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Sentenza

Si può postare su Youtube un interrogatorio di Polizia?
Si può postare su Youtube un interrogatorio di Polizia?
Avvocato Generale CGUE, conclusioni 27 settembre 2018, causa C-345/17 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE – Registrazione e pubblicazione su siti Internet di un video in cui compaiono agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni presso un commissariato di polizia – Trattamento dei dati personali e libertà di espressione – Articolo 9 della direttiva 95/46/CE»

1. Il presente rinvio pregiudiziale sollevato dalla Latvijas Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), concerne la registrazione e la pubblicazione su siti Internet di un video in cui compaiono agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni presso un commissariato di polizia. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e all'interpretazione dell'esenzione di cui all'articolo 9 della stessa (in prosieguo: l'«eccezione per scopi giornalistici»).

Normativa dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

2. Il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare della persona è tutelato dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (3). Ai sensi dell'articolo 8, «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica». Ai sensi dell'articolo 11, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche (4).
3. L'articolo 52, paragrafo 3, prevede che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli previsti da tale convenzione.
 Direttiva 95/46
4. Nel preambolo della direttiva 95/46 sono elencati i seguenti obiettivi:
«deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;
(…)
la direttiva [95/46] dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;
(…)
nel campo d'applicazione della direttiva [95/46] non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d'applicazione del diritto [dell'Unione];
(…) per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività giornalistica o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l'articolo 9;
(…)
il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo, deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della [direttiva 95/46] ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della [CEDU]; (…) pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento di dati (…)» (5).
5. L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46 prevede che gli Stati membri «garantiscono (…) la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».
6. L'articolo 2 contempla le seguenti definizioni:
«a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
(…)
d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali (…)».
7. Ai sensi del suo articolo 3, la direttiva 95/46 si applica:
«1. (…) al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. [La direttiva 95/46] non si [applica] ai trattamenti di dati personali:
– effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto [dell'Unione], come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
– effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».
8. Il capo II è rubricato «Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali». Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a prevedere che i dati personali siano trattati in conformità alle condizioni cumulative ivi elencate. All'interno di tale elenco si prevede che i dati possano essere rilevati unicamente per finalità determinate, esplicite e legittime (6). L'articolo 6, paragrafo 2, stabilisce che il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
9. L'articolo 7 enuncia taluni principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati. Essi prevedono, fra l'altro, che il trattamento sia necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali della persona o delle persone interessate, tutelati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (7).
10. Ai sensi dell'articolo 9, rubricato «Trattamento di dati personali e libertà d'espressione» (e facente parte del capo II della direttiva 95/46), «Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del [capo II] e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione».
11. L'articolo 13 prevede che gli Stati membri possano adottare disposizioni intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti, fra l'altro, dall'articolo 6, paragrafo 1, qualora tale restrizione sia necessaria per la salvaguardia di determinati interessi, fra i quali la sicurezza dello Stato, la difesa o la pubblica sicurezza.
 Normativa nazionale
12. Il giudice del rinvio afferma che l'obiettivo della legge lettone di cui trattasi è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati delle persone fisiche. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del Fizisko personu datu aizsardzības likums (legge sulla protezione dei dati personali), le disposizioni nazionali non si applicano al trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per uso personale o domestico e allorché, inoltre, i dati personali non vengano divulgati a terzi.
13. In conformità a tale legge, per «dati personali» si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Il trattamento di dati personali è definito come qualsiasi operazione applicata a dati personali, compresa la raccolta, la registrazione, l'introduzione, la conservazione, l'organizzazione, la modifica, l'utilizzo, la comunicazione, la trasmissione e la diffusione, il congelamento o la cancellazione degli stessi.
14. L'articolo 5 della legge sulla protezione dei dati personali prevede un'eccezione alle regole stabilite in tale normativa, allorché i dati personali siano trattati a scopi giornalistici, in conformità con la Par presi un citiem masu informacijas lidzekliem (legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa) o a scopi di espressione artistica o letteraria.
 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
15. Il sig. Buivids (ai presenti fini, in prosieguo; il «responsabile del trattamento») ha realizzato una registrazione video presso i locali di un commissariato della polizia lettone. La registrazione riguardava una dichiarazione da lui rilasciata alla polizia nel contesto di un procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti (8). In tale registrazione, è possibile vedere i locali della polizia e diversi agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni. Oggetto della registrazione è la conversazione del sig. Buivids con gli agenti di polizia, mentre questi espletavano talune funzioni amministrative: si possono sentire le voci del sig. Buivids e degli agenti di polizia interessati, nonché la voce della persona che lo aveva accompagnato al commissariato di polizia. Il sig. Buivids ha pubblicato la relativa registrazione video sul sito Internet www.youtube.com.
16. Con decisione in data 30 agosto 2013, la Data valsts inspecija (Agenzia lettone per la protezione dei dati) ha dichiarato che il sig. Buivids aveva violato le pertinenti norme nazionali (articolo 8, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei dati personali), in quanto non aveva informato gli agenti di polizia (le persone interessate), in conformità con tali disposizioni, della finalità della registrazione. Egli non aveva neppure fornito all'Agenzia lettone per la protezione dei dati alcuna informazione in merito alla finalità delle riprese e della pubblicazione del video su un sito Internet, in modo da dimostrare che il suo obiettivo nel registrare e pubblicare il video soddisfaceva le condizioni previste dalle pertinenti norme nazionali. Di conseguenza, l'Agenzia per la protezione dei dati ha ordinato al sig. Buivids di rimuovere il video in questione dal sito YouTube e da altri siti Internet sui quali era stato pubblicato.
17. Il sig. Buivids ha proposto ricorso presso l'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale), che ha respinto le sue richieste. In seguito, il sig. Buivids ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della decisione del 30 agosto 2013 e che gli fosse risarcito il danno da lui subito in conseguenza di quest'ultima. A sostegno del suo ricorso, il sig. Buivids ha sostenuto che, attraverso la sua registrazione video, aveva voluto richiamare l'attenzione della società su ciò che, a suo parere, costituiva una condotta illecita da parte della polizia. Nessun elemento dll'ordinanza di rinvio indica che il sig. Buivids abbia indicato gli atti costitutivi della presunta condotta illecita.
18. L'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto le richieste del sig. Buivids per i seguenti motivi. In primo luogo, ha constatato che le persone interessate erano identificabili nelle riprese del sig. Buivids. In secondo luogo, ha ritenuto che il sig. Buivids non avesse effettuato la registrazione a scopi giornalistici, in conformità alla normativa lettone. Avendo realizzato una registrazione di agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni presso il luogo di lavoro, senza informare tali agenti della finalità specifica del trattamento dei loro dati personali, il sig. Buivids aveva violato l'articolo 5 della legge sulla protezione dei dati personali, nonché l'articolo 8, paragrafo 1, di tale legge. In terzo luogo, l'Agenzia nazionale per la protezione dei dati aveva ordinato al sig. Buivids di rimuovere il video dai siti Internet sui quali era stato pubblicato, dal momento che egli aveva effettuato un trattamento di dati illegittimo. Tale ordine era legittimo e proporzionato. Infine, non sussisteva alcun palese conflitto fra il diritto del sig. Buivids alla libertà di espressione e il diritto alla vita privata delle persone interessate, in quanto il sig. Buivids non aveva indicato la finalità per la quale aveva pubblicato il video. Inoltre, nel video non si mostravano al pubblico notizie di attualità, né alcuna condotta illecita degli agenti di polizia.
19. Il sig. Buivids ha proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Quest'ultimo osserva che il caso del sig. Buivids riguarda un'unica registrazione video di agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di rappresentanti della pubblica autorità. Non è chiaro se le azioni del sig. Buivids rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46 e se l'eccezione per scopi giornalistici di cui all'articolo 9 di detta direttiva sia applicabile all'espressione di un'opinione personale relativa all'attività della polizia e alla diffusione di una registrazione video che mostra agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni sul sito Internet www.youtube.com. Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede chiarimenti a questa Corte in merito alle seguenti questioni:
«1) Se rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46 attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.
2) Se la direttiva 95/46 debba essere interpretata nel senso che le attività di cui sopra possano essere considerate come un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva».
20. Il sig. Buivids, i governi austriaco, ceco, italiano, lettone, polacco e portoghese nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Il sig. Buivids, il governo lettone e la Commissione hanno partecipato all'udienza del 21 giugno 2018, insieme al governo svedese, che non aveva presentato osservazioni scritte.
 Sulla prima questione
21. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una persona che effettui una registrazione video di agenti di polizia durante l'esercizio delle loro funzioni e successivamente pubblichi il video di tale registrazione su un sito Internet, quale YouTube, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46.
