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Sentenza

Rapporto di frequentazione del Giudice con il difensore che assiste la parte nel processo penale.
Rapporto di frequentazione del Giudice con il difensore che assiste la parte nel processo penale.
Cass. civ. Sez. Unite, 28-01-2019, n. 2301

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Primo Presidente f.f. -

Dott. MANNA Felice - Presidente di Sez. -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 26609-2018 proposto da:

D.R.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Fusco;

- ricorrente -

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura n. 96/2018, depositata il 9 luglio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito l'avvocato Giuseppe Fusco.
Svolgimento del processo

1. - Nei confronti del Dott. D.R.L., giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha promosso azione disciplinare, contestandogli la violazione, in tre distinti procedimenti penali, dell'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), così incorrendo nell'illecito di cui del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c), (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma della L. 25 luglio 2005, n. 150, art. 1, comma 1, lett. f).

In particolare, il Dott. D.R. - il quale il 30 ottobre 2014 si era astenuto, con dichiarazione accolta dal presidente del Tribunale di Torre Annunziata, dalla trattazione del procedimento penale n. (OMISSIS), nel quale era difensore di una delle parti il prof. avv. M.V., presso la cui cattedra di diritto penale egli era cultore della materia - è stato incolpato di avere omesso di fare altrettanto:

nel procedimento penale n. (OMISSIS), nel quale il prof. avv. M.V. rinunciava al mandato difensivo dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, venendo sostituito con la nomina del prof. avv. P.C.E., direttore del "Trattato teorico-pratico di diritto penale - (OMISSIS)", curato dal prof. M. e tra i cui autori risultava lo stesso Dott. D.R.. In tale procedimento, il Dott. D.R. si asteneva solo dopo l'invito rivoltogli formalmente dal pubblico ministero il 21 aprile 2016, cioè in data successiva all'adozione da parte dello stesso Dott. D.R., il 28 gennaio 2016, del provvedimento di dissequestro della somma di Euro 8.739.786, poi annullato il 18 marzo 2016 dal Tribunale di Napoli investito ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.;

- nel procedimento penale n. (OMISSIS), nel quale il prof. avv. M.V., alle udienze del 22 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015, interveniva come difensore di una delle parti;

- nel procedimento penale n. (OMISSIS), nel quale uno degli imputati era difeso dall'avv. R.M., delegato dal prof. avv. P. per l'esame del fascicolo del procedimento penale 101164 (in occasione delle udienze del 6 novembre 2014, del 5 febbraio 2015, del 2 aprile 2015 e del 25 giugno 2015) e con cui il Dott. D.R. aveva rapporti di collaborazione universitaria.

2. - Con sentenza n. 96/2018 depositata in segreteria il 9 luglio 2018, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il Dott. D.R. responsabile dell'illecito disciplinare limitatamente alle prime due ipotesi contestate e lo ha condannato alla sanzione della censura, mentre ha assolto lo stesso dall'illecito disciplinare a lui ascritto nella terza ipotesi per essere rimasto escluso l'addebito.

2.1. - La Sezione disciplinare osserva che dagli atti emerge in maniera chiara e pacifica lo stretto rapporto tra il prof. M.V., dell'Università di Napoli Federico II, e il Dott. D.R., cultore della materia presso l'Istituto di diritto penale della medesima Università, nonchè tra lo stesso incolpato ed altri penalisti del foro di Torre Annunziata, tra cui il prof. P.C.E., direttore di un trattato teorico-pratico di diritto penale curato dal prof. M. con la collaborazione del Dott. D.R..

Con particolare riferimento al procedimento n. (OMISSIS) - nei confronti di S., difeso prima dal prof. M. e poi dal prof. P. e relativo ad una appropriazione indebita di una somma molto elevata, superiore ai 30 milioni di Euro, da parte di un agente assicurativo che non aveva versato l'ammontare dei premi alla società e se ne era impossessato - la Sezione disciplinare ricostruisce così i fatti rilevanti: era stato disposto un provvedimento di sequestro delle somme che non erano state versate dall'agente; successivamente veniva avanzata una istanza diretta al dissequestro quanto meno di una parte delle somme sequestrate; il dott. D.R., in accoglimento dell'istanza, disponeva il parziale dissequestro della somma per un importo pari ad Euro 8.739.786; contro il provvedimento di dissequestro veniva presentato ricorso al Tribunale del riesame che, in data 18 marzo 2016, annullava il provvedimento redatto dal Dott. D.R.; il (OMISSIS), il (OMISSIS), con un articolo a firma di F.L., riportava le vicende relative al dissequestro della somma soffermandosi sul rapporto tra il Dott. D.R. e il prof. M.; in data 21 aprile 2016, con una nota a firma del procuratore della Repubblica di Torre Annunziata e del sostituto procuratore Dott.ssa A.R., inviata anche al presidente del Tribunale, il Dott. D.R. veniva invitato ad astenersi nel procedimento penale nei confronti del S. in virtù dei rapporti con l'avv. P. e con l'avv. M.; il Dott. D.R. solo dopo tali accadimenti, ravvisando gravi ragioni di convenienza, si determinava ad astenersi dalla trattazione del predetto procedimento.

Quanto al secondo episodio in contestazione, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - dopo avere premesso che esso riguarda la mancata astensione in due udienze, e precisamente quelle del 22 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015, del processo n. (OMISSIS) nei confronti di Ab. e altri, nel quale l'avv. M. risultava essere difensore di una delle parti - rileva che le dichiarazioni dell'incolpato, secondo cui si sarebbe trattato di due udienze di mero rinvio nelle quali non era stato affrontato in alcun modo il merito delle questioni, risultano smentite da quelle rese dalla Dott.ssa C.M.L., presidente del collegio giudicante. La presidente, infatti, nel corso della istruttoria disciplinare, ha affermato che all'incolpato non era stata data alcuna rassicurazione sul fatto che le udienze non sarebbero state trattate in quanto di mero rinvio, e ha riferito di un atteggiamento troppo amichevole del Dott. D.R. nei confronti di taluni avvocati all'interno del Tribunale di Torre Annunziata.

Secondo il giudice disciplinare, integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni di violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge la condotta del magistrato che non si astenga in procedimenti penali nei quali sia coinvolto, in veste di difensore, un professionista con il quale egli vanti un risalente rapporto di amicizia, qualora sia riscontrabile un favoritismo e comunque la consapevolezza dell'antigiuridicità della mancata astensione.

Applicando tale principio al caso di specie, la Sezione disciplinare del CSM ritiene che nei procedimenti (OMISSIS) e (OMISSIS) il Dott. D.R. abbia intenzionalmente sviato la funzione giurisdizionale dall'alveo della sua corretta esplicazione.

Essendo indubbio il legame sicuramente consolidato tra il dott. D.R. e il prof. M. in virtù della frequentazione presso l'Università Federico II di Napoli e risultando altrettanto comprovato il legame con l'avv. P., direttore di un trattato teorico-pratico di diritto penale con la collaborazione del magistrato, il Dott. D.R. - afferma la Sezione disciplinare - avrebbe dovuto astenersi, nel procedimento n. (OMISSIS), all'inizio del procedimento stesso, e non successivamente all'articolo apparso sul (OMISSIS) e alla richiesta di astensione avanzata dalla Procura della Repubblica. D'altra parte - prosegue la Sezione disciplinare - il parziale dissequestro della somma di Euro 8.739.786, successivamente annullato dal Tribunale del riesame, rappresenta, al di là di ogni ulteriore implicazione, un favoritismo nei confronti di una delle parti del procedimento, quando il Dott. D.R. era consapevole della necessità di astensione in virtù dei consolidati e pregressi rapporti con il prof. M..

Secondo il giudice disciplinare, il Dott. D.R. aveva l'obbligo di astenersi anche dalla trattazione del procedimento n. (OMISSIS), atteso che il prof. M. risultava essere difensore di fiducia di una delle parti del procedimento.

2.2. - La Sezione disciplinare del CSM - rilevato che il quadro descritto è indicativo della violazione dei fondamentali doveri del magistrato, tra i quali rientrano l'imparzialità, la correttezza, la diligenza, il riserbo, l'equilibrio ed il rispetto della dignità della persona nell'esercizio delle funzioni - ha escluso la possibilità di applicare del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, non potendosi affermare la scarsa rilevanza del fatto in considerazione della effettiva lesione del bene giuridico dell'imparzialità presidiato dalla norma disciplinare. Secondo il giudice disciplinare, infatti, il clamore mediatico che ha caratterizzato la vicenda in questione ha inevitabilmente finito per inficiare l'immagine del magistrato, come risulta dall'articolo a firma di F.L. apparso sul (OMISSIS).

3. - Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare il dott. D.R. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.
Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo (erronea applicazione di legge penale art. 606 c.p.p., lett. b - in relazione all'art. 36 c.p.p.; motivazione carente e manifestamente illogica risultante da atti del procedimento specificamente indicati, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) il ricorrente si duole che la Sezione disciplinare non abbia verificato, nè adeguatamente motivato, in primo luogo, se il rapporto tra il Dott. D.R. e il prof. M. fosse soltanto quello, bensì datato nel tempo, di carattere scientifico-accademico, prima di natura esclusivamente didattica come studente presso la cattedra del prof. M. e, poi, di collaborazione scientifica, come cultore della materia; in secondo luogo, se il prof. M. fosse, nella fase processuale di interesse e rilevanza accusatoria, il difensore di una delle parti ( S., nel procedimento n. (OMISSIS)) o se fosse intervenuta, nella trattazione del processo da parte del Dott. D.R., una fase processuale che imponesse l'astensione (ciò con riguardo al procedimento n. (OMISSIS) a carico di Ab. ed altri).

Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcuna indicazione sulle fonti probatorie: dei presunti e necessari "rapporti personali con l'avv. M.", diversi da quelli universitari; della circostanza relativa allo "stretto rapporto" tra il D.R. e il prof. M. ed altri penalisti del foro di Torre Annunziata, tra cui il prof. P., tra l'altro iscritto ad un foro diverso, quello di Milano, e non abituale frequentatore del Tribunale di Torre Annunziata; dei rapporti di abituale frequentazione personale ed amicali con l'avv. P.; della conoscenza, da parte dell'incolpato, del ruolo di difensore di fiducia del S. rivestito dall'avv. M. prima della rinuncia.

Ad avviso del ricorrente, non rientrerebbero nell'obbligo di astensione di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), i rapporti tra un giudice, nella sua esclusiva attività e funzione di cultore della materia, e docenti universitari, di sola collaborazione didattica e/o scientifica, compresi quelli di partecipazione, con propri scritti e/o altri contributi scientifici e di interesse giuridico, a un trattato di diritto penale curato, come nel caso di specie, dal docente di riferimento. Il rapporto di collaborazione scientifica, che da solo non implica una qualche forma di comunanza di vita sociale e/o di interessi diversi da quelli che legano il magistrato alla ricerca universitaria, non potrebbe rappresentare e costituire una situazione rientrante nell'ipotesi contemplata dall'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h). Nè - a ragione dell'elevato livello culturale di una collaborazione scientifica, che trascende interessi particolari e speculativi - si potrebbe sospettare che da quel rapporto derivi o possa derivare un qualsivoglia ingiusto favoritismo personale, suscettibile di sviare la funzione giurisdizionale dall'alveo della sua corretta esplicazione.

Con particolare riferimento alla prima vicenda, il ricorrente evidenzia: che il prof. M., già difensore di fiducia del S., aveva rinunciato all'incarico nel luglio 2015, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio; che era stato il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, il prof. P., a presentare istanza di revoca, sia pure parziale, del sequestro di somme; che, al momento dell'unico provvedimento di natura ed a contenuto giurisdizionale adottato dall'incolpato, il prof. M. era totalmente estraneo al procedimento penale a carico del S.. Il ricorrente precisa inoltre di avere, fin dall'inizio del procedimento disciplinare, escluso ogni suo rapporto extragiudiziario e di assidua frequentazione privata o amicale con il prof. P., che non ha mai conosciuto e con il quale non ha mai avuto nessun rapporto, neppure di natura scientifica, anche perchè, con riferimento al trattato di diritto penale, i suoi referenti, per i contributi da lui dati alla pubblicazione, si identificavano esclusivamente nel curatore della pubblicazione prof. M. e nell'editore (OMISSIS).

Ad avviso del D.R., anche per il secondo episodio non sussisteva, a carico dell'incolpato, l'obbligo di astensione in occasione della partecipazione alle due udienze, totalmente "neutre e prive di efficacia processuale". Infatti - sottolinea il ricorrente - in tali udienze venne presentata istanza di rinvio per impedimento di uno dei difensori; la necessità di rinvio venne rappresentata, anche formalmente a verbale e, prima ancora, informalmente segnalata dal pubblico ministero di udienza, stante anche l'esigenza di trattare unitariamente il processo a carico di tutti gli imputati di quei fatti, quelli per i quali vi era stato il decreto di rinvio a giudizio e altri per i quali era in corso l'udienza preliminare; in entrambe le udienze era assente il prof. M., difensore di uno dei gli imputati; il collegio era "precario", essendosi in attesa che prendesse possesso del suo ufficio di presidente di sezione il dott. T., e tale "precarietà... - data la rilevanza delle accuse ed il numero degli imputati, alcuni anche detenuti - in caso di trattazione, anche delle sole questioni preliminari, avrebbe arrecato grave danno alla regolare e veloce trattazione del processo"; era precaria la stessa eccezionale presenza del dott. D.R. quale componente del collegio, essendo egli assegnato, fin dalla presa di possesso dell'ufficio, ad altro collegio (il collegio B) della prima sezione del Tribunale.

