Giudice milanese assolto disciplinarmente per i ritardi maturati nel deposito delle sentenze.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11-09-2018) 03-10-2018, n. 24136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. MANNA Felice - Presidente di Sez. -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9052-2018 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
B.G., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 28/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 12/02/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/09/2018 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Roberta Guizzi per l'Avvocatura Generale dello Stato.
Svolgimento del processo
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza del 12 febbraio 2018, ha assolto il dott. B.G. dall'incolpazione ascrittagli per avere maturato ritardi nel deposito di sentenze civili redatte nel periodo dal 10 ottobre 2010 al 30 settembre 2015 e, in particolare, di n. 215 sentenze, quale giudice monocratico del Tribunale di Milano, delle quali n. 18 con ritardi ultrannuali, di n. 163 ordinanze civili riservate, delle quali n. 54 con ritardi ultrannuali, con picchi di ritardo massimo di n. 712 giorni per una sentenza e 981 per un'ordinanza.
La Sezione disciplinare ha rilevato che i ritardi, pur reiterati e gravi, non fossero ingiustificati, a norma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1 e 2, lett. q), alla luce delle documentate giustificazioni addotte dal magistrato, di essere stato gravato da un considerevole carico di lavoro presso il Tribunale di Milano dove, a causa delle carenze di organico, svolgeva contemporaneamente le funzioni di giudice civile e dell'esecuzione, tanto da dovere celebrare un numero di udienze superiore alla media (quattro udienze settimanali) con estrema riduzione del tempo disponibile per la stesura dei provvedimenti, anche tenuto conto del tempo dedicato al ricevimento dei professionisti delegati al compimento delle operazioni di vendita nei processi esecutivi immobiliari; di avere ciononostante garantito una produzione nella media dell'ufficio e un livello qualitativo adeguato dei provvedimenti; di avere contribuito alle esigenze dell'ufficio, trattenendosi tutti i giorni in tribunale per oltre dieci ore e spendendo, nel corso della sua carriera, giunta quasi al termine, le proprie energie e il proprio tempo libero per la redazione dei provvedimenti con estremo scrupolo, al fine di renderli incensurabili in fase di impugnazione; la sentenza impugnata ha aggiunto che non si erano più verificati ritardi nel deposito dei provvedimenti dopo il suo trasferimento presso la Corte d'appello di Milano, avvenuto con delibera del Csm del 17 febbraio 2016.
Avverso questa sentenza il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo; il dott. B. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con un unico motivo il Ministero della giustizia ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla valutazione delle giustificazioni fornite dall'incolpato, solo asserite e prive di riscontri oggettivi e comparati con riguardo al gravoso carico di lavoro, all'assidua presenza nell'ufficio e al numero di udienze settimanali, a fronte di ritardi ultrannuali che sono di per sè sintomo di mancanza di operosità e/o di capacità organizzative.
Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sulla motivazione delle sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24), deve essere volto a verificare che essa: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente " incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaurienti dal ricorrente), in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico: gli atti del processo invocati a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
In particolare, l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. U. n. 21618/2017, n. 22092/2015, n. 8615/2009; Cass. pen. n. 9242/2013, n. 18163/2008).
Alla luce di detti principi, la sentenza impugnata sfugge alle censure svolte nel motivo, per la essenziale ragione che le stesse, singolarmente e globalmente considerate, si risolvono in una generica e apodittica critica dell'accertamento di fatto operato dalla Sezione disciplinare, cui si contrappongono opposte valutazioni, tra l'altro prive di base documentale e neppure dotate del necessario e chiaro carattere della decisività, rivelandosi inidonee ad inficiare la tenuta logica della motivazione (Cass. Sez. U. n. 21618 cit. e n. 28369/2017).
In particolare, va ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, qualora l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle sue funzioni (deposito di sentenze civili), il giudice disciplinare deve valutare in concreto la fondatezza e serietà delle giustificazioni addotte, non potendo quei ritardi (nella specie, ultrannuali) essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo l'onere dell'interessato di fornire tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà delle giustificazioni addotte (Cass. Sez. U. n. 2948/2016). E in particolare, ricorre l'esimente della giustificabilità del ritardo reiterato nel deposito dei provvedimenti oltre la soglia di illiceità prevista dalla norma ove l'attività lavorativa dell'incolpato risulti inesigibile con riferimento alla gravosità del complessivo carico di lavoro nell'ufficio, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, agli indici di laboriosità e allo sforzo profuso per l'abbattimento dell'arretrato (Cass. Sez. U. n. 21624/2017).
A tali principi il Giudice disciplinare si è sostanzialmente attenuto, là dove, con adeguate valutazioni di fatto a lui riservate, ha analiticamente enunciato le ragioni del ritardo nel deposito dei provvedimenti, non dovuto nè a neghittosità nè a incapacità organizzativa del dott. B. - il quale ha comunque garantito una produttività adeguata e un livello qualitativo soddisfacente dei provvedimenti giurisdizionali -, ma a un carico di lavoro nell'ufficio particolarmente gravoso che gli ha impedito di tenere, nell'intervallo temporale di riferimento, un diverso comportamento organizzativo idoneo a scongiurare i ritardi o, comunque, a ridurne la patologica dilatazione (Cass. Sez. U. n. 15813/2016).
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018
06-10-2018 11:26
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