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Sentenza

Attività negoziale della P.A. - Evidenza pubblica - Riparto di giurisdizione - Criteri - Pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione e conseguente inefficacia del contratto - Limitazione degli effetti della pronuncia alle prestazioni ancora da eseguire - Prestazioni precedentemente eseguite - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Attività negoziale della P.A. - Evidenza pubblica - Riparto di giurisdizione - Criteri - Pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione e conseguente inefficacia del contratto - Limitazione degli effetti della pronuncia alle prestazioni ancora da eseguire - Prestazioni precedentemente eseguite - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
SEZ. UNITE CIVILI
ORDINANZA DEL 13 MARZO 2020, n. 7219
Nel settore dell'attività negoziale della P.A., appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario; l'asse della giurisdizione non è spostato dall'intervento, tra le parti, di sentenza del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione, con conseguente dichiarazione d'inefficacia del contratto limitata, ex art. 121, comma 1, c.p.a., alle prestazioni ancora da eseguire, atteso che in tale caso le prestazioni già eseguite restano legate dal sinallagma contrattuale e rimangono sottoposte alla disciplina privatistica che le regolava prima, continuando a collocarsi nella fase esecutiva del contratto, quindi al di fuori dal raggio di applicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., non venendo in rilievo l'esercizio di poteri discrezionali. 

Si richiama Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 2144 del 2018: Con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l'asse della giurisdizione sia spostata dall'adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell'alveo di un rapporto ormai paritetico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, con riferimento a cause riunite, relative a inadempimenti allegati reciprocamente dalla committente e dalle società affidatarie della progettazione e realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, pur avendo la committente, nel corso del rapporto contrattuale, adottato atti nell'esercizio del potere amministrativo attribuito dall'art. 34 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., in l. n. 221 del 2012).
Avv. Antonino Sugamele

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