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Sentenza

L’avvocato cambia Stato e lavoro? Quale regime previdenziale è applicabile?
L’avvocato cambia Stato e lavoro? Quale regime previdenziale è applicabile?
Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, sentenza 6 giugno 2019, causa C-33/18 

«Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Disposizioni transitorie – Articolo 87, paragrafo 8 – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14 quater, lettera b) – Lavoratore che esercita un'attività subordinata e un'attività autonoma in diversi Stati membri – Deroghe al principio di unicità della legislazione nazionale applicabile – Doppia affiliazione – Presentazione di una domanda ai fini dell'assoggettamento alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004»

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. V, da una parte, e l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazione sociale per lavoratori autonomi, Inasti) (Belgio) e la Securex Integrity ASBL (in prosieguo: la «Securex»), dall'altra, in merito all'assoggettamento del sig. V alla legislazione sociale belga.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1408/71

3 Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), disponeva, al suo articolo 14 quater, lettera b), rientrante nel titolo II, quanto segue:
«La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:
(...)
b) nei casi menzionati nell'allegato VII:
– alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e
– alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri».
4 L'allegato VII di tale regolamento elencava i casi in cui una persona era soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri, conformemente all'articolo 14 quater, lettera b), di detto regolamento. Tra tali casi figurava, al punto 1 di tale allegato, l'«[e]sercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro».
5 Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 883/2004, nella sua versione iniziale, a decorrere dal 1º maggio 2010, data in cui quest'ultimo regolamento è divenuto applicabile.

Regolamento n. 883/2004

6 Il considerando 4 del regolamento n. 883/2004 enuncia che è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.
7 Ai sensi del considerando 45 di tale regolamento:
« Poiché lo scopo dell'azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l'effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».
8 L'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento così dispone:
«Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo».
9 L'articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento è formulato nei termini seguenti:
«La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1».
10 L'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue:
«Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del [regolamento n. 1408/71], tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Il sig. V ha lavorato come avvocato iscritto al foro di Bruxelles (Belgio), dal settembre 1980 al 30 settembre 2007. Durante tale periodo egli era iscritto all'Inasti ed era affiliato alla cassa di assicurazione sociale belga Securex.
12 Il 30 settembre 2007 il sig. V ha chiesto di non essere più iscritto all'albo dell'ordine degli avvocati e, di conseguenza, ha cancellato la propria affiliazione alla Securex. Lo stesso giorno, lo studio legale in cui svolgeva la sua attività è stato posto in liquidazione e il sig. V è stato nominato liquidatore.
13 Dal 1º ottobre 2007 il sig. V lavora come direttore del settore giuridico all'interno di una società stabilita in Lussemburgo ed è assoggettato, in qualità di lavoratore subordinato, al regime di sicurezza sociale lussemburghese.
14 L'11 giugno 2010 l'Inasti ha chiesto al sig. V delucidazioni sul suo mandato di liquidatore. Con lettera del 24 giugno 2010 V ha risposto che gli onorari di liquidatore che gli erano stati versati dallo studio legale in liquidazione non consentivano di equipararlo ad un lavoratore autonomo né di assoggettarlo al regime di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi.
15 L'11 dicembre 2013, l'Inasti ha notificato alla Securex una decisione di regolarizzazione, riguardante i redditi del sig. V relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. Il 23 dicembre 2013, la Securex ha indicato al sig. V che, alla luce delle informazioni fornite dall'Inasti, doveva essere considerato soggetto al regime di sicurezza sociale belga, in qualità di lavoratore autonomo a titolo complementare dal 1º ottobre 2007 e che, di conseguenza, egli doveva versare alla Securex un importo a saldo pari a EUR 35 198,42 a titolo di contributi e di supplementi dovuti per il periodo compreso tra il quarto trimestre 2007 e il quarto trimestre 2013.
16 Il 12 marzo 2014 il sig. V ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), diretto a contestare il suo assoggettamento al regime di sicurezza sociale belga in qualità di lavoratore autonomo a titolo complementare nonché la domanda di pagamento dei contributi previdenziali presentata dalla Securex.
17 Successivamente alla presentazione di tale ricorso, il sig. V ha comunicato alla Securex una dichiarazione sull'onore relativa alla gratuità del suo mandato quale liquidatore, allegando a quest'ultima il verbale della riunione dei soci cooperatori dello studio legale di cui trattasi nel procedimento principale, tenutasi il 24 febbraio 2014, nel quale era constatato, in particolare, che il suo mandato di liquidatore era stato esercitato a titolo gratuito dal 1º gennaio 2010 e che tale situazione doveva perdurare fino alla chiusura della liquidazione. Con la medesima comunicazione, il sig. V chiedeva di non essere più assoggettato al regime previdenziale belga a decorrere dalla data di tale riunione.
18 Con sentenza del 17 agosto 2016, il Tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi), pur riconoscendo che gli interessi legali calcolati sui contributi previdenziali oggetto del procedimento principale non erano dovuti per il periodo compreso tra l'ottobre 2011 e il settembre 2013, ha respinto il ricorso del sig. V in quanto infondato.
19 Il 22 settembre 2016 il sig. V ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo a quest'ultimo di riformare detta sentenza e facendo valere, in particolare, che, alla luce del regolamento n. 883/2004, l'Inasti e la Securex non potevano reclamare il pagamento dei contributi controversi nel procedimento principale.
20 Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. V non era più assoggettato al regime di sicurezza sociale belga dal 30 settembre 2007, data in cui ha cessato la sua attività di avvocato. Il giudice del rinvio solleva pertanto la questione se il sig. V, che, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, era assoggettato unicamente al regime di sicurezza sociale lussemburghese, dovesse comunque presentare una domanda espressa entro un termine di tre mesi, conformemente all'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, al fine di poter beneficiare dell'applicazione di tale regolamento.
21 Il giudice del rinvio aggiunge che, secondo la guida pratica per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, elaborata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la prima condizione per applicare l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 è che, per effetto di tale regolamento, una persona sia assoggettata alla legislazione di uno Stato membro diversa da « quella già determinata » ai sensi del regolamento n. 1408/71. Secondo tale giudice, tale guida sembra indicare che tale disposizione si applica a condizione che alla data del 1° maggio 2010, che corrisponde alla data di abrogazione del regolamento n. 1408/71 e a quella di applicazione del regolamento n. 883/2004, la persona interessata fosse effettivamente assoggettata alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, una condizione siffatta non sarebbe espressamente indicata dal testo dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, il che comporterebbe una difficoltà d'interpretazione di tale disposizione.
22 In tale contesto, la Cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
« 1) Se l'articolo 87, paragrafo 8, del [regolamento n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che la persona che, antecedentemente al 1° maggio 2010, abbia iniziato ad esercitare un'attività subordinata in Lussemburgo e un'attività autonoma in Belgio, deve, per essere soggetta alla legislazione applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004, presentare una domanda espressa a tal fine, anche se non è stata soggetta ad alcun obbligo contributivo in Belgio antecedentemente al 1° maggio 2010 ed è stata assoggettata alla legislazione belga sullo statuto sociale dei lavoratori autonomi soltanto retroattivamente, dopo la scadenza del termine di tre mesi decorrente dal 1° maggio 2010.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la domanda di cui all'articolo 87, paragrafo 8, del [regolamento n. 883/2004], presentata nelle circostanze sopra descritte, comporti l'applicazione della legislazione dello Stato [membro] competente ai sensi del [regolamento n. 883/2004] con effetto retroattivo al 1° maggio 2010».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

