Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Società partecipata da ente locale costituita secondo il modello dell’“in house providing” - Provvedimenti comunali di nomina e revoca di amministratori e sindaci ai sensi dell’art. 2449 cc - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Fondamento.
Società partecipata da ente locale costituita secondo il modello dell’“in house providing” - Provvedimenti comunali di nomina e revoca di amministratori e sindaci ai sensi dell’art. 2449 cc - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Fondamento.
SEZIONI UNITE
ORDINANZA 1 DICEMBRE 2016, N. 24591
In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. “in house providing”, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 cc, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall'ente pubblico “uti socius”, non “jure imperii”, e posti in essere “a valle” della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall'art. 4, comma 13, del Dl 95/2012, conv., con modif., dalla legge 135/2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 (nella specie, peraltro, inapplicabile “ratione temporis”), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile.

Si richiamano:
a) Sez. U, Sentenza 5491/2014: la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi “in house”, per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.
b) Sez. U, Ordinanza 1237/2015: in tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cc, può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall'ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del Dl 95/2012, conv. in legge 135/2012. L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cc, non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cc assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza