A quali condizioni un avvocato può assumere un incarico contro un ex cliente?
Consiglio Nazionale Forense - Sentenza n. 70/2019
N. 8/16 R.G.RD n. 70/19CONSIGLIO NAZIONALE FORENSEREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso ilMinistero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:- Avv. Andrea MASCHERIN Presidente- Avv. Rosa CAPRIA Segretario- Avv. Giuseppe PICCHIONI Componente- Avv. Francesco LOGRIECO “- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA “- Avv. Carlo ALLORIO “- Avv. Fausto AMADEI “- Avv. Carla BROCCARDO “- Avv. Francesco CAIA “- Avv. Davide CALABRO' “- Avv. Donatella CERE' “- Avv. Antonio DE MICHELE “- Avv. Anna LOSURDO “- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “- Avv. Maria MASI “- Avv. Andrea PASQUALIN “- Avv. Michele SALAZAR “- Avv. Stefano SAVI “- Avv. Carla SECCHIERI “- Avv. Vito VANNUCCI “con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona delSostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguenteSENTENZAsul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 27/5/14, conla quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo gli infliggeva la sanzionedisciplinare della censura;Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente; 1
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio;Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.FATTOIl COA di Teramo in data 21 novembre 2011 riceveva un esposto da parte della signora[ESPONENTE] avente ad oggetto la condotta tenuta dall'avv. [RICORRENTE]nell'esercizio dell'attività professionale: l'esponente lamentava che, avendo affidatoall'Avvocato l'incarico di recuperare somme di denaro dovute dal signor [TIZIO], l'avv.[RICORRENTE] fosse stato poco diligente nello svolgimento del mandato ricevuto,procrastinando l'azione legale; e che lo stesso avesse svolto l'incarico in una situazione diconflitto di interesse, essendo al contempo l'avv. [RICORRENTE] difensoredell'esponente e del [TIZIO]. Ricevuto l'esposto il COA richiedeva chiarimenti all'avv. [RICORRENTE]: che li forniva condue memorie in data 3 marzo 2012 e 5 aprile 2012.All'esito il COA apriva nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] un procedimento disciplinareavente ad oggetto i seguenti capi d'incolpazionea.“Per non aver il medesimo Collega, durante lo svolgimento dell'incarico, adempiutoai propri doveri professionali secondo canoni di diligenza.b.Per aver il medesimo Collega assunto un nuovo incarico professionale contro unex-cliente, omettendo di osservare il termine biennale dalla cessazione del rapportoprofessionale pre-esisistente”All'esito, il COA riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] inrelazione al secondo capo d'incolpazione, affermando con sintetica motivazione che i fattidedotti a carico dell'avv. [RICORRENTE] avevano trovato fondamento nell'attivitàistruttoria svolta, risultando dalla documentazione offerta in comunicazione edall'audizione dell'interessato che la condotta professionale dell'avv. [RICORRENTE] nonfosse stata conforme ai principi del Codice Deontologico forense: risultando in particolaredalla documentazione prodotta dall'avv. [RICORRENTE], “aver assunto il medesimocontemporaneamente incarichi di fiducia sia dalla signora [ESPONENTE] Maria che dalsignor [TIZIO], debitore della prima”.Il Consiglio dunque, tenendo conto dell'assenza di precedenti provvedimenti disciplinari,infliggeva all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.2
Avverso questa decisione l'incolpato ha proposto in proprio appello a questo ConsiglioNazionale, affidandolo ad un unico motivo di ricorso, relativo all'erronea o omessavalutazione delle prove, al travisamento dei fatti ed alle carenze di istruttoria.In particolare l'avv. [RICORRENTE] ritiene che dal succedersi degli eventi della vicenda edalla documentazione prodotta non risulterebbe che lo stesso abbia assuntocontemporaneamente incarichi dalla sig.ra [ESPONENTE] e dal sig. [TIZIO], quest'ultimodebitore della prima, poiché nei confronti del sig. [TIZIO] non poteva dirsi sussistente uneffettivo incarico professionale, non avendo mai l'avvocato accettato di difenderlo nelgiudizio penale, seppur nominato dal cliente come suo difensore di fiducia. L'avv. [RICORRENTE] narra che fu la signora [ESPONENTE], conosciuta per una vicendarisarcitoria nel gennaio 2009, a chiedergli di difendere in un procedimento penale in Romail signor [TIZIO], con cui all'epoca ella intratteneva una relazione sentimentale. L'avvocatoaccettò e fornì alla signora [ESPONENTE] un modello di procura, cui seguì il 20 gennaio2009 la nomina da parte del signor [TIZIO]: tuttavia, riferisce il ricorrente di non aver maiavuto colloqui con il signor [TIZIO] e di non aver discusso di strategie difensive, né dicompensi prima dell'incontro del febbraio del 2010, avvenuto nello studio dell'avvocato e aseguito di una sua convocazione per discutere della posizione creditoria della signora[ESPONENTE]. In quella occasione il [TIZIO] comunicò di non voler adempiere alleobbligazioni verso la signora [ESPONENTE] all'avv. [RICORRENTE], che pertanto glidichiarò di non accettare la nomina, intervenuta un anno prima, a difensore nelprocedimento penale e, in conseguenza di ciò, con raccomandata A/R del 19 marzo 2010intimò al [TIZIO] di restituire le somme di cui era debitore verso la signora [ESPONENTE]. Il ricorrente richiede l'annullamento del provvedimento disciplinare, con pronuncia diproscioglimento. In via subordinata l'applicazione di una minor sanzione, quale il richiamoo l'avvertimento.Successivamente, in data 25 giugno 2018, il ricorrente ha depositato una memoriadifensiva in cui sotto altri profili s'invita questo Consiglio Nazionale a diversamentevalutare le prove per l'accoglimento del ricorso.Infine, con altra memoria in data 9 ottobre 2018, il ricorrente ha eccepito la prescrizionedell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 247/2012: che sarebbeapplicabile alla fattispecie disciplinare sia che si consideri quale dies a quo il 7 maggio2009, data di invio della raccomanda A/R al [TIZIO] per definire bonariamente la questionedegli assegni con la sig.ra [ESPONENTE]; sia il 23 marzo 2010, data in cui l'avv.3
[RICORRENTE] ha ingiunto con raccomandata al [TIZIO] il pagamento in favore della[ESPONENTE].DIRITTORitiene questo Consiglio Nazionale Forense che il ricorso non possa essere accolto e chela decisione del Consiglio dell'Ordine di Teramo debba essere confermata.Risulta infatti dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente cheegli fornì alla signora [ESPONENTE], quale tramite con il Signore [TIZIO], imputato in unprocesso penale, un modello per il conferimento a sé stesso del mandato difensivo: cuiseguì il 20 gennaio 2009 la nomina a difensore da parte del signor [TIZIO].Oltre un anno dopo, il 7 maggio 2009, il ricorrente con lettera raccomandata scrisse al[TIZIO] di essere stato “incaricato (dalla Signora [ESPONENTE]) di richiederlebonariamente la restituzione” di una somma prestata; invitandolo ad un incontro presso ilsuo Studio, “per definire le modalità di estinzione del debito e, nel contempo, per illustrarlela linea difensiva per il procedimento penale, in cui la difendo presso il Tribunale di Roma.”Ancora il ricorrente aggiungeva: “La avverto che, in difetto di positivo riscontro dellarichiesta sopra spiegata, La Signora [ESPONENTE], preso atto della mia indisponibilità apromuovere azione giudiziaria nei suoi confronti, si avvarrà dell'opera di collega perattivarla per la realizzazione del suo credito.”Successivamente, 10 mesi dopo, il giorno 19 marzo 2010, l'Avv. [RICORRENTE] scrivevauna seconda lettera raccomandata al [TIZIO], nella quale spiegava di essere statorichiesto dalla [ESPONENTE] di provvedere con ingiunzione al recupero della somma a luiprestata: aggiungendo essere questo un“mandato che debbo onorare, in quanto fu lei (la[ESPONENTE]) nel gennaio 2009 a pregarmi di assumere la Tua difesa nel processopenale istruito contro di Te a Roma” e che “in difetto di definitiva sistemazione .... entro ladata indicata, rinuncerò al mandato di assisterti nel processo penale ... e darò corso aldeposito dell'ingiunzione.”Mentre appare evidente dalla lettura della prima lettera in data 7 maggio 2009 che ilricorrente non fosse disponibile a rinunciare al mandato difensivo ricevuto dal [TIZIO],avvisandolo in via bonaria dell'intenzione della Signora [ESPONENTE] di agire in giudiziocontro di lui con il patrocinio di altro difensore; altrettanto chiaramente risulta dallasuccessiva lettera del 19 marzo 2010 che il ricorrente aveva assunto il mandato dallaSignora [ESPONENTE] ad agire contro il Signor [TIZIO] (suo Cliente) con rinunciando adassisterlo nel processo penale qualora questo non avesse adempiuto al suo debito (il che4
poi avvenne): questo facendo in patente violazione dell'art. 51 del Codice Deontologicoallora vigente (ora art. 68, Nuovo CDF).Quanto all'eccezione di prescrizione dell'illecito, sollevata nelle memorie dal ricorrente,premesso che il Collegio ritiene di doversi conformare all'orientamento della SupremaCorte, Sezioni Unite (Cass., SS.UU, 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., SS.UU, 25 luglio2016, n. 15287; Cass., SS.UU, 27 luglio 2016, n. 15543; Cass., SS.UU, 16 novembre2015, n. 23364), che ritiene che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e nondeontologica, resti operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema disanzioni amministrative, dovendosi applicare per i giudizi disciplinari dinnanzi ai Consiglidell'Ordine o ai Consigli Distrettuali di Disciplina l'art. 51 RDL n.1578/1933 (il qualeprevede che “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”), anziché lo jussuperveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12;in ogni caso laprescrizione non si è verificata, l'illecito essendo stato commesso il 19 marzo 2010 e lasentenza essendo stata pronunciata il 27 maggio 2014, depositata il 16 dicembre 2014,notificata al ricorrente il 14 gennaio 2015 e impugnata il 25 gennaio 2015.P.Q.M.visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;il Consiglio Nazionale Forense ritenuta la responsabilità del ricorrente per le violazioni dicui ai capi d'incolpazione, rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalitàdi informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degliinteressati riportati nella sentenza.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018; IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.to Avv. Rosa Capria f.to Avv. Andrea Mascherin Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 29 luglio 2019.LA CONSIGLIERA SEGRETARIA5
f.to Avv. Rosa CapriaCopia conforme all'originaleLA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria
09-04-2020 22:16
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