Abuso della qualità di magistrato senza spendita esplicita della funzione
L'illecito disciplinare del magistrato di cui all'art. 3, comma 1, lett. a. dlgs n. 109 del 2006 sussiste sol che il magistrato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni strumentalizzi la sua qualità per conseguire ingiusti vantaggi per sé o per altri non essendo necessaria la spendita esplicita della sua qualità di magistrato quando questa è nota al suo interlocutore in quanto rileva maggiormente l'approfittamento della stessa qualità per conseguire ingiusti vantaggi.
• Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 28 maggio 2020, n. 10086
04-06-2020 22:03
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