Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa.
La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa.
Cass. pen. Sez. Unite, 28-01-2019, n. 14426

La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito. Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicché, ove siano poste a fondamento, dal giudice di primo grado, della sentenza di assoluzione, il giudice di appello, nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime, ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza