondi avevano risolto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità dopo che le medesime Sezioni Unite, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666, avevano affermato il principio secondo cui la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui ratio legis è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. La sentenza Primavera, intervenuta peraltro in sede di risoluzione di un conflitto interpretativo su questione affatto diversa da quella qui in esame, pur superando apparentemente il riferimento all'incerta nozione di saturazione di un "mercato illecito" di aleatoria definizione sulla quale la giurisprudenza si era fin lì in sostanziale continuità assestata, aveva concluso nel senso che, perché potesse parlarsi di quantità "ingente" di stupefacente, fosse necessario che il dato ponderale di sostanza tossica oggetto del procedimento superasse notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera: ma con ciò, sostanzialmente, da un lato, riconducendo nuovamente il concetto a valutazioni collegate a realtà locali, necessariamente differenti, "apprezzate specificamente" dal giudice e riaffidandolo, da un altro, all' «abilità dialettica di chi fornisce la motivazione della decisione». 6. A tale pronunzia si era conformata a lungo la giurisprudenza successiva, senza che sulla uniformità di tale orientamento - posto in discussione solo a far data dal 2010 - incidesse in qualche misura l'entrata in vigore del dl. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. "Fini-Giovanardi"). Detto intervento normativo aveva disposto (art. 4-vicies ter) che le sostanze stupefacenti "pesanti" e "leggere" fossero raggruppate senza distinzioni nella medesima tabella, di formazione ministeriale, allegata al d.P.R. n. 309/90 (artt. 13 e 14 d.P.R. cit. come allora novellati) ed unificava la sanzione per i reati ad esse relativi (art. 73 d.P.R. n. 309/90 come emendato dall'art. 4-bis). Nello stesso tempo la riforma aveva sostanzialmente ripristinato l'originario sistema della predeterminazione della quantità detenibile per uso personale, cioè quello dell'individuazione numerica del limite di irrilevanza penale, attribuendo ad un decreto del Ministro della Salute (D.M. 11 aprile 2006) ed all'«elenco» ad esso allegato il compito di fissare i limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili a tale uso esclusivo (art. 73, comma 1 bis, lett. a): del tutto analogo era infatti il sistema precedente - introdotto con la legge 26 giugno 1990, n. 162, poi confluita nel d.P.R. n. 309/90, artt. 75, comma 1, e 78, comma 1, lett. c), venuto meno all'esito di referendum popolare (d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171) - nel quale l'irrilevanza penale era riconosciuta a condotte aventi ad oggetto sostanze "in dose non superiore a quella media giornaliera", l'individuazione della quantità massima del cui principio attivo tollerato era sempre attribuita ad un decreto ministeriale ed alle tabelle ad esso allegate (si emanò in attuazione il D.M. 12 luglio 1990, n. 186). 7. Solo con la sentenza Sez. 6, n. 20119 del 02/03/2010, Castrogiovanni, Rv. 243374 (e varie altre successive, tra cui si segnalano Sez. 6, n. 31351 del 19/05/2011, Turi, Rv. 250545, e Sez. 6, n. 27128 del 25/05/2011, D'Antonio, Rv. 250736) si era manifestata l'esigenza di ancorare la nozione di ingente quantità ad un parametro improntato, per quanto possibile, a criteri oggettivi e ciò anche per evitare un insanabile contrasto fra la circostanza aggravante in questione ed il principio di determinatezza, aspetto del più generale principio di legalità presidiato dall'articolo 25, comma secondo, Cost. Si sottolineava come ai fini di un'applicazione giurisprudenziale che non offrisse il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, se non addirittura casuale arbitrarietà, fosse necessario meglio definire l'ambito di apprezzamento rimesso al giudice del merito e, di riflesso, quello proprio del sindacato di legittimità; il tutto considerando che la giurisprudenza prodottasi successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite Primavera, pur prestandovi formalmente adesione, presentava talvolta risultati di evidente disarmonia a fronte di dati qualitativi/quantitativi e di realtà territoriali in tutto assimilabili. Ritenendo pertanto che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante debba rilevare il criterio oggettivo del numero dei possibili fruitori finali e non l'area dove essi insistono e dunque essenzialmente il valore ponderale dello stupefacente considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in relazione al grado di purezza, la Sezione sesta prendeva atto dei dati derivanti dall'esperienza giudiziaria, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata di conoscenza in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, per concludere che ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non possano di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" o "leggere" che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di 2 kg. e 50 kg. Contrastavano espressamente tale orientamento, riproponendo i principi della sentenza "Primavera" e ritenendoli idonei a superare i dubbi di determinatezza della norma, tra le altre, Sez. 4, n. 24571 del 03/06/2010, Iberdemaj, Rv. 247823; Sez. 4, n. 9927, del 01/02/2011, Ardizzone, Rv. 249076; Sez. 4, n. 38794 del 29/09/2011, Galateri, Rv. 251438, ad avviso delle quali la predeterminazione dell'indice quantitativo che oggettivamente segna il confine tra la quantità ingente e quella non ingente, finendo col proporsi in sostanza come dato avente valenza normativa, non potrebbe che essere prerogativa del legislatore. 