2. - Il secondo motivo prospetta "inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche (art. 606, lett. b) in relazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis; difetto ed illogicità della motivazione".

Con esso il ricorrente censura che la sentenza impugnata, pur avendo prosciolto l'incolpato dall'illecito disciplinare in relazione alla terza ipotesi e pur avendo riconosciuto, ai fini della determinazione della sanzione, che l'episodio si presenta isolato nella carriera del magistrato, non abbia poi ritenuto sussistente la scarsa rilevanza del fatto.

Ad avviso del ricorrente, se il richiamo, da parte della Sezione disciplinare, ai doveri di imparzialità e correttezza potrebbe ritenersi appropriato, l'ulteriore richiamo agli altri doveri (diligenza, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona), in mancanza di specifici argomenti dimostrativi, sarebbe più una elencazione dei più generali doveri dei magistrati che una effettiva, convinta addebitabilità di colpa, anche perchè contrastante con tutte le eccellenti valutazioni di professionalità a favore del Dott. D.R..

Quanto poi all'elemento della compromissione dell'immagine, esso, secondo il ricorrente, era totalmente ed oggettivamente inesistente prima della pubblicazione dell'articolo apparso sul (OMISSIS) il (OMISSIS); in ogni caso, una volta che, per fatti sopravvenuti e non imputabili al magistrato, poteva astrattamente ipotizzarsi un rischio di pregiudizio alla sua terzietà esterna, il D.R. si rese garante dei fondamentali doveri di imparzialità e correttezza nell'esercizio delle sue funzioni, richiedendo al presidente del Tribunale l'autorizzazione all'astensione dal processo S..

3. - Il primo motivo è fondato, nei sensi di seguito precisati.

3.1. - Le "gravi ragioni di convenienza" costituiscono, per il giudice, una delle ipotesi codificate di obbligo di astensione, secondo quanto prevede dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h).

Con tale disposizione il codice detta una norma di chiusura, la quale ha una sfera di applicazione rivolta a comprendere e a coprire quelle situazioni - diverse ed ulteriori rispetto a quelle prefigurate nelle lettere precedenti del medesimo art. 36, comma 1 - capaci di compromettere la libertà di determinazione del giudice o di dar luogo, secondo la comune coscienza, al fondato sospetto di una sua non completa terzietà.

La consapevole inosservanza da parte del giudice penale dell'obbligo di astensione in caso di gravi ragioni di convenienza costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c).

3.2. - Ritengono le Sezioni Unite che non ogni rapporto di frequentazione con il difensore che assiste la parte nel processo penale importa per il giudice il dovere di astenersi, ma solo quello che si caratterizza per intensità e riconoscibilità tali da integrare le gravi ragioni di convenienza: non rileva, pertanto, la frequentazione occasionale, episodica o casuale, e neppure quella derivante dalla comunanza di ambiente di vita e di lavoro che non sia sintomatica di una coinvolgente contiguità; rileva soltanto lo stretto e risalente legame, suscettibile di intaccare, per il modo e l'intensità in cui si connota, la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale ovvero di ingenerare il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari.

Allo stesso modo, non integra le gravi ragioni di convenienza la semplice circostanza che il giudice abbia o abbia avuto con il difensore di una delle parti un rapporto di mera collaborazione, episodica e priva di ulteriori connotazioni, in vista di una pubblicazione scientifica o di un convegno di studi ovvero che con lo stesso condivida o abbia condiviso, con modalità contenute e in via saltuaria, l'attività di docenza universitaria o post-universitaria, trattandosi di situazioni nelle quali non si configura il rischio di compromissione, all'esterno e all'interno, della imparzialità e della terzietà del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