23 Nelle sue osservazioni scritte, il Regno del Belgio ha fatto valere che l'analisi del giudice del rinvio muove da una premessa di fatto errata secondo la quale il sig. V non era soggetto ad alcun obbligo contributivo in Belgio alla data del 1º maggio 2010, data di applicazione del regolamento n. 883/2004. Secondo tale Stato membro, l'assoggettamento del sig. V al regime di sicurezza sociale belga è persistito senza alcuna interruzione dopo il 30 settembre 2007, a causa della sua attività di liquidatore.
24 Pertanto, le questioni pregiudiziali solleverebbero un problema meramente ipotetico, non necessario ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale e sarebbero, pertanto, irricevibili.
25 In via preliminare, occorre rilevare che, in risposta a una richiesta di chiarimenti da parte della Corte ai sensi dell'articolo 101 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha precisato che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, il sig. V poteva essere considerato assoggettato alla legislazione belga quale lavoratore autonomo, sulla base della sua attività di liquidatore.
26 Pertanto, alla luce delle precisazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua risposta, il governo belga ha affermato, nell'udienza dinanzi alla Corte, che non avrebbe insistito per far valere l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
27 Si deve in ogni caso rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, quando le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri consultivi su questioni generali o astratte, che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o con l'oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 7 dicembre 2010, VEBIC, C-439/08, EU:C:2010:739, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
28 Nel caso di specie, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la questione se, per poter essere assoggettato esclusivamente alla legislazione stabilita a norma del regolamento n. 883/2004, nella fattispecie alla legislazione lussemburghese, successivamente al 1° maggio 2010, il sig. V dovesse o meno presentare una domanda ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento medesimo e, in caso di risposta affermativa, la questione di quali siano le conseguenze della presentazione di una siffatta domanda diversi anni dopo detta data, incidono indubbiamente sulla soluzione della controversia oggetto del procedimento principale. La risposta a tali questioni ha, infatti, un impatto diretto sulla determinazione del numero di anni rispetto ai quali le autorità belghe sarebbero legittimate a chiedere al sig. V il pagamento di contributi.
29 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

