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Sentenza

Locazione immobiliare a uso non abitativo: si può scaricare l'obbligo di pagare le tasse e le imposte (ICI ED IMU ad esempio) del proprio reddito sul locatario?
Locazione immobiliare a uso non abitativo: si può scaricare l'obbligo di pagare le tasse e le imposte (ICI ED IMU ad esempio) del proprio reddito sul locatario?
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 6882/19; depositata l'8 marzo

SENTENZA sul ricorso 1466-2016 proposto da: S.S.C. S... S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 45, presso lo studio dell'avvocato LORENZA DOLFINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ATTILIO TOPPAN; - ricorrente - contro M. ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COEN, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO RUBEN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1746/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati Attilio Toppan, Roberto Coen e Maurizio Ruben. 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con sentenza del 29/10/2015 la Corte d'Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dalla società S.S.C. - S ... .r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Prato n. 365/15, di rigetto della domanda di accertamento e declaratoria del vantato diritto alla restituzione degli importi versati alla società M. s.r.l. giusta contratto in data 18/11/2003 di locazione ad uso ufficio - per la durata di anni 18- di complesso immobiliare sito in Calenzano, asseritamente non dovuti stante la dedotta nullità della clausola ex art. 7.2, secondo cui >, nonché «con l'art. 89 della legge n. 392/78, che non indica in alcun modo, tra gli oneri accessori a carico del conduttore, ivi tassativamente elencati, anche le imposte patrimoniali relative ai beni locati». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società S.S.C. - S. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società Meteore Italy s.r.I., che ha presentato anche memoria. Chiamata all'udienza del 29/3/2017, con ordinanza interlocutoria n. 28437 del 2017 la Terza Sezione di questa Corte ha osservato che il giudice del gravame ha nell'impugnata sentenza ritenuto valida la ( sopra riportata ) clausola di cui all'art. 7.2 del contratto di locazione ad uso diverso da abitazione in argomento, non prevedendo essa un obbligo diretto della conduttrice verso il fisco di pagamento delle imposte a vario titolo gravanti sull'immobile, bensì meramente che «si faccia carico, nei confronti della locatrice, dei relativi oneri», a tale stregua tale pattuizione non determinando nella specie una traslazione in capo alla conduttrice delle imposte gravanti sull'immobile a carico della proprietaria/locatrice, bensì la mera integrazione del canone di locazione dovuto.  
Ha posto in rilievo che le doglianze della conduttrice si sostanziano nella mancata verificazione da parte dei giudici di merito della sussistenza nel caso dei requisiti ( inclusione nel sinallagma contrattuale; mancata sottrazione del soggetto passivo dell'obbligo tributario ) individuati da Cass., Sez. Un. n. 6445 del 1985 perché la clausola di traslazione d'imposta possa ritenersi non contrastante con gli artt. 53 e 2 Cost., e pertanto valida. Ha sottolineato che il canone risulta nel caso predeterminato alla stregua dell'apposita pattuizione di cui ai distinti artt. 4 e 5 del contratto, laddove la clausola 7.2. ha ad oggetto direttamente il tributo, non potendo pertanto ritenersi rispondere alla volontà delle parti l'integrazione del canone di locazione mediante una clausola rubricata "Tasse", sicché essa è in realtà estranea al sinallagma contrattuale. Non riconoscendo pregio all'assunto della locatrice secondo cui l'art. 8 L. n. 212 del 2000 ( c.d. Statuto del contribuente ), nel prevedere ( recependo il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 6445 del 1985 ) . Hanno sottolineato che l'«autonomia privata non può alterare i connotati dei tributi diretti, strutturati in modo che "ad ogni capacità contributiva debba corrispondere inderogabilmente una riduzione del patrimonio del titolare della capacità contributiva stessa" ( per mutuare l'espressione alla sentenza n. 5 del 1985, cit. ), poiché, alla stregua dei principi scaturenti dal coordinamento degli artt. 2 e 53 la Costituzione esige che quel concorso, imposto al contribuente, incida sul suo patrimonio». Hanno ulteriormente posto in rilievo che nel «vigente sistema