Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Azione di simulazione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti - Classificazione tra le azioni a tutela dei crediti erariali ex art.1, comma 174, della l. n. 266 del 2005 - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Azione di simulazione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti - Classificazione tra le azioni a tutela dei crediti erariali ex art.1, comma 174, della l. n. 266 del 2005 - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Cassazione SEZ. UNITE
ORDINANZA DEL 3 GIUGNO 2020, N. 10441

L'azione di simulazione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti è ricompresa tra le azioni concesse al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, atteso che essa - potendo essere diretta a tutelare le ragioni creditorie pregiudicate dagli atti simulati, in quanto idonei a menomare la garanzia generica del credito di cui all'art.2740 c.c. – ha natura accessoria e strumentale rispetto al predetto fine e deve pertanto ritenersi non estranea alle "materie della contabilità pubblica", riservate, ai sensi dell'art.103 Cost., alla giurisdizione della Corte dei conti.

Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 11073 del 2012: L'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ma alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, poiché tale norma: interpreta l'art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. n. 1038 del 1933 ed è inserita, quindi, nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito; mira a "realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali", tutela accessoria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità erariale; trova "copertura" nell'art. 103, secondo comma, Cost., in quanto, nonostante l'eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la P.A., attiene comunque alle "materie di contabilità pubblica", riservate alla giurisdizione della Corte dei conti.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza