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Sentenza

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, la nozione di condotta violenta o di incitamento alla violenza commessa “in occasione” o “a causa” di manifestazioni sportive non implica una immediata connessione spaziale o temporale tra l’incontro sportivo e il comportamento, essendo sufficiente che il primo sia stato il pretesto o la ragione dell’azione, indipendentemente dal luogo o dal momento di quest'ultima.
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, la nozione di condotta violenta o di incitamento alla violenza commessa “in occasione” o “a causa” di manifestazioni sportive non implica una immediata connessione spaziale o temporale tra l’incontro sportivo e il comportamento, essendo sufficiente che il primo sia stato il pretesto o la ragione dell’azione, indipendentemente dal luogo o dal momento di quest'ultima.
La disciplina del DASPO
    Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
    La prescrizione dell'obbligo di comparizione
    La convalida del giudice
    segue: i profili processuali della convalida
    segue: la produzione di memorie difensive a mezzo PEC
    I presupposti del provvedimento: la partecipazione ad episodi di violenza su persone o cose “in occasione” o “a causa” di manifestazione sportive
    Possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere
    Il contenuto del provvedimento
    Il cd. “DASPO di gruppo”
    La durata del divieto
    La violazione del divieto o delle prescrizioni: la società radiata
    Il divieto di accesso disposto dal giudice
    La “riabilitazione”
    Compatibilità con la misura di prevenzione della vigilanza speciale

La riscrittura della disciplina del DASPO

 

L'art. 13 del d.l. 14/06/2019, n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, convertito con la legge 8/08/2019, n. 186, ha nuovamente riformato l'art. 6 della legge 13/12/1989, che disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. La norma che fa parte del cd. “decreto sicurezza bis” ha riscritto la disciplina dei presupposti del DASPO, prevedendo l'aumento della durata dei divieti e delle prescrizioni nei confronti della persona già destinataria di un precedente divieto di accesso nonché la facoltà per il questore di applicare, congiuntamente, anche le misure di prevenzione di cui all'art. 3, comma 4 del d.lgs. 6/09/2011, n. 159 (c.d. codice antimafia). La riforma intervenuta offre l'occasione per una ricognizione dei principali orientamenti che si sono formati in questa delicata materia nella giurisprudenza della Corte di cassazione.
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

L'art. 6 della legge n. 401 del 1989, come è noto, costituisce il cuore della disciplina finalizzata a prevenire gli episodi violenti nell'ambito delle manifestazioni sportive. La dottrina ha da sempre ricondotto le misure previste da tale norma nell'ambito delle misure di prevenzione (cfr. anche per i riferimenti bibliografici, M.F. Cortesi, La Cassazione delimita l'efficacia del DASPO, in Dir. pen. proc. 2015, 3, 322). La giurisprudenza, dopo aver talune posizioni più incerte (cfr. Cass. pen. sez. I, 21/02/1996, n. 1165, secondo cui si tratterebbe di un'atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di P.S.), in particolare per il provvedimento che contempla l'obbligo di presentazione alla polizia, ha condiviso l'opinione dottrinale (cfr., tra le altre, Cass. pen. sez. I, 21/02/1996, n. 1165). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha precisato che la misura di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, rientra tra quelle di prevenzione e costituisce una forma di restrizione della libertà personale, che può essere imposta solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.

Il perno del sistema è costituito dal divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono “manifestazioni sportive specificamente indicate nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime” (art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989), a cui può essere aggiunta, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, la prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di accesso (art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989).

Il questore, unico legittimato attivo, inoltre, può imporre alle medesime categorie soggettive, individuate tassativamente dalla legge sulla base della pericolosità sociale legata a peculiari pregresse condotte, il divieto e le prescrizioni anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero (così come può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti) o per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione (art. 6, comma 1-ter, legge n. 401 del 1989).

La competenza ad emettere il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, secondo un orientamento giurisprudenziale, spetta al questore del luogo in cui le turbative si sono verificate, non risultando applicabili le regole generali in tema di misure di prevenzione, perché la misura in questione riguarda situazioni di pericolosità desunte in via esclusiva da fatti specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive (Cass. 9/05/2007, n. 33863). Il criterio della residenza o, alternativamente, della dimora abituale del soggetto destinatario del provvedimento, può trovare applicazione sussidiaria nelle sole ipotesi in cui quello del fatto commesso non possa operare come, ad esempio, in caso di turbativa verificatasi all'estero (art. 6, comma 1-ter, legge n. 401 del 1989).
La prescrizione dell'obbligo di comparizione

L'obbligo di comparizione personale, previsto dall'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, ha carattere accessorio e strumentale rispetto al divieto di accesso ed è finalizzato ad assicurare a quest'ultimo una maggiore efficacia preventiva, ma non consegue automaticamente al primo. La sua applicazione, pertanto, deriva da una valutazione del questore, che presuppone un attento esame della personalità del soggetto e una prognosi in ordine all'osservanza del divieto, che si traduce in un giudizio di maggiore o minore pericolosità del destinatario.

Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, peraltro, l'applicazione della prescrizione in esame è obbligatoria (art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989).

La prescrizione dell'obbligo di presentazione, inoltre, è applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video-fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di accesso previsto dall'art. 6, comma 1, della legge citata (art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989).

Il decreto che impone l'obbligo di comparire negli uffici di polizia si configura come un atto capace di incidere sulla libertà personale del soggetto e, per tale ragione, è circondato da maggiori garanzie, che si snodano con la previsione della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari (art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989) e che si completano nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del gip (art. 6, comma 4, legge n. 401 del 1989). Il mero divieto di accesso agli stadi o in altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, invece, presentando una minore incidenza sulla sfera della libertà personale, è suscettibile di un autonomo controllo giurisdizionale davanti al giudice amministrativo (Cass. pen. sez. U, 27/10/2004, n. 44273; Cass. pen. sez. U, 29/11/2005, n. 4441; Cass. pen. sez. III, 17/12/2008, n. 11151; Cass. pen. sez. I, 19/02/2004, n. 14923; Cass. pen. sez. III, 19/11/2009, n. 49408 ; Cass. pen. sez. III, 4/05/2011, n. 36276; Cass. pen. sez. III, 13/12/2017, n. 15143). Il giudice per le indagini preliminari, che estende il sindacato giurisdizionale sull'intero contenuto del provvedimento del questore, valutando anche il profilo relativo al divieto di accesso, esorbita dalle proprie attribuzioni (cfr. Cass. pen. sez. III, del 28/01/2016, n.10977). Il relativo provvedimento, pertanto, va annullato in parte qua (Cass. pen. sez. III, 12/09/2019, n. 43130).
La convalida del giudice

Il giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida, oltre verificare la legittimità del provvedimento, può modificare le prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, legge n. 401 del 1989. In tal modo, dunque, l'autorità giudiziaria, all'esito del contraddittorio, può rimodulare le previsioni del questore, assicurando un'ulteriore garanzia per il destinatario.

In particolare, il giudice della convalida è tenuto a compiere una completa valutazione dei fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, dando conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, anche quando la legge (art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989) prevede l'obbligatorietà dell'adozione dell'obbligo di presentazione, come nel caso dei recidivi (Cass. pen. sez. III, 03/11/2016, n. 28067).

Essendo il c.d. DASPO una misura che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, per la legittimità della sua emissione, è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità del soggetto.

Ad esempio, l'affissione di un manifesto riportante il nome di un tifoso deceduto a causa dell'operato di un appartenente alla Polizia di Stato, nonché l'espressione offensiva propalata nei confronti dei componenti delle forze dell'ordine, ben può risultare idonea a giustificare l'irrogazione di un provvedimento di DASPO amministrativo ove si consideri la non infrequente tendenza delle tifoserie a fornire risposte non meditate ma immediate ed irrazionali alla sollecitazione ad esse rivolte (Cass. pen. sez. III, 14/11/2018, n. 7648). Analogamente, l'accensione di due fumogeni emananti fumo giallo, poi adagiati sui gradoni dello stadio dove erano presenti altri spettatori è un comportamento pericoloso per la collettività, che giustifica l'emanazione del DASPO (Cass. pen. sez. III, 21/03/2019, n. 25192).

Il divieto di accesso agli impianti sportivi, inoltre, può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto (Cons. Stato sez. III, 7/05/2019, n. 2916).

Il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive non determina l'automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione (Cass. pen. sez. III, 8/07/2016, n. 5623).

