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Sentenza

Circolazione stradale - Sanzioni – Passaggio con impianto semaforico rosso – Art. 45, comma sesto, C.d.S. -Rilevazione a mezzo PhotoRed – Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto – Esclusione.
Circolazione stradale - Sanzioni – Passaggio con impianto semaforico rosso – Art. 45, comma sesto, C.d.S. -Rilevazione a mezzo PhotoRed – Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto – Esclusione.
Circolazione stradale - Sanzioni – Passaggio con impianto semaforico rosso – Art. 45, comma sesto, C.d.S. -Rilevazione a mezzo PhotoRed – Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto – Esclusione.
La pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 45, comma sesto, C.d.S. non comporta l'obbligo per la Pa di sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalità tutti gli apparecchi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada ma solo per le apparecchiature impiegate per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità. Pertanto, in caso di passaggio con impianto semaforico rosso rilevato mediante apparecchiature elettroniche deve ribadirsi che il verbale di accertamento non deve contenere, a pena di nullità, l'attestazione che l'apparecchio sia stato sottoposto a controllo preventivo e costante ai fini della loro efficacia probatoria che persiste fino a quando, a cura dell'opponente sia adeguatamente provato il loro malfunzionamento.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 dicembre 2019 n. 31818
Avv. Antonino Sugamele

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