3.3. - Nella specie la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha accertato l'esistenza di un "legame consolidato" tra il Dott. D.R. e il prof. M., e - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - non lo ha desunto dal mero fatto che il Dott. D.R. è cultore della materia presso la cattedra di diritto penale del prof. M. nella Università di Napoli Federico II. La Sezione disciplinare ha considerato - con una valutazione adeguata e ponderata del caso concreto, affidata ad una motivazione priva di mende logiche e giuridiche - lo "stretto rapporto" tra il professore universitario e il magistrato, evidentemente tenendo conto che quest'ultimo, poco tempo prima, il 30 ottobre 2014, si era già astenuto dalla trattazione di altro procedimento penale (il n. 11909 del 2009, a carico di Pa.) nel quale era difensore di una delle parti proprio il prof. M., presentando al presidente del Tribunale di Torre Annunziata una dichiarazione in cui egli stesso aveva evidenziato non solo di essere cultore della materia presso la cattedra del prof. M. e di avere conseguito il titolo di dottore di ricerca sotto la guida dello stesso professore, ma anche che tale legame, in corso da un decennio, si era "inevitabilmente...

riversato sui rapporti professionali e umani con il prof. M.".

3.4. - Sennonchè occorre osservare - quanto alla prima vicenda in relazione alla quale la sentenza impugnata ha riconosciuto sussistente la violazione disciplinare per la mancata tempestiva astensione del Dott. D.R. (il procedimento penale n. 101164 del 2014, a carico di S., imputato di appropriazione indebita) - che il prof. M. non era più difensore nella fase processuale del dibattimento nella quale l'incolpato è stato chiamato a svolgere le funzioni di giudice. Infatti, il prof. M. era stato bensì difensore del S., ma nella fase delle indagini preliminari, alla quale il giudice D.R. è rimasto del tutto estraneo, avendo avuto assegnato il processo per la fase dibattimentale; non appena il processo è approdato, con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, alla fase dibattimentale, il prof. M., il 7 luglio 2015, ha rinunciato al mandato e l'imputato ha nominato un nuovo difensore di fiducia, il prof. P.; è stato quest'ultimo a presentare, successivamente, il 1 ottobre 2015, l'istanza di revoca, quanto meno parziale, del sequestro di somme.

Ha quindi errato la Sezione disciplinare a ritenere che, con riferimento alle vicende del procedimento n. (OMISSIS), il dott. D.R. avrebbe dovuto astenersi all'inizio del procedimento stesso in ragione dell'accertato "legame sicuramente consolidato" con il prof. M.. Poichè, infatti, le gravi ragioni di convenienza, che ai sensi l'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), fanno scattare l'obbligo di astensione del giudice penale, vanno interpretate in base ad un canone di attualità, nessun obbligo di astensione era configurabile in capo al dott. D.R. nel momento in cui egli divenne assegnatario, come giudice monocratico dibattimentale, del processo a carico del S., perchè il prof. M. era ormai definitivamente uscito dalla scena di quel processo, avendo rinunciato all'incarico poco dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Di un dovere, disciplinarmente rilevante, di astensione del giudice incolpato per i "consolidati e pregressi rapporti con il prof. M.", tali da ingenerare, nei terzi, il sospetto che l'adozione del provvedimento di dissequestro della somma di Euro 8.739.786 implicasse un favoritismo nei confronti di una delle parti del procedimento, si sarebbe potuto parlare solo se la Sezione disciplinare avesse accertato che, nonostante la nomina del nuovo difensore nella persona del prof. P., il vero dominus della difesa dell'imputato S. fosse ancora, pur dopo la rinuncia al mandato difensivo, il prof. M., e che di ciò fosse consapevole il giudice D.R.: ma sul punto manca qualsiasi approfondimento motivazionale nella sentenza impugnata, nella quale nulla si dice circa un abbandono in realtà solo apparente e formale della difesa del S. da parte del prof. M..

La Sezione disciplinare afferma, pervero, che "risulta altrettanto comprovato il legame tra il Dott. D.R. e l'avv. P., direttore di un trattato teorico-pratico di diritto penale con la collaborazione del Dott. D.R.": un legame in virtù del quale il giudice "avrebbe dovuto astenersi all'inizio del procedimento stesso e non successivamente all'articolo apparso sul (OMISSIS) o alla richiesta di astensione avanzata dalla Procura".