8. In tale quadro di decisioni confliggenti interveniva la sentenza n. 35258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150. Con essa le Sezioni Unite, preso atto dei perduranti contrasti giurisprudenziali e difformità applicative anche risalenti in ordine al significato da attribuire all'espressione "ingente quantità", su cui si fonda una circostanza aggravante oggettiva "molto soggettivamente interpretata", alla quale si ricollegano rilevanti effetti commisurativi in pejus, hanno ricercato e rinvenuto la soluzione del quesito all'interno del sistema approntato dalla legislazione (allora) vigente in tema di stupefacenti. Il punto di partenza del ragionamento espresso in sentenza è stata la constatazione che la normativa prevedesse espressamente indicatori precisi per la determinazione dei limiti quantitativi entro i quali le condotte descritte dall'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/90 potevano considerarsi di regola penalmente irrilevanti, così fornendo attraverso dati numerici il discrimine tendenziale fra l' "uso personale", che non comporta sanzione penale, e le condotte viceversa penalmente represse. Le Sezioni Unite hanno dunque preso le mosse dal riferimento testuale operato dall'art. dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309/90 (come introdotto dalla "Fini-Giovanardi") ai limiti massimi di stupefacente la cui detenzione è tendenzialmente presunta per uso personale, i quali sono indicati con decreto del Ministro della Salute - adottato di concerto con altre autorità di governo - in un «elenco» ad esso allegato contenente la specificazione del quantitativo massimo di principio attivo detenibile: quantitativo definito espressamente come "soglia" e ricavato - per ogni sostanza - dal prodotto della moltiplicazione del valore della dose media singola espresso in milligrammi per un fattore ("moltiplicatore" variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza) individuato dal ministero competente. Dal rilievo diretto e riflesso che il sistema tabellare così delineato ha assunto all'interno della disciplina repressiva dei reati in tema di stupefacenti, le Sezioni Unite hanno considerato di potere e dovere trarre la conclusione della necessità di individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità: se il legislatore ha infatti positivamente fissato la soglia quantitativa della punibilità (dunque un limite "verso il basso"), consegue che l'interprete ha il compito di individuare una soglia quantitativa definita al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomenologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa intendersi l'ingente quantità (un limite, quindi, "verso l'alto"). Assumendo come riferimento il valore-soglia previsto dalla predetta "tabella" (in quanto "unità di misura" rapportabile al singolo cliente/consumatore), le Sezioni Unite hanno pertanto ritenuto di individuare, sulla base dei dati esperienziali relativi al traffico di sostanze stupefacenti come risultante dai casi affluiti alla Corte (riferibili all'intero territorio nazionale e tenuto conto del grado di "purezza" medio relativo alle singole sostanze), una soglia ponderalmente determinata al di sotto della quale non possa di regola parlarsi di quantità "ingente". Hanno quindi affermato che, specificando di non usurpare con ciò una funzione normativa ma di svolgere semplicemente un'opera ricognitiva dei dati empirici raccolti, avendo riferimento alle singole sostanze indicate nella "tabella" allegata al D.M. 11 aprile 2006 (cioè il provvedimento previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a, d.P.R. n. 309/90), non possa di norma ritenersi "ingente" un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia espresso in milligrammi di principio attivo (750 mg. per la cocaina, 250 mg. per l'eroina, 1000 mg. per l'hashish: così testualmente in sentenza). Tale conclusione, ad avviso delle Sezioni Unite, soddisfaceva i criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed equità che le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto in materia fondanti (Sezioni Unite n. 17 del 21/06/2000, Primavera); con la specificazione che la soglia in tal modo individuata, proprio perché volta a definire tendenzialmente la quantità minima indispensabile al fine di ritenere la sussistenza della circostanza de qua, può valere solo "in negativo", nel senso che il suo superamento non comporta di per sé automaticamente la configurabilità dell'ipotesi aggravata, dovendo comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito. 9. La giurisprudenza delle sezioni semplici si è adeguata ai principi così espressi (Sez. 4, n. 6369 del 20/12/2012, dep. 2013, Casale, Rv. 255098; Sez. 4, n. 10618 del 18/01/2013, Grasso, Rv. 254913; Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014, Aquino, Rv. 259753), i quali sono stati, tuttavia, posti in discussione in seguito alla vicenda normativa originata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto legge e quelle, impugnate, introdotte nella legge di conversione. Ed invero, pur avendo il
