Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p..
Cass. pen. Sez. Unite, 28-02-2019, n. 28910
Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. (Nel caso concreto, ove con l'espresso principio le Sezioni Unite ritengono di dover superare il proprio precedente arresto, espresso nella sentenza n. 6240 del 2015, i motivi di contestazione sull'entità della pena principale devolvono anche il tema, strettamente collegato anche se non investito di censure difensive nei ricorsi, della commisurazione delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale per la durata di anni dieci e della incapacità per lo stesso periodo ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, inflitte ai ricorrenti in applicazione dell'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267 del 1942, disposizione oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018.)
17-08-2019 12:46
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