Vendita di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto – Deroghe basate su criteri non previsti dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
EU:C: 2017:782, C-295/16
19 OTTOBRE 2017
La direttiva 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno) va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella stessa.
Infatti non contempla le vendite sottocosto tra le pratiche vietate e gli Stati, pur avendo una certa discrezionalità in materia, non possono imporre misure più restrittive di quelle previste dalla stessa, nemmeno per conseguirne il fine: assicurare un più elevato grado di tutela del consumatore. Nella fattispecie, poi, «il consumatore trarrebbe beneficio, nei suoi acquisti realizzati presso i piccoli commercianti, dal raggruppamento degli ordini realizzato attraverso il magazzino all'ingrosso, senza il quale il rivenditore al dettaglio si troverebbe nell'impossibilità di reggere il confronto con la superiore capacità di acquisto delle grandi catene e degli ipermercati» (EU:C:2013:154 e 2011:443).
24-10-2017 14:22
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