22. Il sig. Buivids, la Repubblica ceca, l'Italia, la Polonia, il Portogallo e la Commissione sostengono che tali azioni rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46. L'Austria e la Lettonia sostengono il contrario.
23. Mi sembra che, in effetti, attività come quelle compiute dal sig. Buivids rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46.
24. Una registrazione video di agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni effettuata presso i locali della polizia è ricompresa nella formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, in quanto costituisce un trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato. La Corte ha già dichiarato che, conformemente all'articolo 2, lettera a), di tale direttiva, i «dati personali» comprendono l'immagine di una persona registrata da una telecamera (9). Discende dall'articolo 2, lettera b), che una registrazione video costituisce, in linea di principio, un «trattamento di dati personali» in quanto rientra nella nozione di «qualsiasi operazione o insieme di operazioni (…) applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, (…) la conservazione» (10). La Corte ha già dichiarato che l'operazione consistente nel caricare su una pagina Internet dati personali costituisce un trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 (11).
25. Pertanto, la pubblicazione di una siffatta registrazione video su un sito Internet rientra chiaramente nella nozione di «trattamento» di dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46 (12).
26. La mia interpretazione dell'articolo 2, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, è corente con gli obiettivi della direttiva 95/46, ai sensi dei quali la stessa dovrebbe applicarsi, tra l'altro, alla registrazione, alla conservazione e alla comunicazione di dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche (13). Mentre il considerando 16 indica che nell'ambito di applicazione della direttiva non rientra il trattamento di suoni e immagini effettuato dallo Stato e «finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d'applicazione del diritto [dell'Unione]», risulta, a contrario, che il legislatore ha ritenuto che, in tutti gli altri casi, le registrazioni video dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46 (14).
27. L'Austria ritiene che attività come quelle compiute dal sig. Buivids non ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46. Essa sostiene che l'ordinanza di rinvio afferma che, secondo il diritto lettone, i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali esulano dall'ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita privata per quanto concerne il trattamento dei dati personali; ciò in quanto i funzionari nell'esercizio delle loro funzioni devono accettare il fatto che operano in modo pubblico e che le loro azioni possono essere oggetto di controllo.
28. Non posso accogliere tale controargomento.
29. Il testo della direttiva 95/46 non contiene alcuna eccezione esplicita che escluda i funzionari pubblici, come gli agenti di polizia, dal suo ambito di applicazione. Né i considerando menzionano un tale obiettivo.
30. Inoltre, la direttiva deve essere interpretata in modo coerente con i diritti fondamentali. In linea di principio, i funzionari pubblici godono della medesima tutela che spetta alle altre persone per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta) e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), emanazione del più generale diritto alla tutela della vita privata (15). Infatti, una diversa impostazione potrebbe produrre conseguenze negative, in quanto renderebbe i funzionari pubblici vulnerabili per quanto riguarda il loro diritto alla vita privata e potrebbe ostacolare l'assunzione e il mantenimento in servizio del personale nella sfera pubblica.
31. Inoltre, come statuito dalla Corte, l'espressione «vita privata» non deve essere interpretata in modo restrittivo e non vi è quindi alcuna ragione di principio per giustificare l'esclusione di attività di natura professionale (16).
32. La Lettonia sostiene che attività come quelle poste in essere dal sig. Buivids non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46 per quattro motivi. In primo luogo, da un'interpretazione letterale dell'articolo 3, paragrafo 1, discende che, affinché la direttiva 95/46 sia applicabile, i dati di cui trattasi devono essere contenuti in un archivio. Il giudice del rinvio riferisce che il sig. Buivids ha effettuato un'unica registrazione video. Le sue attività non possono quindi essere qualificate come organizzate o strutturate ai fini della collocazione in un archivio. In secondo luogo, l'articolo 3, paragrafo 1, deve essere interpretato in modo coerente con gli obiettivi della direttiva 95/46, che includono la tutela del diritto alla vita privata. Il nesso fra tale obiettivo, correttamente interpretato, e la pubblicazione di un'unica registrazione video su Internet è troppo debole. In terzo luogo, non è possibile identificare le persone che compaiono nella registrazione senza un notevole impegno. Tale registrazione, dunque, non contiene «informazion[i] concernent[i] una persona fisica identificata o identificabile» rientranti nella definizione di «dati personali» di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva. Infine, la presente causa si distingue dalla causa Lindqvist (17): in quest'ultima, era possibile accedere ai dati personali pubblicati su Internet inserendo un nominativo o altre informazioni in un motore di ricerca. La Lettonia aggiunge che, poiché l'ambito di applicazione della legge sulla protezione dei dati personali è più ampio di quello della direttiva 95/46, l'azione intrapresa dall'Agenzia per la protezione dei dati nei confronti del sig. Buivids sarebbe, ad ogni modo, giustificata.
33. Non condivido gli argomenti della Lettonia in merito all'ambito di applicazione della direttiva 95/46 per i motivi che esporrò di seguito.
34. Non interpreto il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 come il governo lettone. Il testo non afferma che, qualora i dati personali siano trattati con mezzi interamente o parzialmente automatizzati, tali dati debbano in aggiunta essere contenuti in un archivio affinché la direttiva 95/46 sia applicabile. Mi sembra, piuttosto, che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46 si applichi a ciascuna delle seguenti due situazioni: i) al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato e ii) ai dati che non sono oggetto di un trattamento automatizzato ma che sono contenuti (o sono destinati a figurare) in un archivio.
35. La tutela del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali è un obiettivo prioritario della direttiva 95/46. I diritti degli agenti di polizia che sono stati ripresi da sig. Buivids sono essenziali nella presente causa. In quanto persone interessate, essi sono identificabili e le informazioni che li riguardano sono state pubblicate. Sussiste quindi, prima facie, una chiara violazione dei loro diritti fondamentali tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta (18). È irrilevante il fatto che le informazioni pubblicate siano o meno sensibili o che le persone interessate abbiano subito o meno un qualsiasi pregiudizio (19).
36. La circostanza che sia difficile identificare le persone interessate non costituisce un criterio previsto dalla direttiva 95/46 e, pertanto, non può essere utilizzata per accertare se le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano soddisfatte. Analogamente, la direttiva 95/46 non esige, affinché una persona possa far valere la violazione dei suoi diritti alla protezione dei dati personali, che il trattamento di tali dati includa informazioni, quali nominativi o indirizzi, che permettano di effettuare una ricerca su Internet.
37. Per correttezza, aggiungo che, a mio avviso, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46 non si applica alla fattispecie. Tale disposizione stabilisce che la direttiva non si applica ai trattamenti di dati personali «effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto [dell'Unione] (…) e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (…) e le attività dello Stato in materia di diritto penale». Trattandosi di un'eccezione alle regole che disciplinano l'ambito di applicazione di tale direttiva, l'articolo 3, paragrafo 2, deve essere interpretato restrittivamente (20). Tutte le attività elencate a titolo esemplificativo sono attività proprie dello Stato o di autorità statali estranee ai settori di attività dei singoli. Esse sono intese a definire la portata dell'eccezione ivi prevista, di modo che detta eccezione si applica solo alle attività espressamente menzionate o che possono essere ascritte alla medesima categoria (ejusdem generis) (21).
38. Le azioni del sig. Buivids costituivano attività di una persona che esprimeva il proprio personale punto di vista. Pertanto, chiaramente, esse non rientrano nel primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46.
39. Per quanto riguarda il secondo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46, la Corte ha statuito che tale disposizione, interpretata facendo riferimento agli obiettivi espressi al considerando 12, relativo all'eccezione di cui trattasi, menziona, quali esempi di trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi. Ne discende che quest'ultima eccezione deve interpretarsi nel senso che comprende unicamente le attività effettuate nell'ambito della vita privata o familiare dei singoli (22).
40. Pertanto, analogamente, l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46, non è applicabile alle attività del sig. Buivids. La pubblicazione della registrazione video su Internet non rientrava nella sua vita privata o familiare. Al contrario, la pubblicazione ha comportato la messa a disposizione e l'accessibilità dei dati a un numero illimitato di persone.
41. Pertanto, ritengo che attività quali la ripresa e la registrazione di funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni presso i locali di lavoro e la successiva pubblicazione della registrazione video su Internet costituisce un trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46.
 Sulla seconda questione
42. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se operazioni come quelle effettuate dal sig. Buivids debbano ritenersi comprese nell'eccezione per scopi giornalistici di cui all'articolo 9 della direttiva 95/46.
43. Il giudice del rinvio precisa nella sua ordinanza di rinvio che se il sig. Buivids avesse effettuato e pubblicato la sua registrazione video a scopi giornalistici, in conformità alla disposizioni nazionali pertinenti, le sue attività sarebbero state sottratte alle regole di cui all'articolo 8 della legge sulla protezione dei dati personali, le quali esigono che il responsabile del trattamento informi la persona o le persone interessate delle finalità della registrazione video, secondo le modalità ivi previste.
