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Sentenza

Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento previsti dall'art.10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990 - Natura fiscale - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento previsti dall'art.10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990 - Natura fiscale - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
Cassazione  SEZ. UNITE
ORDINANZA DEL 4 GIUGNO 2020, N. 10577

I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della l. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento. 

In precedenza:
i)Sez. U, Ordinanza n. 19678 del 2016:Le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità stessa finanziate dal mercato di competenza (ex art. 1, comma 65, della l. n. 266 del 2005), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010.
ii)Sez. U - , Ordinanza n. 8116 del 2017:La controversia concernente l'opposizione avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi pronunciati dalla predetta Autorità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 33, comma 1, della l. n. 287 del 1990, è da ritenersi limitata - conformemente all'art. 103 Cost. ed alle indicazioni contenute in Corte cost. n. 204 del 2004 - ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e sia adottato nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti (secondo lo schema diritti-doveri), ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione. Pertanto, qualora non sia contestato il provvedimento irrogativo delle sanzioni e, quindi, il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, ma il semplice diritto a riscuotere le stesse a mezzo notifica della cartella esattoriale, preordinata all'espropriazione forzata, la tutela giudiziaria resta affidata ai rimedi dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e segg. c.p.c.
iii)Sez. U - , Sentenza n. 16693 del 2017:In tema di giurisdizione, le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, ai sensi del d.lgs. lgt. n. 1446 del 1918, "ratione temporis" vigente, attesa l'indubbia natura tributaria di tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001.
Avv. Antonino Sugamele

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