La costante giurisprudenza di legittimità ammette la motivazione per relationem dell'ordinanza di convalida del provvedimento assunto dal questore, allorché in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero (Cass. pen. sez. III, 4/03/2014 n. 23958). Ciò non di meno, occorre un minimo di motivazione che lasci adeguatamente trasparire il percorso logico - giuridico seguito dall'autorità amministrativa nel disporre la misura e del giudice nella convalida. L'ordinanza di convalida che non contiene alcun riferimento ad elementi, tratti dalla vicenda concreta, dai quali trarre il percorso logico seguito dal giudice per la convalida del provvedimento di DASPO in relazione a tutti i profili, ovvero i presupposti, durata, congruità e adeguatezza della misura è viziata (Cass. pen. sez. III, 4/04/2019, n. 30554).
segue: i profili processuali della convalida

È garantito, per la convalida del DASPO assistito dalla prescrizione di comparizione, un contraddittorio cartolare tra pubblico ministero e difesa, per mezzo della produzione di memorie difensive, da depositare entro 48 ore dalla notifica del decreto del questore che lo applica (Cass. pen. sez. III, 7/06/2019, n. 36255; Cass. pen. sez. III, 03/03/2015, n. 24360). In particolare, perché il diritto di difesa possa concretamente esercitarsi, è necessario che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni; e poiché il pubblico ministero ha il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, per richiedere o meno la convalida del provvedimento, anche l'interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa (Cass. pen. sez. III, 22/02/2019, n. 36954).

Il termine per lo svolgimento delle argomentazioni difensive decorre dal momento della notifica del DASPO e non già da quello di ricezione da parte del Gip della richiesta di convalida del P.M., né tanto meno da quello di emissione o trasmissione della richiesta medesima (Cass. pen. sez. III, 11/12/2007, n. 2472).

La violazione del richiamato precetto – nel senso dell'adozione della convalida prima delle 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento - determina una nullità del provvedimento di convalida di ordine generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La misura, invece, diventa inefficace, perché è stato violato il diritto di difesa del destinatario (Cass. pen. sez. III, 22/02/2019, n. 36954, cit.), ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Cass. pen. sez. III, 27/01/2016, n. 15089).

Il provvedimento di convalida del Gip deve intervenire dopo le 48 ore dalla richiesta del P.M. ed entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, essendo unicamente quest'ultimo il termine complessivo rilevante (Cass. pen. sez. III, 09/11/2011, n. 44431). Il termine massimo di 96 ore per la convalida non è soggetto alla proroga di diritto prevista dall'art. 172, comma 3, c.p.p. per i termini stabiliti a giorni che scadono in giorno festivo (Cass. pen. sez. III, 20/02/2014, n. 17288).

Circa il rispetto dei termini, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, non è causa d'inefficacia della misura l'omessa indicazione della data o dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove risulti aliunde, con certezza, che il termine sia stato rispettato (Cass. pen. sez. III, 15/04/2010, n. 20772; Cass. pen. sez. III, 14/11/2018, n. 7264, dep. 2019). Ove l'incertezza sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore non sia risolvibile alla stregua degli atti, tuttavia, la convalida è nulla per violazione del diritto di difesa e il provvedimento deve essere dichiarato inefficace (Cass. pen. sez. III, 19/04/2019, n. 26590; Cass., Sez. 7, 8/01/2019, n. 18020; Cass. pen. sez. III, 9/11/2018, n. 53682; Cass. pen. sez. III, 19/06/2018, n. 51495).

Ai fini dello svolgimento del contraddittorio cartolare, l'interessato può accedere agli atti che hanno condotto all'emanazione del provvedimento del questore e alla richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero presso l'ufficio del gip o presso la Procura della Repubblica (Cass. pen. sez. III, 22/02/2012, n. 7033; Cass. pen. sez. III, 15/10/2009, n. 48155) ovvero anche presso gli uffici del questore (Cass. pen. sez. III, 3/11/2016, n. 15851, dep. 2017). La presenza di tali alternative, secondo la giurisprudenza, rende irrilevante il fatto che la richiesta di accedere agli atti debba essere presentata in giorni festivi o in orari di chiusura al pubblico degli uffici (Cass. pen. sez. III, 12/09/2019, n. 43130).

La memoria difensiva può essere presentata anche dalla parte personalmente (Cass. pen. sez. III, 12/09/2019, n. 43130, cit.)

Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione (art. 6, comma 4, legge n. 401 del 1989). È ammissibile il ricorso per cassazione anche avverso l'ordinanza del GIP che non convalida il provvedimento di divieto del questore di accedere a manifestazioni sportive, trattandosi di decisione che incide sulla libertà personale (Cass. pen. sez. III, 14/07/2016, n. 33539).
segue: la produzione di memorie difensive a mezzo PEC

Nella giurisprudenza di legittimità si è formato un indirizzo incline a ritenere legittima la trasmissione di memorie difensive a mezzo PEC nel procedimento per la convalida della misura di prevenzione del divieto di accesso allo stadio con l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia(Cass. pen. sez. III, 13/12/2017, n. 4764, dep. 2018; Cass. pen. sez. III, 13/12/2017, n. 14832; Cass. pen. sez. III, 17/12/2018, n. 11475, dep. 2019; Cass. pen. sez. III, 12/12/2018, n. 17845).

