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Sentenza

A quali condizioni un avvocato può assumere un incarico contro un ex cliente?
A quali condizioni un avvocato può assumere un incarico contro un ex cliente?
Consiglio Nazionale Forense - Sentenza n. 70/2019 

N. 8/16   R.G.RD n. 70/19CONSIGLIO NAZIONALE FORENSEREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl   Consiglio   Nazionale   Forense,   riunito   in   seduta   pubblica,   nella   sua   sede   presso   ilMinistero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:- Avv. Andrea MASCHERIN                                          Presidente- Avv. Rosa CAPRIA         Segretario- Avv. Giuseppe PICCHIONI                                              Componente- Avv. Francesco LOGRIECO                                                      “- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA                           “- Avv. Carlo ALLORIO                                                                 “- Avv. Fausto AMADEI                                                                 “- Avv. Carla BROCCARDO     “- Avv. Francesco CAIA                      “- Avv. Davide CALABRO'     “- Avv. Donatella CERE'          “- Avv. Antonio DE MICHELE          “- Avv. Anna LOSURDO                                                               “- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI                           “- Avv. Maria MASI                                                                        “- Avv. Andrea PASQUALIN                                                         “- Avv. Michele SALAZAR        “- Avv. Stefano SAVI                                                                     “- Avv. Carla SECCHIERI                                                             “- Avv. Vito VANNUCCI                “con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona delSostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguenteSENTENZAsul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 27/5/14, conla   quale   il   Consiglio   dell'Ordine   degli   Avvocati   di   Teramo   gli   infliggeva   la   sanzionedisciplinare della censura;Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente; 1
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio;Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.FATTOIl COA di Teramo in data 21 novembre 2011 riceveva un esposto da parte della signora[ESPONENTE]   avente   ad   oggetto   la   condotta   tenuta   dall'avv.   [RICORRENTE]nell'esercizio   dell'attività   professionale:   l'esponente   lamentava   che,   avendo   affidatoall'Avvocato   l'incarico   di   recuperare   somme   di   denaro   dovute   dal   signor   [TIZIO],   l'avv.[RICORRENTE]   fosse   stato   poco   diligente   nello   svolgimento   del   mandato   ricevuto,procrastinando l'azione legale; e che lo stesso avesse svolto l'incarico in una situazione diconflitto   di   interesse,   essendo   al   contempo   l'avv.   [RICORRENTE]       difensoredell'esponente e del [TIZIO]. Ricevuto l'esposto il COA richiedeva chiarimenti all'avv. [RICORRENTE]: che li forniva condue memorie in data 3 marzo 2012 e 5 aprile 2012.All'esito il COA apriva nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] un procedimento disciplinareavente ad oggetto i seguenti capi d'incolpazionea.“Per non aver il medesimo Collega, durante lo svolgimento dell'incarico, adempiutoai propri doveri professionali secondo canoni di diligenza.b.Per aver il medesimo Collega assunto un nuovo incarico professionale contro unex-cliente, omettendo di osservare il termine biennale dalla cessazione del rapportoprofessionale pre-esisistente”All'esito, il COA riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] inrelazione al secondo capo d'incolpazione, affermando con sintetica motivazione che i fattidedotti   a   carico   dell'avv.   [RICORRENTE]   avevano   trovato   fondamento   nell'attivitàistruttoria   svolta,   risultando   dalla   documentazione   offerta   in   comunicazione   edall'audizione dell'interessato che la condotta professionale dell'avv. [RICORRENTE] nonfosse stata conforme ai principi del Codice Deontologico forense: risultando in particolaredalla   documentazione   prodotta   dall'avv.   [RICORRENTE],   “aver   assunto   il   medesimocontemporaneamente incarichi di fiducia sia dalla signora [ESPONENTE] Maria che dalsignor [TIZIO], debitore della prima”.Il Consiglio dunque, tenendo conto dell'assenza di precedenti provvedimenti disciplinari,infliggeva all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.2
