Società il cui capitale è detenuto da un’amministrazione aggiudicatrice (in house) – Operazioni interne al gruppo.
L'art. 1 §.9 comma II Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 deve essere interpretato nel senso che una società che, da un lato, è detenuta interamente da un'amministrazione aggiudicatrice la cui attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall'altro, effettua sia operazioni per tale amministrazione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come «organismo di diritto pubblico» ai sensi di tale disposizione, purché le attività di tale società siano necessarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fatto che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non essenziale, del fatturato totale della società.
Cfr. EU:C:2008:213, 2003:300 e 1998:4. Si noti che l'Anac, con comunicazione del 29/9/17, ha aggiornato le sue linee guida n. 7/17 sull'affidamento degli appalti in house per l'entrata in vigore del d.lgs. n. 56/17.
12-10-2017 14:32
Richiedi una Consulenza