Pur dando atto della sussistenza del prevalente orientamento contrario all'impiego del mezzo telematico per l'inoltro di memorie o istanze da parte dei privati, in queste pronunce, il giudizio di ammissibilità della produzione di una memoria difensiva a mezzo PEC è fondato sui seguenti argomenti:

- l'art. 6, comma 2-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che la memoria difensiva debba essere necessariamente depositata in cancelleria, non essendo richiamato l'art. 121 c.p.p.;

- nella procedura di convalida della misura di prevenzione occorre garantire le esigenze della difesa nella ristrettezza dei tempi stabiliti per il giudizio. Le peculiarità di questo giudizio, rappresentate dalla esigenza di celerità, legittimano l'impiego di strumenti come il fax o la PEC per la produzione di memorie difensive;

- il termine per la produzione di scritti difensivi, legato a quello dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento nel corso del quale il provvedimento non può essere convalidato, non è soggetto ad alcuna proroga, neppure nel caso che lo stesso si consumi in un giorno festivo o, comunque, che in esso sia contenuto un giorno festivo. Tale rigidità non può andare a detrimento dell'interessato e del suo efficace esercizio del diritto di difesa.

Una recente sentenza, in particolare, ha reputato legittimo l'invio di una memoria a mezzo PEC di domenica (Cass. pen. sez. III, 12/12/2018, n. 17844, dep. 2019). Il fatto che, nei giorni festivi, manchi negli uffici giudiziari personale di cancelleria addetto alla ricezione degli atti “esterni”, secondo questa decisione, costituisce «un disservizio imputabile allo stesso ufficio giudiziario». Gli effetti di tale disservizio non possono ricadere in modo pregiudizievole sul cittadino che chiede giustizia. Nel caso di specie, peraltro, il provvedimento di convalida è stato depositato dal giudice di domenica, poco tempo dopo la scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato durante le quali può pervenire una memoria difensiva.
I presupposti del provvedimento: la partecipazione ad episodi di violenza su persone o cose “in occasione” o “a causa” di manifestazione sportive

La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, è condotta commessa sia "in occasione", sia "a causa" di manifestazioni sportive, la partecipazione ad una manifestazione di protesta, con violenza quanto meno su cose, posta in essere presso il comando di polizia dove debbano recarsi tifosi di una squadra di calcio colpiti da provvedimento c.d. DASPO, a sostegno di questi ultimi e in concomitanza con una partita per la quale si applichi la misura (Cass. pen. sez. III, 8/02/2019 n. 13077, in una fattispecie consistente nel lancio di fumogeni e nell'occupazione della sede stradale).

La nozione di “causa”, infatti, non implica alcuna specifica connessione spaziale o temporale, tra le manifestazioni sportive e la condotta di violenza o di incitamento alla violenza. È ritenuta legittima, pertanto, l'imposizione da parte del questore di un provvedimento di DASPO amministrativo, con relative prescrizioni, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato ed univoco nesso eziologico con essa (cfr. per tutte, Cass. pen. sez. III, 7/04/2016, dep. 2017, n. 1767; Cass. pen. sez. III, 08/04/2016, n. 30408).

L'esclusione della necessità della realizzazione degli atti di violenza durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione sportiva ha anche costituito la premessa per affermare che il divieto di accedere a manifestazioni sportive con relativo obbligo di presentazione all'autorità di polizia, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, è applicabile al soggetto autore di comportamenti, rientranti nella previsione normativa citata, posti in essere nell'ambito di manifestazioni politiche (Cass. pen. sez. III, del 28/06/2016, n. 41501). Al riguardo, invero, è stato richiamato il terzo periodo dell'art. 6, comma 1, cit., secondo il quale “il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo”.

Successivamente, la disposizione indicata, introdotta dal d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla legge 19/10/2001, n. 377, è stata riformata, dall'art. 13 del d.l. n.53 del 2019, nel senso che è stata precisata la possibilità di applicare le misure previste anche a chi ha tenuto le condotte contemplate dalla norma all'estero, ma se ha manifestato la sua pericolosità durante manifestazioni sportive (art. 6, comma 1-ter, legge n. 401 del 1989).

