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Sentenza

Contributo a fondo perduto: dal 15 giugno si possono presentare le domande. Ecco le istruzioni.
Contributo a fondo perduto: dal 15 giugno si possono presentare le domande. Ecco le istruzioni.
circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2020, n. 15

Si apre la fase attuativa per il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio a favore di esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019, colpiti dall'emergenza Covid-19 (art. 25 DL 34/2020). Dal 15 giugno 2020 è possibile presentare domanda di accesso al contributo all'AE che, in vista dell'apertura dello sportello, ha fornito nuovi chiarimenti ai fini della fruizione (Circ. AE 13 giugno 2020 n. 15/E).

Platea dei beneficiari: nuove precisazioni sui soggetti ammessi al contributo

I chiarimenti dell'AE forniscono indicazioni più puntuali sui soggetti inclusi e esclusi dal beneficio.

Con riguardo agli ammessi, è specificato che rientrano nell'ambito di applicazione del contributo:

    le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa;
    l'imprenditore agricolo;
    le società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione (art. 25 c. 2 DL 34/2020);
    i soggetti in regime forfetario (art. 1 c. 54 ss. L. 190/2014).

È, inoltre, specificato che le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Il medesimo ragionamento vale per:

    i soci lavoratori dipendenti;
    la persona fisica che esercita un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di pensionato.

La fruizione del contributo a fondo perduto Covid-19 è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un'attività ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Per tali soggetti per determinare la soglia dei ricavi (art. 25 DL 34/2020) e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d'imposta 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.

Nel caso in cui un soggetto esercita attività d'impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione, lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Per determinare la soglia dei ricavi e la riduzione del fatturato è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo (con l'esclusione pertanto di quelli relativi alle attività non ricomprese nel beneficio).

Il contributo, inoltre, spetta ai soggetti che:

    hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, per un importo almeno pari alla soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
    hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto Covid-19 spetta anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo.

Platea dei beneficiari: nuove precisazioni sui soggetti esclusi dal contributo

Sono, invece, esclusi dal contributo:

    gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni;
    gli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (art. 162 bis TUIR);
    gli enti e le persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d'impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi (art. 67, lett. i) e l) TUIR);
    coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal DL Cura Italia (artt. 27 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020);
    i lavoratori dipendenti;
    gli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
    i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata;
    i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
    i soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto Covid-19, il soggetto beneficiario - esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, società o altro ente percettore - cessi l'attività, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo.

Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito

Sul piano contabile, il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19. In considerazione di ciò, in applicazione del Principio contabile OIC n. 12, il contributo è rilevato nella voce A5 del conto economico.

Il contributo non rileva ai fini IRPEF, IRES e IRAP, né ai fini della deducibilità degli interessi passivi o delle spese generali. Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto.

Come ottenere il contributo

I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'AE, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti. L'istanza, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, può essere inviata anche da un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di una delle due deleghe sopra esposte, con lo stesso flusso informativo di trasmissione delle istanze è possibile comunicare l'attivazione di nuove deleghe con le modalità previste nel Provv. AE 10 giugno 2020.

Nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza è firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all'autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui art. 85 c. 1 e 2 D.Lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67. Le istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non sono accettate.

L'AE, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Nell'ipotesi in cui sia rilasciata al soggetto richiedente la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza e lo stesso presenti una rinuncia:

    prima che il contributo venga accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97;
    dopo che il contributo è stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle citate sanzioni. A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni, con decorrenza dei termini dalla data di effettiva percezione del contributo.
Avv. Antonino Sugamele

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