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Sentenza

Viola il ne bis in idem punire in sede amministrativa e penale il teppista.
Viola il ne bis in idem punire in sede amministrativa e penale il teppista.
Fece una telefonata anonima in cui minacciò di cercare i doganieri per ucciderli. Quella stessa notte, allarmati dalla minaccia, i doganieri spararono ad un uomo accusato di contrabbando. Il ricorrente si recò in visita accusandoli di aver «sparato a vista per ucciderlo». Subì un processo amministrativo per teppismo di gravità minore (hooligans) ed uno penale per la sua condotta e le ingiurie ai doganieri, mandati però in prescrizione.
I criteri per ravvisare il ne bis in idem sono fissati dal caso Engel ed a.c. Olanda dell'8/6/76: il fatto deve essere punito in sede penale in base alla legge interna, natura dell'accusa e gravità della pena. Nella fattispecie le parolacce pronunciate innanzi ai doganieri e le minacce sono state punite nelle due differenti sedi senza soluzione di continuità, perciò apparentemente doveva esser escluso. In realtà l'accusa di teppismo era lieve, i fatti alla base dei due giudizi erano gli stessi e soprattutto la legge lituana è chiara nell'escludere che chi è ritenuto amministrativamente responsabile di un reato lo possa essere anche penalmente (AB c. Norvegia [GC] del 15/11/16, Boman c. Finlandia del 17/2/15 e Pisano c. Italia del 24/10/02).
Avv. Antonino Sugamele

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