Tale riforma pare circoscrivere i presupposti della misura a fatti connessi ad eventi sportivi.

Il collegamento tra la condotta e l'evento sportivo, comunque, va dimostrato in modo univoco e non «genericamente affermato», non costituendo, peraltro, «dato dirimente» nello svolgimento di tale valutazione la diversità del luogo in cui si è verificato l'episodio rispetto a quello nel quale si teneva la manifestazione sportiva (Cass. pen. sez. III, 27/04/2018, n. 28741).

Tra le condotte commesse “a causa di manifestazioni sportive”, ad esempio, è stata ritenuto corretto ricomprendere anche l'interruzione di un allenamento di una squadra di pallacanestro, con impedimento ai giocatori e all'allenatore a svolgere la propria attività (Cass. pen. sez. III, 22/04/2015, n. 31387).

Va segnalato, tuttavia, l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un indirizzo più rigoroso secondo cui deve escludersi la configurabilità dei presupposti per l'adozione del provvedimento ex art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989 quando la condotta violenta sia stata realizzata nell'ambito di manifestazioni di protesta occasionate dalla temuta adozione di provvedimenti legislativi volti a prevenire manifestazioni violente negli stadi, in concomitanza ma a distanza dal luogo dell'evento sportivo (Cass. pen. sez. III, 15/06/2010, n. 27284).

Nella stessa prospettiva, è stato rilevato che non rientra nell'ambito semantico della locuzione "manifestazioni sportive" un evento non competitivo, pur legato al mondo dello sport, quale la commemorazione di un tragico evento legato al mondo dello sport (Cass. pen. sez. III, 13/12/2017, n. 18924).
Possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere

L'art. 6-ter della legge n. 401 del 1989 incrimina il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo per tali condotte la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 a 5.000 euro. Detti comportamenti, oltre a costituire reato, giustificano anche l'adozione del provvedimento del divieto di accesso e della prescrizione dell'obbligo di presentazione. Secondo la giurisprudenza, il possesso di tali oggetti dev'essere inteso non come titolarità individuale, ma come mera disponibilità degli strumenti. La disponibilità, ad esempio, è stata ravvisata nei confronti di otto persone che stavano recandosi allo stadio a bordo di un furgone in cui sono stati rinvenuti i predetti oggetti, posizionati sotto i sedili, in modo che ciascuno avesse consapevolezza della loro presenza (Cass. pen. sez. III, 24/05/2018, n. 46981).
Il contenuto del provvedimento

Sebbene la norma testualmente faccia riferimento a “manifestazioni sportive specificamente indicate”, secondo la giurisprudenza, ai fini della validità del provvedimento con cui il questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto (Cass. pen. sez. III, 3/11/2016, n. 7948).

È stato rilevato che la determinabilità può avvenire agevolmente per tutte le partite di campionato o per gli incontri ufficiali programmati, che vengono resi noti al pubblico con largo anticipo ed attraverso i mezzi di comunicazione. Lo stesso non può dirsi per quel che concerne le partite amichevoli.

Secondo la giurisprudenza, comunque, il riferimento contenuto nel provvedimento alle manifestazioni sportive calcistiche deve ritenersi comprensivo sia degli incontri disputati dalle prime squadre, sia di quelli giocati dalle formazioni giovanili delle medesime società sportive, poiché anche in quest'ultimo caso viene in rilievo lo svolgimento di gare agonistiche, in grado di suscitare l'interesse di un pubblico più o meno vasto, e sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Cass. pen. sez. III, 6/11/2018, dep. 2019, n. 10795).
Il cd. “DASPO di gruppo”

Nel solco della legislazione diretta a prevenire violenze in occasioni di manifestazioni sportive, è stato introdotto, dall'art. 2 del d.l. 22/08/2014, n. 119, il c.d. "DASPO di gruppo", che prevede una durata non inferiore a tre anni (art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989).

Secondo la giurisprudenza, è comunque necessaria, ai fini della legittimità dell'adozione del divieto, l'individuazione del fatto integrante la partecipazione attiva del singolo soggetto destinatario della misura alla condotta violenta, minacciosa o intimidatoria (Cass. pen. sez. III, 3/02/2016, n. 22266). La misura, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge citata può essere disposta nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente, sia in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico.