giudice delle leggi espressamente affermato che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, dovesse tornare ad applicarsi non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo, il legislatore ha ritenuto di dover ancora intervenire per regolamentare la materia. Il d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, nel riscrivere gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/90 ha così espressamente ripristinato la distinzione, per quanto qui interessa, fra sostanze di tipo "pesante" e sostanze di tipo "leggero", prevedendo la loro indicazione in tabelle diverse (I e II), inserite nel d.P.R. n. 309/90 ai sensi dell'art. 1, comma 30, del predetto d.I., il cui completamento ed aggiornamento è assegnato ad un D.M., secondo i criteri per la loro formazione fissati dall'emendato art. 14. Alla rinnovata distinzione tabellare ha quindi fatto seguito - per effetto della "riviviscenza" della disciplina pregressa - la medesima distinzione sanzionatoria per i reati concernenti i diversi tipi di sostanze così come era prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 prima della modifica operata dalla normativa dichiarata incostituzionale. La novella ha pure parzialmente ridefinito la regolamentazione delle sanzioni amministrative per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti per uso personale, ricollocandola nell'originaria sede dell'art. 75 d.P.R. n. 309/90, ma sostanzialmente reiterando la previsione già contenuta nell'art. 73 comma 1 bis, lett. a) della "Fini-Giovanardi", secondo cui agli effetti dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale deve tenersi conto, insieme ad elementi circostanziali rivelatori dell'intenzione, del dato oggettivo che la quantità della sostanza non sia superiore ai limiti massimi di principio attivo (valori-soglia) indicati con decreto emanato dal Ministro della Salute di concerto con altre autorità di governo. Il d.I.. n. 36/14, come convertito, ha altresì disposto all'art. 2, comma 1, la perdurante efficacia del decreto ministeriale fissante valori-soglia emanato nel vigore della "Fini-Giovanardi"; sul rilievo di tale continuità normativa ai fini della risoluzione della questione devoluta si tornerà al paragrafo 12.2. 10. All'indomani della riforma si è dunque manifestato, come anticipato nel paragrafo precedente, un orientamento giurisprudenziale - la cui segnalazione è oggetto dell'ordinanza di rimessione - teso a sollecitare il superamento delle conclusioni cui erano pervenute le Sezioni Unite. Si deve qui subito precisare come questo filone interpretativo, il quale vede il suo leading case in Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014, Amato, Rv. 259397, si sia sviluppato attraverso alcune decisioni, anche graficamente sovrapponibili, per un assai ristretto periodo di tempo (Sez. 4, n. 41779 del 02/07/2014, Piozzo, n.m.; Sez. 3, n. 46172 del 01/10/2014, Mingotti, n.m.; Sez. 3, n. 45458 del 01/10/2014, Bouzaroita, Rv. 260964; Sez. 3, n. 5907 del 30/10/2014, Faraj, n.m.; Sez. 3, n. 27057 del 18/12/2014, Matarese, n.m.; Sez. 3, n. 11338 del 07/01/2015, Farabella, n.nn.; Sez. 3, n. 12532 del 29/01/2015, Castelletti, Rv. 263001; Sez. 3, n. 1609 del 27/05/2015, Gavagna, Rv. 265810) e che il contrasto sia stato interamente e definitivamente riassorbito dalla giurisprudenza successiva, univocamente orientata, come si vedrà, nel confermare la persistente validità dei principi affermati dalle Sezioni Unite Biondi. Secondo detto orientamento, poiché a seguito della sentenza costituzionale n. 32 del 2014 il legislatore ha modificato il "sistema tabellare" che era seguito alla legge "Fini-Giovanardi" ed introdotto quattro nuove tabelle in ordine alle sostanze stupefacenti e psicotrope, la determinazione dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità non potrebbe prescindere da questa impostazione normativa differente. Non può non rilevarsi, si afferma, che in un quadro che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca dell'approdo giurisprudenziale delle Sezioni Unite - spezzando la sostanziale equiparazione tra il reato attinente a droghe pesanti ed il reato relativo a "droghe leggere", per di più enucleando come reato autonomo, anche sotto il profilo delle modalità di esecuzione, e non solo dell'entità, del trattamento sanzionatorio, la fattispecie lieve - «tale giurisprudenza dovrà essere rimeditata, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell'aggravante dell'ingente quantità». 