30 Alla luce delle precisazioni fornite dal giudice del rinvio a seguito della domanda di chiarimenti della Corte, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che una persona che, alla data di applicazione di tale regolamento, esercitava un'attività lavorativa subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi contemporaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri conformemente al titolo II del regolamento n. 1408/71, doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, presentare una domanda espressa in tal senso.
31 A tale riguardo occorre ricordare che l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 prevede, a favore di una persona che, in conseguenza di tale regolamento, è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta a norma del titolo II del regolamento n. 1408/71, il mantenimento di quest'ultimo regime per un certo periodo, dopo la data di applicazione del regolamento n. 883/2004, purché la situazione rimanga invariata.
32 Detta disposizione si applica quindi, in primo luogo, a condizione che la legislazione applicabile sia tale in forza del titolo II del regolamento n. 1408/71 e, in secondo luogo, a condizione che la situazione sia rimasta invariata (sentenza dell'11 aprile 2013, Jeltes e a., C-443/11, EU:C:2013:224, punto 50).
33 Per quanto riguarda la prima di queste due condizioni, è pacifico che, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, la situazione del sig. V rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, che figura nel titolo II di quest'ultimo. Occorre constatare, tuttavia, che l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 non disciplina espressamente situazioni come quelle di cui all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nelle quali la legislazione in materia di sicurezza sociale di due Stati membri è simultaneamente applicabile e, in conseguenza del regolamento n. 883/2004, una sola di queste due legislazioni resta applicabile.
34 Si pone pertanto la questione se tale circostanza osti a che una persona che si trovi nella situazione del sig. V rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.
35 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 34).
36 Per quanto riguarda il suo tenore letterale, l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, che è una disposizione transitoria, riguarda il caso di una persona che, in conseguenza del regolamento n. 883/2004, «è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento [n. 1408/71]».
37 Dalla formulazione di tale disposizione sembra quindi emergere, dato che l'aggettivo «diverso» accompagna la parola «Stato», che il legislatore dell'Unione si riferisca alla situazione in cui l'applicazione della legislazione di uno Stato membro subentri all'applicazione della legislazione di un altro Stato membro.
38 Pertanto, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, la prima parte di frase sembra riferirsi unicamente a situazioni nelle quali, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso dallo Stato alla cui legislazione essa era soggetta in precedenza.
39 Per contro, una persona che, nella vigenza del regolamento n. 1408/71, era soggetta all'applicazione simultanea delle legislazioni di due Stati membri, in forza del regolamento n. 883/2004, da un lato, continuerebbe ad essere soggetta alla legislazione di uno di questi due Stati membri, e, dall'altro, vedrebbe la sua situazione mutare unicamente in quanto la legislazione dell'altro Stato membro non le sarà più applicabile.
40 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, occorre rilevare che, al momento dell'estensione del regolamento n. 1408/71 ai lavoratori autonomi, è stato inserito in tale regolamento l'articolo 14 quater, al fine di prevedere un'eccezione alla regola dell'unicità della legislazione applicabile, nell'ipotesi di una persona che esercitasse simultaneamente un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro. Nei casi menzionati nell'allegato VII del regolamento n. 1408/71, tale persona era quindi soggetta alla legislazione di ciascuno di tali due Stati membri.
41 Come già rilevato dalla Corte, ai sensi dei considerando 4 e 45 del regolamento n. 883/2004, lo scopo di quest'ultimo è coordinare i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, onde garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone. Tale regolamento ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento n. 1408/71, mantenendo lo stesso obiettivo di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 31).
42 L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 riafferma il principio dell'unicità della legislazione applicabile, in virtù del quale le persone cui tale regolamento è applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Tale principio mira così a evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e a sopprimere le disparità di trattamento che, per le persone che si spostano all'interno dell'Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2006, Piatkowski, C-493/04, EU:C:2006:167, punto 21).
43 Conformemente al principio dell'unicità della legislazione applicabile, l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata.
44 Peraltro, si deve constatare, come l'avvocato generale ha sottolineato al paragrafo 35 delle sue conclusioni, che il regolamento n. 883/2004 ha provveduto ad eliminare tutte le eccezioni al principio di unicità della legislazione applicabile previste nel regolamento n. 1408/71.
45 In tali circostanze, un'interpretazione dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, che tiene conto del contesto in cui tale disposizione si inserisce, non può favorire la perpetuazione del regime derogatorio che prevede una doppia affiliazione, la quale non sarebbe coerente con il sistema istituito da tale regolamento fondato sul principio dell'unicità della legislazione nazionale applicabile.
46 Allo stesso modo, per quanto attiene allo scopo dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come indica l'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, e come risulta dalla guida pratica per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera, esso è stato identificato nell'intento di evitare numerosi cambiamenti di legislazione applicabile nel passaggio al regolamento n. 883/2004 e di consentire alla persona interessata una « transizione morbida », quanto alla legislazione applicabile, in caso di differenze tra la legislazione applicabile secondo il regolamento n. 1408/71 e la legislazione applicabile secondo le disposizioni del regolamento n. 883/2004.
47 Mediante tale disposizione transitoria, il legislatore dell'Unione ha quindi voluto garantire ai lavoratori un periodo di adeguamento necessario, in particolare per consentire loro di acquisire conoscenza della legislazione di un altro Stato membro che per essi sarebbe nuova.
48 Orbene, dal punto 39 della presente sentenza risulta che, in una situazione in cui una persona era soggetta, nella vigenza del regolamento n. 1408/71, simultaneamente alle legislazioni di due Stati membri, l'applicazione del regolamento n. 883/2004 non conduce all'applicazione al lavoratore di una legislazione di un altro Stato membro, che sarebbe quindi nuova, ma comporta soltanto un cambiamento della sua situazione a causa della cessazione dell'applicazione, per quanto lo riguarda, della legislazione di uno dei due Stati membri alla quale era fino ad allora soggetto.
49 Alla luce di quanto precede, e senza che sia necessario esaminare la seconda condizione menzionata al punto 32 della presente sentenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 non è applicabile a una situazione, come quella del sig. V che, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, era soggetta, ai sensi dell'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, contemporaneamente alla legislazione di due Stati membri.
50 Da ciò discende che, a decorrere dal 1° maggio 2010, per essere assoggettata esclusivamente alla legge stabilita dal regolamento n. 883/2004, vale a dire, in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento medesimo, alla legge lussemburghese, una persona che si trovi in una situazione come quella di cui al procedimento principale non è tenuta a presentare la domanda di cui all'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.
51 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione che l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi simultaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri, non doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, presentare una domanda espressa in tal senso.
52 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro, essendo quindi simultaneamente assoggettata alle legislazioni applicabili in materia di sicurezza sociale di tali due Stati membri, non doveva, per essere soggetta alla legislazione applicabile in forza del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, presentare una domanda espressa in tal senso.
Avv. Antonino Sugamele

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