Ripetizione di indebito - Oggettivo - Esecuzione di un pagamento non dovuto da parte di un Ente Pubblico - Ripetibilità - Obbligazione naturale - Configurabilità - Esclusione.
Cassazione civile SEZIONI UNITE
22 DICEMBRE 2016, N. 26650
Nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l'irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c., atteso che i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell'ente medesimo.
In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3028 del 2008:Nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l'irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 cod.civ. poiché i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell'ente medesimo.
07-09-2017 14:19
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