44. A tale proposito, rilevo che gli Stati membri devono, in sede di recepimento di direttive quali la direttiva 95/46, fare in modo di garantire che le norme nazionali siano interpretate in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Inoltre, nell'implementare le misure nazionali di recepimento delle direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche assicurarsi di non adottare un'interpretazione delle norme nazionali confliggente con tali diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio di proporzionalità (23).
45. La Corte ha già dichiarato che l'articolo 9 deve essere interpretato alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 95/46 e del sistema da essa istituito (24). L'articolo 1 chiarisce che tali obiettivi comprendono la garanzia della libera circolazione dei dati personali, così come la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali. L'articolo 9 della direttiva stabilisce in che modo questi due obiettivi devono essere conciliati. L'obbligo di conseguire il necessario equilibrio è posto in capo agli Stati membri (25).
46. I lavori preparatori della direttiva 95/46 indicano che l'eccezione per scopi giornalistici deve applicarsi in modo restrittivo. Il testo attuale dell'articolo 9 della direttiva 95/46 non era previsto nella proposta originale della Commissione (26). Esso è stato inserito quasi cinque anni dopo la proposta iniziale, all'esito delle modifiche proposte dal Parlamento europeo al fine di chiarire che gli Stati membri dovrebbero prevedere esenzioni o deroghe solo nella misura in cui si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione (27).
47. L'articolo 9 può essere suddiviso in due parti. Ai sensi della prima parte, gli Stati membri sono abilitati a prevedere esenzioni o deroghe, tra l'altro, alle norme generali in materia di liceità del trattamento dei dati personali, come quelle di cui agli articoli 6 e 7 di tale direttiva. La seconda parte sottolinea che tali esenzioni o deroghe possono essere concesse per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici e solo nella misura necessaria per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione (28).
48. La Corte ha già chiarito che, nell'ambito del diritto alla libertà di espressione, la nozione di «scopi giornalistici» deve essere interpretata in senso ampio (29); essa ha inoltre indicato una serie di criteri che devono essere presi in considerazione. In primo luogo, il giornalismo non è confinato alle imprese operanti nel settore dei mezzi di informazione: piuttosto, esso si riferisce a qualsiasi persona che si dedichi a tale attività. In secondo luogo, il fatto che il giornalismo di cui trattasi generi un lucro non costituisce un elemento decisivo. In terzo luogo, i mezzi di comunicazione mutano e si evolvono: pertanto, il fatto che i dati siano trattati e trasmessi attraverso mezzi convenzionali, o persino antiquati (quali la carta stampata o le onde radio) o che siano trattati con metodi più moderni (come il caricamento di dati su Internet), non è un fattore decisivo. Infine, alla luce di tali criteri, possono essere qualificate come «attività giornalistiche» le attività il cui obiettivo è la divulgazione presso il pubblico di informazioni, opinioni o idee (30).
49. Occorre chiedersi se attività individuali come quelle compiute dal sig. Buivids rientrino nella nozione di «scopi giornalistici» di cui all'articolo 9 della direttiva 95/46.
50. Il sig. Buivids, sostenuto dai governi portoghese e svedese, sostiene che le sue azioni possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 e che egli è escluso dalle disposizioni del capo II di tale direttiva. La Repubblica ceca e la Polonia obiettano che l'articolo 9 non trova applicazione nel caso di specie. L'Austria, l'Italia e la Commissione sostengono che la valutazione circa l'applicabilità dell'eccezione giornalistica spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale. La Lettonia sostiene che, sebbene le azioni del sig. Buivids non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 95/46, si applicano le pertinenti norme nazionali.
51. Gli obiettivi della divulgazione in esame sono chiaramente questioni di fatto sulle quali non spetta a questa Corte pronunciarsi. Ciò premesso, nell'interpretare l'articolo 9 della direttiva 95/46, la Corte dovrebbe fornire al giudice del rinvio gli elementi necessari per compiere tale valutazione. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte di Strasburgo») relativa all'interpretazione delle corrispondenti disposizioni della CEDU (articoli 8 e 10) fornisce alcuni utili punti di riferimento.