11. A questo indirizzo se ne è sincronicamente contrapposto un altro (Sez. 4, n. 32126 del 20/06/2014, Jitaru, Rv. 260123; Sez. 4, n. 43465 del 02/07/2014, Gallizzi, Rv. 260307; Sez. 4, n. 1817 del 03/10/2014, dep. 2015, Merdita, n.m.; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, Rv. 261253; Sez. 4, n. 1292 del 17/10/2014, dep. 2015, Kapsimalis, Rv. 261770; Sez. 6, n. 47907 del 14/11/2014, Keci, Rv. 261261; Sez. 4, n. 3799 del 05/12/2014, dep. 2015, Vabanesi, Rv. 263203; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; Sez. 6, n. 20140 del 05/05/2015, Perri, n.m. sul punto) secondo il quale per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del dl. 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validità i criteri enunciati dalla sentenza "Biondi" basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. Come già anticipato quest'ultimo orientamento, consapevolmente discostatosi da quello opposto, è in breve divenuto univoco (Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016, Hrim, Rv. 268699; Sez. 6, n. 50076 del 04/10/2016, Dervishaj, Rv. 268935; Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo, Rv. 268624; Sez. 4 n. 55014 del 05/11/2017, Corrao, Rv. 271680; Sez. 6, n. 18829 del 16/02/2018, Mauceri, n.m.; Sez. 4, n. 50300 del 11/07/2018, Forti, n.m. sul punto; Sez. 4, n. 49366 del 19/07/2018, Coku, n.m. sul punto; Sez. 3, n. 37530 del 11/06/2019, Fagbeni, n.m.; Sez. 4, n. 35671 del 18/06/ 2019, Acquisto, n.m.). 12. Le Sezioni Unite condividono le argomentazioni delle decisioni da ultimo citate e le loro conclusioni circa la persistente validità dei criteri fissati nella sentenza "Biondi" per la configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. 12.1 Si deve rilevare, innanzi tutto, l'erroneo presupposto dal quale muove l'orientamento rimasto minoritario per derivarne la necessità di ridefinire i criteri per l'applicazione della circostanza de qua, e cioè la considerazione che la riforma del 2014 abbia determinato una modifica (o "travolgimento", così Sez. 4, n. 41779 del 02/07/2014, Piozzo, n.m.) del sistema tabellare introdotto con la c.d. legge "Fini-Giovanardi" nella vigenza della quale si erano pronunciate le Sezioni Unite. Il recente intervento legislativo e la legge n. 49/06 (di conversione del d.l. n. 272/05), infatti, si pongono entrambi in continuità con il sistema tabellare già prefigurato fin nella legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (in cui si disciplina la compilazione di un «elenco» delle sostanze e preparati ad azione stupefacente a cura del Ministero della Sanità, pubblicato nella G.U. ed inserito nella Farmacopea ufficiale) e quindi realizzato compiutamente con la legge 22 dicembre 1975, n. 685, la quale agli artt. 11 e 12 prevedeva che le sostanze fossero raggruppate in sei tabelle, la prima e la terza delle quali indicanti sostanze stupefacenti e psicotrope di tipo "pesante", la seconda e la quarta di tipo "leggero", ricollegando sanzioni di differente gravità alle rispettive violazioni; sistema peraltro integralmente replicato nel T.U. stup. del 1990 (artt. 13, 14 e 73). In tale continuità di sistema si collocano sia la discrezionale opzione del legislatore del 2006 di unificare la pena per i reati concernenti sostanze "pesanti" o "leggere" mediante lo strumento di tecnica legislativa di indicarle tutte nella medesima tabella, sia quella del legislatore del 2014 il quale, sempre attraverso lo strumento di intervenire sul contenuto delle tabelle, questa volta tornando a distinguerlo, ha realizzato l'intento di nuovamente differenziare la sanzione a seconda dell'efficacia drogante delle sostanze "vigilate" dal Ministero della salute ed ivi elencate. Nessuna "modifica di sistema" può dunque evocarsi in proposito e così, sotto questo profilo, nessun effetto ermeneutico può riconoscersi alla riforma del 2014 sul significato di "ingente quantità", intorno alla cui definizione non può attribuirsi influenza alcuna alla rinnovata differenziazione della pena comminata a seconda del tipo di sostanza oggetto del reato: non a caso il concetto di "ingente quantità" definito dalle Sezioni Unite "Primavera" era rimasto del tutto insensibile - come si è più su precisato - all'introduzione della "Fini-Giovanardi", venendo rimeditato, nelle successive ampie cadenze temporali sopra descritte, non in funzione del disposto accorpamento delle sostanze proibite nella medesima tabella bensì dalla necessità di elaborare un'interpretazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 maggiormente aderente al principio costituzionale di determinatezza. Unica conseguenza discendente dalla riforma del 2014, del tutto estranea alla ricostruzione teorica per la parte che qui interessa, è dunque esclusivamente quella di differenziare, a seconda della sostanza, la pena base sulla quale deve essere applicato l'aumento per la ricorrenza della circostanza aggravante e non certo quella di riscrivere i criteri per la sua configurabilità, a fronte di un dato normativo rimasto testualmente invariato sin dalla disciplina posta dall'art. 74 della legge n. 685 del 1975, il quale al secondo comma espressamente contemplava che «se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi», con formula identica a quella contenuta nell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, non modificato né dalla legge n. 49 del 2006 di conversione del d.l. n. 272 del 2005 (poi dichiarata incostituzionale) né dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79. Alcuna interferenza, poi, è dato individuare - né la giurisprudenza qui non condivisa lo esplica, limitandosi semplicemente ad affermarne valenza ermeneutica - fra la "trasformazione" in reato autonomo della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, ed i criteri di valutazione dell'ingente quantità: si tratta di vicenda normativa del tutto eccentrica rispetto alla questione di diritto affrontata dalle Sezioni Unite "Biondi" e conseguentemente del tutto ininfluente sulla sua risoluzione. E così è a dirsi anche a proposito dei pur evocati ma non precisati effetti interpretativi derivanti dalla nuova disciplina (art. 73, comma 5 bis) delle modalità di esecuzione della pena irrogata o applicata per il predetto reato ove commesso da tossicodipendente o assuntore. Per esigenze di chiarezza è opportuno altresì precisare che detta "trasformazione" (operata in origine dall'art. 2 dl. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, in tema di riduzione controllata della popolazione carceraria) risale ad intervento legislativo precedente alla sentenza costituzionale n. 32 del 2014 e che la riforma ad essa successiva si è limitata a modificare in melius la sanzione ivi prevista. 12.2 Tutto ciò premesso deve essere a questo punto chiarito un equivoco, peraltro diffuso nella giurisprudenza di legittimità e caratterizzante anche le decisioni appartenenti all'orientamento minoritario, che induce a confondere il sistema delle tabelle disciplinato dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/90 con il sub-sistema concernente l'individuazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale di cui si è detto ai paragrafi 6 e 9. Le tabelle previste dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/90 e ad esso allegate (ora «inserite», ex art. 30 d.l. n. 36/14) hanno costituito (in tutte le versioni succedutesi a far data dalla emanazione del T.U. stup.) la fonte legislativa per l'individuazione delle sostanze vietate ed oggetto delle disposizioni sanzionatorie previste nel titolo VIII («Della repressione delle attività illecite»). Del tutto diversa è la funzione dell'«elenco» allegato al decreto ministeriale previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a) legge "Fini-Giovanardi", nel cui vigore si sono pronunciate le Sezioni Unite con la più volte citata sentenza "Biondi", la quale proprio sull'indicazione normativa della quantità massima di principio attivo detenibile ha fondato - come si è visto (paragrafo 8) - la ricostruzione della nozione di "ingente quantità" ricavandola dalla moltiplicazione del valore-soglia per un fattore ricavato dalla concreta esperienza giudiziaria. Tale sub-sistema è rimasto inalterato dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge "Fini Giovanardi" ed il varo della riforma. Come anticipato, assume decisivo rilievo, ai fini della risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite, la circostanza che l'art. 2 comma 1 del d.l. n. 36 del 2014, come convertito dalla legge n. 79 del 2014, abbia espressamente previsto che riprendano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati ai sensi del d.P.R. n. 309/90 sino alla data della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 32/14; è stata così integralmente "recuperata" dal legislatore primario l'efficacia del D.M. 11 aprile 2006 contenente «Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale», cioè proprio l'atto di normazione secondaria che la sentenza "Biondi" aveva posto a base del proprio argomentare partendo dal dato testuale della specifica indicazione numerica di un limite massimo di principio attivo detenibile per giungere, come si è detto, alla fissazione di un limite minimo - pur esso coerentemente fondato su dati numerici - per il riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità.
Al citato decreto ministeriale deve operarsi ora riferimento nell'applicazione dell'art. 75, comma 1 bis, d.P.R. 309/90 come novellato, il quale pure si pone in continuità normativa, confermandone effetti e ratio, con l'art. 73, comma 1 bis, lett. a), legge "Fini-Giovanardi", chiaro indice dell'intento del legislatore di mantenere inalterato non solo il sistema tabellare nella sua funzione di selezione delle sostanze proibite (art. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/90) ma anche il sub-sistema dell'indicazione - in apposito «elenco» allegato al decreto ministeriale ora previsto dall'art. 75 - dei «limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale» (così l'intestazione del vigente D.M. 11 aprile 2006). 12.3 Escluso dunque che sia individuabile quello che, con formula invero generica, l'indirizzo minoritario definisce «accresciuto tasso di modulazione normativa» per derivarne il superamento del principio fissato dalle Sezioni Unite, deve necessariamente escludersi la ulteriore conseguenza che se ne trae, e cioè quella della sopravvenuta incompatibilità con il sistema delineato dal d.P.R. n. 309/90, come novellato, di un'interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell'ingente quantità. Solo per completezza si aggiunge come sul punto la giurisprudenza di legittimità, con argomentazione integralmente qui condivisa, abbia da tempo chiarito che il superamento dei parametri enucleati dalla sentenza "Biondi" per l'individuazione del limite minimo dell'ingente quantità, come peraltro nella stessa espressamente affermato, non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendosi in ogni caso avere riguardo alle circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta ed al livello di potenziale compromissione della salute e dell'ordine pubblico; e che il giudice, nell'esercizio del potere di valutazione in concreto cui è tenuto possa valorizzare, per corroborare il dato rappresentato dal superamento del limite, tutti quegli elementi di fatto mirati a considerare la realtà specifica che già la giurisprudenza, in assenza di specifici parametri quantitativi, aveva individuato anteriormente all'elaborazione alle Sezioni Unite del 2012 quali indici di per sé esaustivi della ricorrenza dell'aggravante (Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014, Aquino, Rv. 259753; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, n.m. sul punto; per una sintesi, Sez. 3, n. 37530 del 11/07/2019, Fagbemi, n.m.). 13. Rimane dunque di perdurante attualità ed efficacia dimostrativa - con le precisazioni che seguiranno a proposito delle c.d. "droghe leggere" - la base sostanziale e formale delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza "Biondi" del 2012 per la definizione dei criteri di individuazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità; conclusioni che - collegando l'entità della sanzione anche a dati oggettivi i quali indirizzano in funzione di garanzia la discrezionalità del giudice - soddisfano insieme, come rilevato, ineludibili esigenze costituzionali e convenzionali di determinatezza del precetto penale e parità di trattamento. Non può sfuggire, a questo proposito, il limite intrinseco dell'indirizzo rimasto minoritario il quale, pur sollecitando un ripensamento della giurisprudenza "Biondi" in ragione, come si è detto, del ritenuto "accresciuto tasso di modulazione normativa" conseguente alla riforma del 2014, di tale ripensamento non indica la direzione, limitandosi ad assegnare genericamente al giudice di rinvio la ricostruzione di un criterio alternativo, così tornando a rendere "vaga" una norma "elastica" alla quale l'interpretazione sistematica delle Sezioni Unite ha dato concretezza e determinatezza. 14. Come si è anticipato (paragrafo 4), successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite ed all'interno dell'indirizzo giurisprudenziale poi definitivamente affermatosi che ne ha condiviso il criterio "aritmetico" temperato dalla discrezionalità giudiziale, si è sviluppato un contrasto interpretativo concernente la individuazione precisa dei fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere". 14.1 Tale contrasto ha avuto origine da un'imprecisione contenuta nella sentenza resa in causa Biondi la quale, individuato in 2000 il moltiplicatore del dato numerico (costituito dal valore soglia di principio attivo, cioè la quantità massima detenibile) da utilizzare come primo fattore dell'operazione per determinare il livello ponderale minimo, pure numerico, dell'ingente quantità, ha indicato per le c.d. droghe leggere un "valore soglia", espresso in milligrammi, pari a 1000. Ed invero, pur avendo la sentenza operato, al fine di individuare i dati dei valori-soglia, un generico riferimento alle tabelle di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/90 le quali, come si è detto, hanno solo la diversa funzione di individuare le sostanze "vietate" o comunque sottoposte a controllo, appare evidente come le Sezioni Unite abbiano tratto tali valori dall'«elenco» allegato al più volte citato D.M. 11 aprile 2006 previsto dall'art. 73. comma 1 bis, legge "Fini Giovanardi (ed ora "recuperato" dalla riforma del 2014 come precisato al paragrafo 12.2) il quale tuttavia, al momento della decisione, prevedeva per le c.d. "droghe leggere" (THC) un valore-soglia di principio attivo, espresso in milligrammi, pari 500 e non a 1000, come invece indicato in sentenza. Tutto ciò in quanto il D.M. 4 agosto 2006 il quale - aumentando da 20 a 40 il moltiplicatore del valore di principio attivo della dose media singola (25 mg.) da applicarsi per ottenere la quantità massima detenibile - aveva portato a 1000 il valore-soglia del THC espresso in milligrammi, era stato annullato per vizi della motivazione che qui non rilevano dal Tribunale amministrativo del Lazio, Sez. III quater, con sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007. Immediatamente dopo la pronuncia delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità ha quindi preso atto della circostanza che prima della decisione fosse già intervenuto l'annullamento del D.M. 4 agosto 2006 ed ha così ricondotto il valore-soglia delle "droghe leggere" all'originaria previsione di 500 milligrammi, con la conseguenza che, operata la moltiplicazione di quest'ultimo dato per il fattore 2000 indicato da Sezioni Unite "Biondi" per tutte le sostanze, il limite minimo dell'ingente quantità è stato fissato in 1 kg. di principio attivo. Alcune decisioni hanno espressamente motivato