Ma anche sotto questo profilo la decisione impugnata non resiste alle censure sollevate dal ricorrente: posto che, per un verso, la semplice circostanza che il Dott. D.R. avesse partecipato alla redazione del volume su criminalità organizzata e misure di prevenzione, curato dal prof. M., nell'ambito del Trattato teorico-pratico di diritto penale, edito da (OMISSIS) e del quale erano direttori il prof. p. e il prof. P., quest'ultimo difensore dibattimentale del S., non era sufficiente ad integrare le gravi ragioni di convenienza; e poichè, per l'altro verso, la pronuncia si riferisce, in via del tutto assertiva e generica, ad un, non meglio circostanziato, "legame" con il prof. P., senza tuttavia indicare da quali risultanze probatorie emergerebbe l'esistenza, tra il giudice e il professore universitario, di un rapporto di intensa e risalente amicizia o di assidua frequentazione privata e personale, periodicamente ricercata e organizzata.

Nè, d'altra parte, il dovere per l'incolpato di astenersi sin dall'inizio del procedimento potrebbe desumersi dal fatto che lo stesso magistrato si è poi astenuto, dopo la sollecitazione in tal senso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata a seguito dell'articolo apparso il (OMISSIS) sul (OMISSIS) a firma di F.L. (nel quale si affermava che era stato ricusato il presidente del collegio arbitrale, nominato per risolvere la controversia civile tra il S. e la società querelante, per presunti rapporti di corruttela tra lo stesso e il S. e si concludeva dandosi atto che il S. sarebbe stato giudicato dall'allievo del prof. M., Dott. D.R., il quale già aveva dissequestrato la somma di oltre otto milioni di Euro, provvedimento poi annullato dal Tribunale del riesame). Infatti siffatta conclusione non tiene conto della spiegazione offerta dallo stesso incolpato nella dichiarazione di astensione presentata il 28 aprile 2016 al presidente del Tribunale, in essa facendosi riferimento al fatto nuovo e sopravvenuto costituito, appunto, dalla pubblicazione giornalistica che, con l'accostamento del rapporto del Dott. D.R. con il prof. M. nel corpo di un articolo in cui si parlava di possibili corruzioni, aveva messo in allarme il magistrato per le possibili speculazioni mediatiche che avrebbero compromesso un sereno svolgimento del processo, potendo in qualche modo pregiudicare la terzietà esterna dello stesso giudicante.

3.5. - Quanto alla seconda vicenda di riconosciuta rilevanza disciplinare (la mancata astensione del Dott. D.R. in due udienze del processo n. (OMISSIS) nei confronti di Ab. e altri, e precisamente quelle del 22 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015, nelle quali il prof. M. risultava essere difensore di una delle parti del procedimento), la sentenza impugnata ha disatteso il rilievo della difesa dell'incolpato - secondo cui il dovere di astensione non operava perchè si trattava di udienze di mero rinvio, senza nessuna attività istruttoria, svoltesi in assenza del prof. M. - e ha richiamato, al riguardo, le dichiarazioni rese, nel corso della istruttoria disciplinare, dalla presidente del collegio, Dott.ssa C., la quale aveva affermato che all'incolpato non era stata data alcuna rassicurazione sul fatto che le udienze stesse non sarebbero state trattate in quanto di mero rinvio.

Così decidendo, la Sezione disciplinare è tuttavia incorsa nel denunciato vizio di motivazione, perchè non ha considerato la natura effettiva delle due udienze in questione alle luce dei verbali di causa, dai quali emerge: quanto alla prima, del 22 gennaio 2015, che in essa, assente il prof. M., fu disposto il rinvio preliminare ad udienza successiva (al 28 maggio 2015), non solo in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avv. D.M.A. già depositata in cancelleria, ma anche tenuto conto delle esigenze rappresentate dal pubblico ministero, Dott. Si., il quale aveva evidenziato che, in relazione a quel medesimo processo, vi erano alcune posizioni per le quali doveva ancora tenersi l'udienza preliminare; quanto alla seconda, del 28 maggio 2015, che in essa, sempre assente il prof. M. e sempre in via preliminare, venne stabilito, "coerentemente con quanto già disposto alla (precedente) udienza", il rinvio al 5 novembre 2015, avendo il pubblico ministero formulato istanza in tal senso "in modo da consentire, dopo la celebrazione dell'udienza preliminare, la riunione delle posizioni degli altri imputati eventualmente rinviati a giudizio".

4. - Per effetto dell'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo motivo, resta assorbito l'esame del secondo mezzo, relativo alla mancata applicazione della esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis.

5. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa è rinviata alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che la deciderà in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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