52. Nell'interpretare l'articolo 10 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha statuito che le «attività espressive generate da utenti su Internet creano una piattaforma senza precedenti per l'esercizio della libertà di espressione» e che la pubblicazione di notizie e commenti su un sito Internet costituisce attività giornalistica (31). Tale Corte ha ripetutamente riconosciuto il ruolo cruciale dei mezzi di comunicazione di massa nell'agevolare e promuovere il diritto del pubblico a ricevere e diffondere informazioni e idee (32). Essa ha altresì riconosciuto che la funzione di creare varie «piattaforme di dibattito pubblico non si limita alla stampa [tradizionale] (…). Tenuto conto dell'importante ruolo svolto da Internet nel migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni e la diffusione delle stesse (…) la funzione dei blogger e degli utenti più conosciuti delle reti sociali potrebbe anche essere assimilata al [ruolo] di “guardiani pubblici [public watchdogs]” per quanto riguarda la tutela offerta dall'articolo 10 della [CEDU]» (33).
53. Pertanto, mi sembra chiaro che si possa ritenere che una persona che si dedichi a ciò che è stato definito «giornalismo partecipativo [citizens' journalism]», raccogliendo e diffondendo informazioni al fine di divulgare pubblicamente informazioni, opinioni o idee, effettui un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell'articolo 9 (34).
54. Pertanto, non sono d'accordo con la posizione espressa dalla Repubblica ceca e dal Portogallo, nella misura in cui sostengono che il giornalismo implica sempre e necessariamente un certo grado di formalismo, nonché procedure professionali o di controllo. Anche se ciò può essere stato genericamente vero nel passato, il progresso tecnologico e i cambiamenti delle abitudini sociali rendono attualmente impossibile ridurre la nozione di giornalismo a quella di una professione regolamentata (35).
55. Tuttavia, da ciò non discende affatto che qualsiasi divulgazione di informazioni relative a un soggetto identificabile, effettuata da una persona mediante la pubblicazione di materiale su Internet, possa essere considerata giornalismo e quindi rientri nell'eccezione prevista dall'articolo 9 della direttiva 95/46. Tale disposizione è categorica nel prevedere che l'esenzione per scopi giornalistici si applica solo nella misura necessaria a conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione, e che il trattamento dei dati deve essere effettuato esclusivamente a scopi giornalistici.
56. Occorre dunque chiedersi dove debba essere tracciata la linea di demarcazione.
57. In questa sede, ricordo che l'articolo 9 della direttiva 95/46 impone l'obbligo di trovare il giusto equilibrio tra i due diritti fondamentali confliggenti – tutela della vita privata e libertà di espressione – interamente in capo agli Stati membri. Tuttavia, la Corte può e dovrebbe fornire gli orientamenti necessari ad assicurare la corretta e uniforme applicazione, sotto il controllo dei giudici nazionali, dei principi fissati dal legislatore dell'Unione. Ritengo che il seguente approccio possa essere d'aiuto.
58. In primo luogo, in ogni caso, il giudice nazionale dovrebbe verificare se i dati trattati contengano elementi sostanziali tali da configurarsi come una «divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee» conformemente al criterio sancito nella sentenza Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (36). L'ordinanza di rinvio non contiene nel presente caso elementi sufficienti affinché questa Corte possa stabilire se il video del sig. Buivids soddisfi tale criterio e spetta ai giudici nazionali effettuare i necessari ulteriori accertamenti di fatto (37). In assenza di tali elementi sostanziali necessari, il video non rientrerebbe in alcun caso nell'eccezione per scopi giornalistici di cui all'articolo 9 della direttiva.
59. In secondo luogo, il giudice nazionale deve accertare se il trattamento dei dati in questione sia stato effettuato esclusivamente a scopi giornalistici. L'ordinanza di rinvio indica che il sig. Buivids non ha precisato il suo obiettivo nell'effettuare e pubblicare la registrazione video. Tuttavia, è stato suggerito nel corso dell'udienza dinanzi a questa Corte che egli potrebbe aver inteso far luce su comportamenti illeciti della polizia (un esempio classico di buon giornalismo, nell'interesse del pubblico). Ancora una volta, spetta al giudice nazionale, in quanto unico giudice dei fatti, stabilire se sia stato questo l'obiettivo del sig. Buivids e se si sia trattato del suo unico scopo. La presenza di altri elementi (quali la convinzione dell'esistenza di un diritto intrinseco a filmare e pubblicare video della polizia per il solo fatto che si tratta di funzionari pubblici, oppure semplice voyeurismo) significherebbe che il criterio del trattamento effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» non è soddisfatto. Di conseguenza, l'esenzione di cui all'articolo 9 non troverebbe applicazione.
