Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.
Cassazione SEZ. UNITE
SENTENZA DEL 18 GIUGNO 2020, N. 11866
La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.
Non si rilevano precedenti in termini.
02-12-2020 23:03
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