Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di "consumatore" – Contratto di gioco del poker concluso on-line tra una persona fisica e un organizzatore di giochi d'azzardo – Persona fisica che si guadagna da vivere con il gioco del poker on-line – Conoscenze possedute da tale persona – Regolarità dell'attività.
EU:C:2020:1015, C-774/19
10 DICEMBRE 2020
L'art. 15 §.1 Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) deve essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest'ultima e, dall'altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, non perde la qualità di «consumatore» ai sensi di tale disposizione anche qualora giochi a detto gioco per molte ore al giorno, possieda conoscenze estese e ottenga da tale gioco vincite ingenti.
Infatti, non è stata dimostrata la regolarità dell'attività svolta da questo giocatore incallito che trae dal videopoker i propri cespiti: questo è un elemento basilare per dimostrare anche le pratiche commerciali sleali e per distinguere la figura del professionista da quella del consumatore. Orbene dal momento che non è stato provato e che il giocatore non vende né beni né servizi non può essergli negata la qualità di consumatore.
24-12-2020 16:25
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