60. In terzo luogo, il giudice nazionale dovrà occuparsi della condizione ai sensi della quale le esenzioni, di cui all'articolo 9, alle disposizioni generali della direttiva che tutelano i dati personali sono ammissibili «solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione» (il corsivo è mio). La giurisprudenza costante della Corte sottolinea che le deroghe e le restrizioni del diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall'articolo 8 della Carta, devono applicarsi solo nella misura strettamente necessaria e devono essere interpretate in senso restrittivo (38).
61. Non esiste una disposizione equivalente all'articolo 8 della Carta (protezione dei dati di carattere personale) nella CEDU. Nella sua giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha assimilato tale diritto fondamentale al diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della CEDU, trattandolo come un'espressione più specifica del diritto al rispetto della vita privata per quanto riguarda il trattamento di dati personali (39). Pertanto, la giurisprudenza di tale Corte concernente il bilanciamento degli articoli 8 e 10 della CEDU fornisce un quadro per conciliare il diritto fondamentale alla riservatezza dei dati personali e la libertà di espressione: trattasi del compito imposto dall'articolo 9 della direttiva 95/46.
62. In relazione al bilanciamento che le autorità nazionali (e, successivamente, i giudici nazionali) sono chiamate a compiere al fine di conciliare questi due diritti, la Corte di Strasburgo ha stabilito che, in linea di principio, i diritti di cui agli articoli 8 e 10 della CEDU, meritano uguale rispetto (40). Ad oggi, i passi necessari sono stati enucleati come segue: i) esaminare il contributo a un dibattito di interesse pubblico; ii) valutare il grado di notorietà della persona interessata; iii) tenere conto dell'oggetto della pubblicazione; iv) esaminare la condotta anteriore della persona interessata; v) verificare il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e (vi) tenere conto delle circostanze in cui le informazioni sono state ottenute.
63. Nell'accertare se una pubblicazione che divulghi elementi di vita privata riguardi anche una questione di interesse pubblico, tale Corte ha tenuto conto dell'importanza della questione per il pubblico e della natura delle informazioni divulgate. Inoltre, l'interesse pubblico concerne, di norma, questioni che incidono sul pubblico in misura tale suscitare un legittimo interesse, attirando la sua attenzione, o che lo riguardano in modo significativo, in particolare in quanto si ripercuotono sul benessere dei cittadini o sulla vita della comunità (41). La Corte di Strasburgo ha statuito che il rischio di danni derivanti da contenuti e comunicazioni su Internet all'esercizio e al godimento dei diritti umani e delle libertà, in particolare del diritto al rispetto della vita privata, è certamente maggiore di quello rappresentato dal giornalismo che utilizza tecnologie più antiquate, come la carta stampata (42).
64. Nel caso di specie, le informazioni presentate alla Corte nell'ordinanza di rinvio sono sommarie. Il giudice del rinvio afferma che la registrazione video del sig. Buivids non mostra alcuna notizia di attualità, né una condotta illegittima da parte della polizia; né suggerisce che alcuno degli agenti di polizia identificati nel video sia una personalità pubblica distinta. Non è fornita alcuna informazione quanto alla condotta anteriore delle persone interessate. Consta che l'oggetto del video è esclusivamente il fatto che il sig. Buivids si trovava nei locali della polizia a causa di un procedimento amministrativo che lo riguardava. Il sig. Buivids ha effettuato la registrazione video in modo palese, ma non ha informato le persone interessate (gli agenti di polizia) della finalità specifica delle riprese. In udienza, egli ha confermato di non aver ottenuto il loro esplicito consenso, né per le riprese, né per la successiva pubblicazione su Internet.
65. È chiaro che, pubblicando la sua registrazione video su un sito Internet, il sig. Buivids ha violato il diritto fondamentale al rispetto della vita privata delle persone interessate. Egli non ha preso alcun provvedimento per ridurre l'entità di tale violazione, ad esempio, offuscando o oscurando i loro visi o dissimulando la loro voce prima di pubblicare il video.
66. Sulla base delle limitate informazioni a disposizione di questa Corte, mi sembra probabile che non siano soddisfatti i criteri, precedentemente enucleati, atti a valutare se, in un caso particolare, il diritto alla libertà di informazione debba prevalere sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Sottolineo, tuttavia, che è compito del giudice nazionale completare il processo di raccolta dei necessari elementi di fatto e, su tale base, formulare una valutazione definitiva nel caso di specie.