costituzionale tributario non basta oggettivamente che sia soddisfatta l'obbligazione verso il fisco, ma occorre altresì che tale obbligazione sia adempiuta dal soggetto tenuto a corrisponderla a cui carico gli artt. 53 e 2 cost. pongono un dovere ribadito dall'art. 1 della legge della legge sul contenzioso tributario. La prestazione imposta di carattere tributario postula infatti che «una quota di ricchezza sia sottratta a quel determinato soggetto» individuato dalla legge come «soggetto passivo del tributo», con «correlativo sacrificio personale». Avvertendo la necessità di mantenere «fermo il discorso di fondo sulla portata dell'art. 53 cost. e sulla sua attitudine a porsi come norma imperativa preclusiva di atti negoziali che ne comportino l'elusione», queste Sezioni Unite hanno nell'occasione evidenziato come sia la rivalsa a rendere invero «neutrale» la tassazione in testa al sostituto, «presentandosi come un credito del ... medesimo verso il contribuente pari alla somma di cui egli è debitore verso il fisco ( e che ha già corrisposto )», pervenendo quindi a concludere che «una pattuizione di esonero dalla rivalsa, se consentita, comporterebbe l'effetto di alterare immediatamente e direttamente il carico tributario perché il patrimonio del contribuente non verrebbe inciso, non verificandosi da parte sua quell'esborso verso il fisco che realizza il doveroso carico tributario e non presentandosi qui con effetto compensativo l'incremento tassabile che ne consegue poiché tale ulteriore tassazione non vale a ripristinare il vuoto contributivo da cui è conseguito l'aumento di reddito, non essendo omologhe le situazioni in raffronto». Hanno quindi ritenuto che «con il contratto di locazione qui in esame le parti, sia pure con due distinte clausole contrattuali, hanno voluto determinare il canone locativo in due diverse componenti, rappresentate l'una dalla parte espressamente qualificata come tale ed oggetto della pattuizione contenuta nell'art. 4 e l'altra come componente integrante tale misura, costituita dalla pattuizione specificamente oggetto della domanda di nullità qui azionata ( art. 7.2.(i))». Il principio delineato da Cass., Sez. Un., n. 6445 del 1985, condiviso dalla dottrina maggioritaria, ha successivamente ricevuto costante conferma da parte di questa Corte, venendo a costituire principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 3/6/1991, n. 6232, con riferimento al contratto di mutuo; Cass., 25/3/1995, n. 3577, relativamente all'imposta sulla pubblicità; Cass., 27/11/1999, n. 13261, in tema di intestazione fiduciaria di azioni; Cass., 29/11/2004, n. 22369, in ordine a contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione contemplante canone comprensivo anche degli oneri accessori; Cass., 18/11/2009, n. 24307, in tema di imposta sulla pubblicità; Cass., 25/2/2015, n. 3770, relativamente contratto di mutuo; Cass., 8/2/2016, n. 2412, in ordine a rapporto concessorio inerente alla gestione dei parchimetri di Roma). Solamente in qualche pronunzia, in tema di imposte dirette, si è affermata la nullità dell'accollo delle imposte dovute sul reddito [v. Cass., Sez. Un., 23/4/1987, n. 3935 e Cass., Sez. Un., 26/6/1987, n. 5652, con riferimento ad accordi che esentino il lavoratore dipendente dalle ritenute del datore di lavoro a titolo di IRPEF. Cfr. altresì Cass., 29/5/1993, n. 6037, ove si peraltro precisato che la clausola che obblighi il mutuatario a rimborsare al mutuante le imposte dell'I.R.P.E.G. ed I.L.O.R., gravanti sul secondo, in relazione agli interessi percepiti sulla somma mutuata, è nulla per violazione di norme imperative di cui agli artt. 26 e 64 d.p.r. n. 600 del 1973, nel caso in cui il mutuatario ( nell'ipotesi, società cooperativa ) rientri tra i soggetti che, quali "sostituti" d'imposta sono obbligati ad effettuare una ritenuta, a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa, sui redditi da capitale corrisposti ( art. 23, 1° co., d.p.r. n. 600 del 1973 ), atteso che l'obbligo di rivalsa è espressione del principio che tutta l'imposta deve restare a carico del percettore del reddito ("sostituto" d'imposta) -principio applicabile, altresì, in tema di pagamento dell'I.L.O.R., trattandosi di imposta diretta, che non può ricadere su soggetto diverso dal possessore del patrimonio rappresentante la base per la determinazione della capacità contributiva-, e non può essere aggirato con la detta clausola, la quale obbliga il mutuatario a corrispondere