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Sentenza

Sconfinamento nella realizzazione dell’opera pubblica - Individuazione - Natura di comportamento di mero fatto - Domanda di risarcimento del danno conseguente - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Disciplina dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 - Irrilevanza - Ragioni.
Sconfinamento nella realizzazione dell’opera pubblica - Individuazione - Natura di comportamento di mero fatto - Domanda di risarcimento del danno conseguente - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Disciplina dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 - Irrilevanza - Ragioni.
Cassazione civile SEZIONI UNITE ORDINANZA 7 DICEMBRE 2016, N. 25044
		 In tema di espropriazione, nell'ipotesi di cd. sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai presupposti provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, pur emessa, è riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, sicché l'occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della P.A. si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando l'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, introdotto dal d.l. n. 98/2011, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione “sine titulo”.

In senso conforme, Cass. Sez. U, sentenza n. 3723/07: la fattispecie, qualificabile come “occupazione usurpativa”, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, è costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i terreni nei quali si sia verificato uno sconfinamento, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, da aree legittimamente occupate: essa costituisce un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Avv. Antonino Sugamele

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