È stato affermato, pertanto, che «non è la presenza nel gruppo a rilevare ai fini dell'applicazione del DASPO, bensì la partecipazione individuale all'azione del gruppo, che, nella medesima, sebbene inversa, prospettiva dell'attenuante della "folla in tumulto", fonda l'aggravamento della misura sotto il profilo temporale, per la ritenuta maggior pericolosità insita nella compartecipazione» (Cass. pen. sez. III, 3/02/2016, n. 22266, cit.). Di conseguenza è stata annullata l'ordinanza del Gip che aveva convalidato la misura nei confronti di tutte le persone presenti a bordo di un pullman nel quale sono state rinvenute armi improprie e altri oggetti contundenti, per la sola condizione di essere presenti, ma prescindendo da qualsivoglia elemento concreto in grado di indiziare il fatto del collegamento tra i singoli e le armi.
La durata del divieto

L'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 prevede che i provvedimenti adottati debbano avere una durata non inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione.

Dopo l'ultima modifica normativa del 2019, nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.

Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni.

La motivazione sulla proporzionalità e sulla congruità della misura, secondo la giurisprudenza, può essere anche succinta, in particolare quando essa si attesta sulla durata minima prevista dalla legge (Cass. pen. sez. III, 19/04/2019, n. 24801).

Gli eventuali problemi legati agli impegni professionali di chi venga assoggettato a DASPO devono essere valutati al momento dell'originaria prescrizione. Essi possono eventualmente comportare una modifica delle modalità esecutive da parte del giudice ovvero una temporanea e giustificata interruzione per specifiche ragioni e specifiche manifestazioni ad opera del Questore, ma non la revoca salvo circostanze peculiari, come ad esempio un trasferimento all'estero (Cass. pen. sez. III, 27/03/2019, n. 18948).
La violazione del divieto o delle prescrizioni: la società radiata

Il divieto disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa (Cass. pen. sez. III, 17/10/2018, n. 16476).

Qualora la squadra in occasione dei cui incontri sia stata tenuta la condotta che ha determinato l'imposizione dei divieti e delle prescrizioni abbia successivamente cessato la propria attività, pertanto, perde efficacia l'ordinanza del questore che impone tale obbligo, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dall'art. 6, comma 6, della legge più volte citata (Cass. pen. sez. III, 17/10/2018, n. 3972 in una fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna dell'imputato a cui era stato ordinato di presentarsi presso gli uffici di polizia durante gli incontri della squadra di calcio "US Avellino S.p.a.", in seguito fallita e radiata dalla Federazione italiana gioco calcio, non ritenendo rilevante il fatto che, nella medesima città, fosse poi stata costituita una nuova società sportiva denominata "Associazione sportiva Avellino 1912").
Il divieto di accesso disposto dal giudice

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 401 del 1989, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 della medesima legge, conseguenti alla violazione del divieto o dell'obbligo di presentazione, e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a dieci anni, oltre a poter disporre la pena accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. a), del d.l. 26/04/1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/06/1993, n. 205.

Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi, secondo la disposizione citata, è immediatamente esecutivo; il divieto e l'obbligo predetti, inoltre, non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

La giurisprudenza ha chiarito che il divieto disposto dal questore ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 di accedere ai luoghi sede di manifestazioni sportive, con l'eventuale ulteriore prescrizione di presentarsi all'ufficio di polizia in concomitanza di esse, è unprovvedimento di natura amministrativa strutturalmente diverso ed indipendente rispetto al divieto, pur avente identico contenuto, disposto dal giudice a seguito di sentenza di condanna per i reati indicati al comma 7 della stessa disposizione. Ne consegue che la circostanza che il provvedimento del questore preveda una durata maggiore non è incompatibile con un'eventuale, più breve, durata imposta dal giudice penale (Cass. pen. sez. III, del 27/05/2015, dep. 2016, n. 9225).
La “riabilitazione”

Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione dello stesso (art. 6, comma 8-bis, legge n. 401 del 1989). La decisione è affidata al questore che ha disposto il provvedimento e, in caso di diversi provvedimenti, al questore che ha disposto l'ultimo.

Dopo l'ultima riforma della disposizione normativa, compiuta dall'art. 13 del d.l. n. 53 del 2019, tale forma di riabilitazione è concessa se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, come la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di accesso ovvero lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, oltre a dare prova di costante ed effettiva buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.
Compatibilità con la misura di prevenzione della vigilanza speciale

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno può concorrere con il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio, in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono (Cass. pen. sez. III, 23/11/2018, n. 1308; Cass. pen. sez. I, 23/03/2017, n. 23346).
Avv. Antonino Sugamele

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