67. Per ragioni di completezza, intendo altresì affrontare un argomento sollevato dalla Repubblica ceca, secondo cui le attività di trattamento dei dati effettuate dal sig. Buivids sono rese legittime dall'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46. Tale disposizione prevede un elenco esaustivo e tassativo di casi in cui il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito (43), purché tali attività rispettino, in primo luogo, i principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all'articolo 6 della direttiva.
68. Ai sensi dell'articolo 7, lettera f), il trattamento soddisfa i requisiti di legittimità qualora sia necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento (in questo caso, il sig. Buivids) oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 95/46. Tale esame richiede una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi (44).
69. Mi sembra che la soluzione adottata dalla Corte nell'interpretare l'articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), si applichi anche nel caso di specie (45). Pertanto, l'articolo 7, lettera f), deve essere letto congiuntamente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.
70. L'ordinanza di rinvio indica che il giudice di primo grado ha accertato che il signor Buivids non aveva informato le persone interessate delle finalità specifiche dell'effettuazione della registrazione video. Alla luce di tale conclusione, sembra probabile che almeno due delle condizioni cumulative di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la circostanza che i dati siano «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime» non fossero soddisfatte.
71. Ne consegue che l'articolo 7, lettera f) della direttiva 95/46 non può trovare applicazione nel caso di specie.
72. Infine, sottolineo che, ovviamente, possono esservi situazioni particolari nelle quali l'unico modo in cui il giornalismo investigativo può svelare gravi illeciti è quello di ricorrere a una sorta di operazioni segrete. Tale situazione è caratterizzata da un elevato grado di interesse pubblico a consentire l'investigazione e la pubblicazione (e che, dunque, comporta necessariamente un trattamento dei dati). Ciò nonostante, essa esige un attento controllo per ottenere un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali confliggenti in gioco. Non approfondirò in questa sede tale delicata questione, poiché, sulla base degli elementi di cui dispone la Corte, sono del parere che, chiaramente, non venga in rilievo nella presente causa.
73. Ritengo che, laddove una persona che non è un giornalista di professione effettui registrazioni video e le pubblichi su un sito Internet, tali registrazioni video possono rientrare nella nozione di «scopi giornalistici», ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 95/46, qualora si accerti che tali attività sono state poste in essere esclusivamente a tali fini. Conformemente a tale disposizione, spetta alle autorità nazionali, sotto il controllo dei giudici nazionali, esaminare e conciliare il diritto fondamentale alla vita privata per quanto concerne il trattamento dei dati personali dell'interessato o degli interessati e il diritto fondamentale alla libertà di espressione del responsabile del trattamento. Nel compiere siffatta ponderazione, tali autorità dovrebbero tener conto dei seguenti elementi: i) se il materiale divulgato contribuisca a un dibattito di interesse pubblico; ii) il grado di notorietà della persona o delle persone interessate; iii) l'oggetto della pubblicazione; iv) la condotta anteriore della persona interessata; v) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione in questione, e (vi) le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute.

Conclusione

74. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che Corte dovrebbe rispondere alle questioni poste dalla Latvijas Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) come segue:
– Attività quali la ripresa e la registrazione di funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni presso il luogo di lavoro e la successiva pubblicazione della registrazione video su internet costituisce un trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
– Laddove una persona che non è un giornalista di professione effettui registrazioni video e le pubblichi su un sito Internet, tali registrazioni video possono rientrare nella nozione di «scopi giornalistici», ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 95/46, qualora si accerti che tali attività sono state poste in essere esclusivamente a tali fini.
– In ogni caso, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 95/46, spetta alle autorità nazionali, sotto il controllo dei giudici nazionali, esaminare e conciliare il diritto fondamentale alla vita privata per quanto concerne il trattamento dei dati personali dell'interessato e degli interessati e il diritto fondamentale alla libertà di espressione del responsabile del trattamento. Nel compiere siffatta ponderazione, tali autorità dovrebbero tener conto dei seguenti elementi: i) se il materiale divulgato contribuisca a un dibattito di interesse pubblico; ii) il grado di notorietà della persona o delle persone interessate; iii) l'oggetto della pubblicazione; iv) la condotta anteriore della persona interessata; v) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione in questione, e (vi) le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute.
Avv. Antonino Sugamele

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