al mutuante, sotto forma di rimborso dei tributi, un ulteriore reddito ( a sua volta imponibile, ma ignoto al fisco )]. Orbene, il Collegio ritiene che le doglianze mosse dall'odierna ricorrente avverso l'impugnata sentenza non siano idonee a revocarein dubbio la correttezza della soluzione raggiunta nel 1985, e non inducano a dover rimeditare un orientamento interpretativo che al contrario merita di essere ulteriormente confermato. La clausola contrattuale di cui all'art. 7.2 in argomento è stata nell'impugnata sentenza intesa come prevedente un'ulteriore voce o componente ( la somma corrispondente a quella degli assolti oneri tributari ) costituente integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l'ammontare complessivo a tale titolo dovuto dalla conduttrice. Orbene, tale clausola risulta dalla corte di merito nell'impugnata sentenza correttamente interpretata, alla stregua dei principi posti a fondamento del suindicato consolidato orientamento. In particolare là dove, dopo aver premesso che il legislatore ha «ritenuto di vincolare l'autonomia negoziale dei contraenti soltanto per quanto attinente alla durata del contratto, alla tutela dell'avviamento e alla prelazione, mentre l'ammontare del canone locativo è lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l'obbligazione di pagamento per oneri accessori», tale giudice, movendo dal dato letterale ( in particolare avvertendo che la parola . Là dove ha ulteriormente posto in rilievo che la stessa previsione della «fatturazione del rimborso degli oneri per imposte di cui al citato art. 7.2 (i)» risulta invero coerente «con la natura di rimborso di tale componente del canone, poiché è ben vero che le relative imposte sono pur sempre sostenute dal proprietario dell'immobile e l'ente impositore ( Stato, Comune o altro ) individua in esso il soggetto che è tenuto a farvi fronte, ma questo si disinteressa se poi, per accordo privato, i contraenti scelgano di operare un rimborso» ( sottolineando che in tal senso deve interpretarsi l'uso della parola "manlevare" ) o «una diversa forma di pagamento variamente posta a carico del conduttore». Al dato letterale della clausola la corte di merito ha dunque attribuito significato -come detto- alla luce delle pregresse trattative, nonché, e primieramente, dell'interesse pratico che con la stipulazione e la specifica previsione in argomento le parti hanno nella specie inteso in concreto realizzare. A tale stregua, diversamente da quando sostenuto dall'odierna ricorrente, la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato ( v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626 ). Questa Corte, ha già avuto più volte modo di sottolineare, superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vada invero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare dei criteri ( quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. [ che quale criterio d'interpretazione del contratto -fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"- si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte ( v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. , 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628 ), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte ( v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale ( cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ) ]. Orbene, correttamente la corte di merito ha nell'impugnata sentenza interpretato la clausola contrattuale in argomento alla luce della ragione pratica dell'accordo e del contratto, in coerenza con gli interessi che le parti hanno cioè nel caso specificamente inteso tutelare mediante lo stipulato contratto ( v. Cass., 22/11/2016, n. 23701 ), convenzionalmente determinando la regola volta a disciplinare il loro rapporto negoziale ( art. 1372 c.c. ). E' infine appena il caso di osservare che, trattandosi di canone di locazione ab origine realmente pattuito, risulta nel caso invero non integrata la violazione del divieto posto all'art. 79 I. loc., (anche) alla stregua dell'interpretazione offertane dalla recente pronunzia di queste Sezioni Unite ove si è affermato essere insanabilmente nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato, a prescindere dall'avvenuta registrazione ( v. Cass., Sez. Un., 9/10/2017, n. 23601 ). All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Roma, 27/3/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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