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Sentenza

Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione ex art. 6 del D.Lgs. 96/2001 - Esclusività - Limiti - Fattispecie in tema di abuso del diritto.
Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione ex art. 6 del D.Lgs. 96/2001 - Esclusività - Limiti - Fattispecie in tema di abuso del diritto.
L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo, benché subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, non preclude al Consiglio dell'ordine che ne sia stato richiesto la possibilità di verificare se, in tal modo, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive (nella specie, per essere risultato gravato da un precedente disciplinare e da numerosi procedimenti penali pendenti, così da rendere non veritiera l'autocertificazione che ne attestava l'insussistenza) tali che al cittadino italiano impedirebbero - in assenza della condotta irreprensibile invece postulata dall'art. 17, comma 1, lett. h), della legge 247/2012) - comunque l'esercizio della medesima professione, connotandosi un siffatto comportamento in termini di abusività.

Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 4252/2016: l'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, sicché il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall'ordinamento forense nazionale - nella specie, requisito di onorabilità -, salvo che la condotta del richiedente integri abuso del diritto.
Avv. Antonino Sugamele

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