L'arbitro di calcio e la responsabilità contabile. Giurisdizione della Corte dei Conti.-
SENTENZA
sul ricorso 12283-2016 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, via del
Gesù n. 62, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO VISONE, che lo
rappresenta e difende;
- ricorrente -
D. P., elettivamente domiciliato in ROMA, Via del Gesù n.
62, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO VISONE, che lo
rappresenta e difende;
- ricorrente successivo -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, via Baiamonti n. 25;
- con troricorrente -
nonché contro G.E:;
- intimato -
avverso la sentenza n. 597/2015 della CORTE DEI CONTI - TERZA
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - depositata il
12/11/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/02/2018 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto di entrambi
i ricorsi;
udito l'avvocato Lodovico Visone.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza n. 597 del 2015, depositata il 12 novembre
2015, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale
d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
condannato, in solido, S.M. e P.D., nelle
rispettive qualità di arbitro di calcio iscritto all'AIA (Associazione
Italiana Arbitri) e di commissario della CAN D (Commissione Arbitri
Nazionale per le partite di serie D), al risarcimento in favore del CONI
Ric. 2016 n. 12283 sez. SU - ud. 13-02-2018
del danno erariale determinato in C. 271.677,07, in relazione alla
partita giocata il 14)giugno 1997 tra il Rieti e il Pomezia, il cui risultato
rientrava tra quelli rilevanti per il concorso pronostici "Totogol".
1.2. Il giudice d'appello ha premesso, in sintesi, che il danno era
derivato dal fatto che, nonostante la partita fosse stata sospesa
dall'arbitro M. nei minuti finali a seguito della quinta espulsione
di un calciatore del Pomezia (e ciò a norma di regolamento, che
prevede un minimo di sette giocatori per squadra), il risultato
considerato ai fini della combinazione vincente del predetto concorso
pronostici era stato quello di 1 a O in favore del Rieti (punteggio in
atto al momento della sospensione), in base a un secondo referto
arbitrale inviato dal M., su impulso del D., nel quale l'ultima
espulsione era stata collocata temporalmente a partita già conclusa.
Una volta accertato dalla Corte federale della FIGC che la partita
era stata invece sospesa, il CONI aveva provveduto a risarcire, per un
totale di circa un miliardo e mezzo di lire, tutti quei partecipanti al
concorso "Totogol" che avevano presentato ricorso, essendo
interessati a far valere l'avvenuta sospensione della gara ed il
conseguente diverso risultato convenzionalmente previsto in tal caso
dal regolamento del concorso, cioè lo stesso della prima partita tra
quelle in elenco nella relativa giornata (nella specie, 2 a 2).
1.3. La Corte ha osservato, in primo luogo, per quanto qui ancora
rileva, che nessuno degli appellanti aveva formulato riserva d'appello
- né proposto appello immediato - nei confronti della sentenza non
definitiva con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la
propria competenza territoriale (e sospeso il giudizio in attesa
dell'esito del processo penale a carico del M.), così affermando
implicitamente l'esistenza della giurisdizione contabile (poi
espressamente dichiarata nella sentenza appellata), con formazione
del giudicato implicito sul punto.
Ha poi aggiunto, nel merito, che la giurisdizione contabile va
Ric. 2016 n. 12283 sez. SU - ud. 13-02-2018
rinvenuta essenzialmente in relazione al fatto che la condotta ascritta
agli appellanti «ineriva la gestione di un concorso pronostici da parte
del CONI, ossia un'attività che traeva con sé l'uso di risorse
pubbliche: circostanza della quale gli appellanti, pur non rivestendo la
qualità di pubblici ufficiali, erano senz'altro consapevoli nel momento
in cui perpetrarono le condotte illecite».
2. Avverso la sentenza S. M. e P.D.
propongono distinti ricorsi per cassazione, ai quali resiste con
controricorsi il Procuratore generale presso la Corte dei conti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo dei due ricorsi (aventi contenuto
sostanzialmente identico e dei quali quello del M., notificato
per primo, assume natura ed effetti di ricorso principale e quello del
D., indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto in
via autonoma, si converte in ricorso incidentale), è denunciata la
violazione degli artt. 103, secondo comma, Cost. - in relazione all'art.
111, ottavo comma, Cost. -, 362 cod. proc. civ. e 1, quarto comma,
della legge n. 20 del 1994: è oggetto di censura la sentenza
impugnata là dove il giudice
a quo ha ritenuto che si fosse formato il
giudicato implicito sulla giurisdizione, in mancanza di formulazione di
riserva di appello (o di proposizione di appello immediato) nei
confronti della pronuncia non definitiva con la quale il giudice di primo
grado aveva dichiarato la propria competenza territoriale.
1.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione
delle medesime norme sopra indicate, lamentano, nel merito,
l'erroneità dell'affermazione della giurisdizione del giudice contabile.
Osservano, in sintesi, che non solo l'arbitro non riveste la qualifica
di pubblico ufficiale, ma che, al fine della configurabilità della
responsabilità contabile, sicuramente manca, nella fattispecie, alcuna
relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico che ha
subito il danno: e ciò pur nell'accezione più lata di rapporto di
Ric. 2016 n. 12283 sez. SU - ud. 13-02-2018
servizio, atteso che l'arbitro è soggetto estraneo alla struttura
organizzativa della P.A. e si trova ad operare, rispetto alla "gestione
pronostici", nel quadro di un mero ed occasionale rapporto libero
professionale svolto per altre precipue finalità, con conseguente
evidente difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Col terzo motivo, infine, la censura viene riproposta sotto il profilo
del difetto di motivazione.
2.1. A fronte di una duplice ratio relativa alla giurisdizione,
contenuta nella sentenza impugnata, il collegio ritiene di esaminare il
secondo motivo di ricorso, che investe il fondo della questione di
giurisdizione.
2.2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di
queste sezioni unite quello in virtù del quale è idonea a radicare la
responsabilità contabile l'esistenza di una relazione funzionale tra
l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale - che ben può
essere un soggetto privato - e l'ente pubblico danneggiato; e tale
relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto
organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in
senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga
investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello
svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte
in cui fra il soggetto danneggiante e l'amministrazione o l'ente
pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d'impiego
in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una
relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l'attività
svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché
temporaneamente e anche in via di fatto, nell'apparato organizzativo
e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo
compartecipe dell'operato del secondo (cfr., nei sensi anzidetti, tra
altre, Cass., Sez. U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229;
Ric. 2016 n. 12283 sez. SU - ud. 13-02-2018
16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663).
2.3. Sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente
ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti i requisiti per la
configurazione della loro responsabilità contabile in ordine al danno
economico subito dal CONI nella vicenda in esame.
2.4. L'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale; è associato all'AIA
(Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC
(Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità
giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato
olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico).
Quel che essenzialmente rileva, ai fini che qui interessano, è che
l'arbitro, nell'esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è
cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto
svolgimento nell'osservanza del regolamento di gioco.
La compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un
elemento fondamentale, in quanto è l'atto ufficiale che contiene il
resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le
relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle
connesse vincite.
Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti,
che l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e
finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo,
nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei
concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di
risorse pubbliche: sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e
quella compartecipazione con l'ente pubblico sopra indicate, idonee a
configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la
giurisdizione della Corte dei conti.
3.
Il motivo è, pertanto, infondato; resta assorbita ogni altra
censura.
4.
I ricorsi vanno, in conclusione, rigettati.
5. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità
di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la
Corte dei conti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2018.
Il consigliere estensore
Il Presidente
(Giovanni Mammone)
10-01-2019 23:41
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