il disallineamento (meramente numerico e non di principio) dalla sentenza Biondi proprio con specifico riferimento all'annullamento del D.M. 4 agosto 2006 (Sez. 3, n. 2294de1 22/11/2012, dep. 2013, Poerio, n.m.; Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Ammer, n.m.; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, n.m.; Sez. 6, n. 6631 del 04/02/2015, Berardi, n.m.), mentre altre hanno sostanzialmente dato per scontata l'applicazione del dato numerico pari a 500 milligrammi indicato nel D.M. 11 aprile 2006 come vigente al momento della pronuncia delle Sezioni Unite per ribadire il limite minimo dell'ingente quantità nel caso di "droga leggera" in 1 kg. di principio attivo (Sez. 4, n. 6369/2013 del 20/12/2012, Casale, n.m. sul punto; Sez. 6, n. 15788 del 09/01/2014, Laachir, n.nn.; Sez. 3, n. 44375 del 20/07/2016, Mariniello, n.m.; Sez. VII, del 11/10/2016, Rostom, n.m.; Sez. 3, n. 47275 del 19/10/ 2016, Ichaqdi, n.nn.). 14.2. A far data da Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016, Hrim, Rv. 268698, tale indirizzo è stato tuttavia integralmente sostituito da altro (tanto che il contrasto segnalato dalla sezione rimettente può ben definirsi diacronico e considerato ormai riassorbito), secondo il quale, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza "Biondi", per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dell'annullamento del D.M. 4 agosto 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo "leggero" al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, «deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%)». A tale decisione si è conformata la giurisprudenza successiva, anche in questo caso con motivazioni tutte lessicalmente sovrapponibili a quella di cui si è appena dato conto (Sez. 3, n. 5427/17 del 21/09/2016, dep. 2017, Di Maggio, n.m.; Sez. (......52:4 3, n. 14214 del 09/12/2016, dep. 2017, Palaj, n.m.; Sez. 4, n. 11722 del 17/01/2017, Aliaj, n.m.; Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu, Rv. 270916; Sez. 6, n. 18829 del 16/02/2018, Mauceri, n.m.; Sez. 4, n. 50300 del 07/11/2018, Forti, rv 274049; Sez. 4, n. 49366 del 19/07/2018, Coku, Rv. 274038). 14.3. Le Sezioni Unite, con la precisazione che seguirà, ritengono la correttezza di quest'ultimo orientamento, perché aderente al reale contenuto dell'analisi effettuata dalla sentenza "Biondi" del 2012 come riferita alle caratteristiche oggettive della sostanza (qualità, quantità, concentrazione) idonee a rendere applicabile l'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Detta analisi, svolta come già precisato su dati giudiziari empirici, ma altamente dimostrativi del fenomeno, si è sviluppata da parte delle Sezioni Unite dapprima commisurando il dato oggettivo delle quantità di stupefacente alle quali attribuire - secondo la verifica effettuata in concreto da un osservatorio privilegiato - rilievo ponderale tale da poter integrare il valore minimo per la configurabilità della circostanza aggravante de qua; e quindi, in successione logica e partendo dalla premessa teorica della fissazione normativa della quantità massima detenibile, individuando un moltiplicatore di questa che consentisse di ricostruire e rappresentare in termini numerici proprio quel valore ponderale minimo come determinato attraverso l'esame dell'esperienza giudiziaria. In altre parole, nel ragionamento della Corte è venuta prima la verifica delle quantità definibili ingenti (significativo il riferimento esemplificativo ai 50 kg. di "droghe leggere") e poi quella dei numeri atti a rappresentarle, sicché l'evidente errore di lettura del D.M. quanto al valore-soglia di principio attivo del THC non può inficiare in alcun modo l'accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni Unite, ma impone solo una correzione dei fattori del calcolo per ricostruirlo secondo i principi espressi in sentenza; e che questa correzione riguardi il moltiplicatore normativo della dose media singola (20 divenuto 40 e poi tornato 20) per ottenere la dose-soglia o, in alternativa, il moltiplicatore empirico di questa (2000 o 4000) poco importa, perché il risultato aderente all'esito dell'indagine induttiva delle Sezioni Unite cristallizzato nella sentenza "Biondi" è che la soglia minima perché si possa intendere ingente una quantità di "droga leggera" è di 2 kg. di principio attivo. 15. Si è detto poc'anzi della opportunità di una precisazione relativamente all'indirizzo giurisprudenziale di cui è confermata qui la validità. Tale precisazione concerne la reiterata definizione in motivazione della dose-soglia come «quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno» e si palesa necessaria, più che per ragioni di correttezza terminologica, per il contributo che essa può fornire al giudice nell'ambito dell'esercizio della residua discrezionalità valutativa della sussistenza o meno della circostanza aggravante dell'ingente quantità nei casi in cui risulti superato il valore minimo ponderale determinato secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite. E' d'uopo qui rammentare che la figura giuridica della "dose media giornaliera" quale limite alla detenzione per uso esclusivamente personale