Società di diritto privato interamente partecipata da comuni - Responsabilità contabile degli amministratori - Esclusione - Responsabilità contabile dei sindaci degli enti pubblici azionisti - Configurabilità - Fondamento.
In tema di società di diritto privato interamente partecipata da comuni, non è configurabile la responsabilità contabile degli amministratori per l'assenza di un rapporto di servizio con gli enti pubblici azionisti, risolvendosi il pregiudizio patrimoniale derivante dall'eventuale loro “mala gestio” in un “vulnus” gravante, in via diretta, solo sul patrimonio della società stessa, soggetta a regole privatistiche e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci, mentre è ipotizzabile a carico dei sindaci dei comuni stessi che non abbiano esercitato i poteri ed i diritti spettanti al socio pubblico al fine di indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali o di reagire opportunamente ai loro illeciti, in relazione ai quali non vale la distinzione tra danno diretto ed indiretto per l'ente locale, occorrendo fare riferimento al danno concretamente imputabile agli enti di cui sono rappresentanti.
Si richiamano:
a) Sez. U, Ordinanza 10299/2013: non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per “mala gestio” imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest'ultimo privato e separato da quello dei soci, né divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico. (Così statuendo, la S.C. ha disatteso la richiesta di affermare la giurisdizione contabile quando la società a partecipazione pubblica abbia le caratteristiche della società “in house providing”, escludendo che, nella specie, le disposizioni statutarie della società amministrata dai ricorrenti ne avesse le caratteristiche).
b) Sez. U, Ordinanza 26936/2013: appartiene alla giurisdizione contabile l'azione esercitata dalla Procura regionale della Corte dei conti diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società “in house” - per tale dovendosi intendere quella dal cui quadro statutario, vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga che sia stata costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e rispetto alla quale solamente i medesimi enti siano soci - ove essa esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e sia assoggettate a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ravvisabili le suddette caratteristiche nella AMA s.p.a., società istituita dal Comune di Roma e da quest'ultimo interamente partecipata).
c) Sez. U, Ordinanza 23306/2015: l'azione di risarcimento dei danni subiti da Alitalia s.p.a. - società a partecipazione pubblica, svolgente attività economica e commerciale in regime di libero mercato - per effetto di condotte illecite dei suoi presidenti, amministratori e dirigenti apicali, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto l'autonomia patrimoniale di essa esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico danneggiato ed impedisce di configurare come erariali le perdite che restano esclusivamente della società, regolata, nel caso, come ogni altro soggetto sovrapersonale di diritto privato.
29-05-2017 15:05
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