Avverso   questa   decisione   l'incolpato   ha   proposto   in   proprio   appello   a   questo   ConsiglioNazionale,   affidandolo   ad   un   unico   motivo   di   ricorso,   relativo   all'erronea   o   omessavalutazione delle prove, al travisamento dei fatti ed alle carenze di istruttoria.In particolare l'avv. [RICORRENTE] ritiene che dal succedersi degli eventi della vicenda edalla   documentazione   prodotta   non   risulterebbe   che   lo   stesso   abbia   assuntocontemporaneamente incarichi dalla sig.ra [ESPONENTE] e dal sig. [TIZIO], quest'ultimodebitore della prima, poiché nei confronti del sig. [TIZIO] non poteva dirsi sussistente uneffettivo   incarico   professionale,   non   avendo   mai   l'avvocato   accettato   di   difenderlo   nelgiudizio penale, seppur nominato dal cliente come suo difensore di fiducia. L'avv. [RICORRENTE] narra che fu la signora [ESPONENTE], conosciuta per una vicendarisarcitoria nel gennaio 2009, a chiedergli di difendere in un procedimento penale in Romail signor [TIZIO], con cui all'epoca ella intratteneva una relazione sentimentale. L'avvocatoaccettò e fornì alla signora [ESPONENTE] un modello di procura, cui seguì il 20 gennaio2009 la nomina da parte del signor [TIZIO]: tuttavia, riferisce il ricorrente di non aver maiavuto colloqui con il signor [TIZIO] e di non aver   discusso di strategie difensive, né dicompensi prima dell'incontro del febbraio del 2010, avvenuto nello studio dell'avvocato e aseguito   di   una   sua   convocazione   per   discutere   della   posizione   creditoria   della   signora[ESPONENTE].   In   quella   occasione   il   [TIZIO]   comunicò   di   non   voler   adempiere   alleobbligazioni   verso   la   signora   [ESPONENTE]   all'avv.   [RICORRENTE],   che   pertanto   glidichiarò   di   non   accettare   la   nomina,   intervenuta   un   anno   prima,   a   difensore   nelprocedimento penale e, in conseguenza di ciò, con raccomandata A/R del 19 marzo 2010intimò al [TIZIO] di restituire le somme di cui era debitore verso la signora [ESPONENTE]. Il   ricorrente   richiede   l'annullamento   del   provvedimento   disciplinare,   con   pronuncia   diproscioglimento. In via subordinata l'applicazione di una minor sanzione, quale il richiamoo l'avvertimento.Successivamente,   in   data   25   giugno   2018,   il   ricorrente   ha   depositato   una   memoriadifensiva   in   cui   sotto   altri   profili   s'invita   questo   Consiglio   Nazionale   a   diversamentevalutare le prove per l'accoglimento del ricorso.Infine, con altra memoria in data 9 ottobre 2018, il ricorrente ha eccepito la prescrizionedell'azione   disciplinare   ai   sensi   dell'art.   56   della   Legge   n.   247/2012:   che   sarebbeapplicabile alla fattispecie disciplinare sia che si consideri quale  dies a quo  il 7 maggio2009, data di invio della raccomanda A/R al [TIZIO] per definire bonariamente la questionedegli   assegni   con   la   sig.ra   [ESPONENTE];   sia     il   23   marzo   2010,   data   in   cui   l'avv.3
[RICORRENTE]   ha   ingiunto   con   raccomandata   al   [TIZIO]   il   pagamento   in   favore   della[ESPONENTE].DIRITTORitiene questo Consiglio Nazionale Forense che il ricorso non possa essere accolto e chela decisione del Consiglio dell'Ordine di Teramo debba essere confermata.Risulta infatti dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente cheegli fornì alla signora [ESPONENTE], quale tramite con il Signore [TIZIO], imputato in unprocesso penale, un modello per il conferimento a sé stesso del mandato difensivo: cuiseguì il 20 gennaio 2009 la nomina a difensore da parte del signor [TIZIO].Oltre un anno dopo, il 7 maggio 2009, il ricorrente con lettera raccomandata scrisse al[TIZIO]   di   essere   stato   “incaricato   (dalla   Signora   [ESPONENTE])   di   richiederlebonariamente la restituzione” di una somma prestata; invitandolo ad un incontro presso ilsuo Studio, “per definire le modalità di estinzione del