sia stata introdotta con la legge 26 giugno 1990, n. 162, poi confluita nel d.P.R. n. 309/90, artt. 75 comma 1, e 78, comma 1, lett. c) e sia venuta meno all'esito di referendum popolare (d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171). La normativa attuale, come si ricava dalla lettura del preambolo al più volte citato D.M. 11 aprile 2006, contiene nell'«elenco» ad esso allegato l'indicazione, per ogni sostanza, in primis di una dose media singola, intesa come quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo; e, di seguito, quella di una dose-soglia, significante la quantità massima detenibile, la quale è data dall'incremento della dose media singola in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza: essa prescinde totalmente dalla frequenza delle assunzioni nell'arco della giornata e perciò sembra anzi consentire (tollerare) anche un modesto accumulo per più giorni, sempre presunto come destinato all'uso personale. L'unità di misura rapportabile al singolo cliente-consumatore è e deve pertanto essere non quella della non più normativamente esistente e perciò giuridicamente irrilevante "dose media giornaliera" (il cui valore era stato fissato dal D.M. 12 luglio 1990, n. 186), bensì quella del valore soglia (la quantità massima detenibile) posto a base del percorso argomentativo delle Sezioni Unite Biondi e ricavato dalla moltiplicazione del valore espresso in milligrammi della dose media singola per un fattore - di individuazione ministeriale sulla base di scelte di discrezionalità tecnica - pari a 5 per la cocaina, 10 per l'eroina, 20 per il THC, la cui determinazione già sconta la differente pericolosità o efficacia drogante dei vari tipi di stupefacente. 16. Si deve, pertanto, concludere affermando i seguenti principi: "a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90; con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo".
17. Ciò premesso si deve ritenere la fondatezza dei motivi con i quali, nei ricorsi proposti dagli avvocati Barillà e Calabrese, si denuncia la violazione di legge per essere stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravate di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla detenzione di sostanza stupefacente il cui principio attivo è stato accertato essere indiscutibilmente inferiore ai 2 kg. Ne consegue l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, con eliminazione della pena irrogata sul punto a titolo di aumento. 18. Inammissibili si palesano gli altri motivi formulati nei ricorsi. Si deve, innanzi tutto, constatare la genericità della doglianza, pure contenuta nel secondo motivo dell'atto di impugnazione proposto dall'avvocato Barillà, concernente la mancata risposta alle deduzioni difensive circa la metodologia di analisi seguita per l'accertamento del principio attivo contenuto nella sostanza in sequestro, atteso che essa non si confronta con la motivazione fornita sul punto dai giudici di secondo grado i quali hanno espressamente rilevato come anche seguendo il criterio scientifico indicato dall'appellante si sarebbe pervenuti ad una quantificazione del principio attivo superiore ad 1 kg. Non consentita poi, prima ancora che assorbita nell'annullamento, è l'eccezione di nullità per violazione dei diritti della difesa nelle operazioni di campionatura e distruzione delle piante in sequestro contenuta nel secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Calabrese; essa non risulta formulata nell'atto di appello e comunque l'eventuale invalidità dell'atto probatorio, non vertendosi in tema di nullità assoluta o inutilizzabilità "patologica", è neutralizzata dall'opzione dell'imputato per il rito abbreviato. Quanto alle censure (che si possono esaminare congiuntamente) relative alla dosimetria della pena, al diniego delle circostanze attenuanti innominate ed al riconoscimento della recidiva, se ne deve constatare la genericità, non essendo stata formulata alcuna specifica critica ai rilievi del giudice di primo grado, richiamati e condivisi espressamente dalla Corte di appello a fronte di deduzioni anch'esse meramente assertive, il quale aveva evidenziato, secondo i principi affermati da Sezioni Unite, 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, non solo la intrinseca pericolosità della condotta e la refrattarietà dell'imputato al comando della legge, come testimoniato anche dai vari precedenti penali, ma pure la significativa circostanza che la pregressa commissione di reati si fosse arrestata solo durante l'esecuzione di una lunga pena inflittagli per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, numerosi reati-fine ed altri gravi reati, essendo stato consumato quello per cui è processo non appena cessata la misura di sicurezza della libertà vigilata, scontata immediatamente dopo la liberazione ed in continuità con questa.
P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, che elimina, e per l'effetto ridetermina la pena complessiva in anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 33.333,00 di multa. Dichiara nel resto i ricorsi inammissibili. Così deciso il giorno 30 gennaio 2020
14-05-2020 15:21
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