debito e, nel contempo, per illustrarlela linea difensiva per il procedimento penale, in cui la difendo presso il Tribunale di Roma.”Ancora   il   ricorrente   aggiungeva:  “La   avverto   che,   in   difetto   di   positivo   riscontro   dellarichiesta sopra spiegata, La Signora [ESPONENTE], preso atto della mia indisponibilità apromuovere   azione   giudiziaria   nei   suoi   confronti,   si   avvarrà   dell'opera   di   collega   perattivarla per la realizzazione del suo credito.”Successivamente, 10 mesi dopo, il giorno 19 marzo 2010, l'Avv. [RICORRENTE] scrivevauna   seconda   lettera   raccomandata   al   [TIZIO],   nella   quale   spiegava   di   essere   statorichiesto dalla [ESPONENTE] di provvedere con ingiunzione al recupero della somma a luiprestata: aggiungendo essere questo un“mandato che debbo onorare, in quanto fu lei (la[ESPONENTE])   nel   gennaio   2009   a   pregarmi   di   assumere   la   Tua   difesa   nel   processopenale istruito contro di Te a Roma” e che “in difetto di definitiva sistemazione .... entro ladata indicata, rinuncerò al mandato di assisterti nel processo penale ... e darò corso aldeposito dell'ingiunzione.”Mentre   appare   evidente   dalla   lettura   della   prima   lettera   in   data   7   maggio   2009   che   ilricorrente   non   fosse   disponibile   a   rinunciare   al   mandato   difensivo   ricevuto   dal   [TIZIO],avvisandolo in via bonaria dell'intenzione della Signora [ESPONENTE] di agire in giudiziocontro   di   lui   con   il   patrocinio   di   altro   difensore;   altrettanto     chiaramente   risulta   dallasuccessiva   lettera   del   19   marzo   2010   che   il   ricorrente   aveva   assunto   il   mandato   dallaSignora [ESPONENTE] ad agire contro il Signor [TIZIO] (suo Cliente) con rinunciando adassisterlo nel processo penale qualora questo non avesse adempiuto al suo debito (il che4
poi avvenne): questo facendo in patente violazione dell'art. 51 del Codice Deontologicoallora vigente (ora art. 68, Nuovo CDF).Quanto   all'eccezione   di   prescrizione   dell'illecito,   sollevata   nelle   memorie   dal   ricorrente,premesso   che   il   Collegio   ritiene   di   doversi   conformare   all'orientamento   della   SupremaCorte,   Sezioni   Unite   (Cass.,   SS.UU,   18   aprile   2018,   n.   9558;   Cass.,   SS.UU,   25   luglio2016,   n.   15287;   Cass.,   SS.UU,   27   luglio   2016,   n.   15543;   Cass.,   SS.UU,   16   novembre2015, n. 23364), che ritiene che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e nondeontologica,   resti   operante  il   criterio   generale   dell'irretroattività   delle   norme   in  tema   disanzioni amministrative, dovendosi applicare per i giudizi disciplinari dinnanzi ai Consiglidell'Ordine   o   ai   Consigli   Distrettuali   di   Disciplina   l'art.   51   RDL   n.1578/1933   (il   qualeprevede   che   “l'azione   disciplinare   si   prescrive   in   cinque   anni”),   anziché   lo   jussuperveniens  introdotto   con   l'art.   56,   comma   3,   della   legge   n.   247/12;in   ogni   caso   laprescrizione non si è verificata, l'illecito essendo stato commesso il 19 marzo 2010 e lasentenza essendo stata pronunciata il 27 maggio 2014, depositata il 16 dicembre 2014,notificata al ricorrente il 14 gennaio 2015 e impugnata il 25 gennaio 2015.P.Q.M.visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;il Consiglio Nazionale Forense ritenuta la responsabilità del ricorrente per le violazioni dicui ai capi d'incolpazione, rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalitàdi informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica   sia   omessa   l'indicazione   delle   generalità   e   degli   altri   dati   identificativi   degliinteressati riportati nella sentenza.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018;    IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE            f.to Avv. Rosa Capria                                                    f.to Avv. Andrea Mascherin  Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 29 luglio 2019.LA CONSIGLIERA SEGRETARIA5
          f.to Avv. Rosa CapriaCopia conforme all'originaleLA CONSIGLIERA SEGRETARIA           Avv. Rosa Capria
Avv. Antonino Sugamele

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