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Sentenza

Responsabilità disciplinare del magistrato - Verifica della persistenza delle condizioni di privazione della libertà personale - Obbligo del P.M. di udienza - Non titolarità del fascicolo - Irrilevanza.
Responsabilità disciplinare del magistrato - Verifica della persistenza delle condizioni di privazione della libertà personale - Obbligo del P.M. di udienza - Non titolarità del fascicolo - Irrilevanza.
In tema di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati, il rappresentante del P.M. in udienza, benché non titolare del relativo fascicolo perché assegnato ad altro sostituto del medesimo ufficio, ha istituzionalmente l'obbligo - la cui inosservanza costituisce grave violazione di legge derivante da negligenza inescusabile, nonché violazione del dovere di diligenza nell'esercizio delle proprie funzioni - di verificare la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagine, al fine di formulare le consequenziali richieste.

In materia:
i) Sez. U, Sentenza 507/2011: il magistrato ha l'obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini; pertanto, integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile - illecito disciplinare punito dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 109/2006, - il comportamento del giudice dell'udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con notevole ritardo (nella specie, 51 giorni) rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare, senza che possa assumere rilevanza giustificante che il fatto sia ascrivibile ad una mera dimenticanza di trascrizione della data di scadenza dei termini nello scadenzario personale, o che il giudice sia stato sottoposto, in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte, dimostrando notevole produttività, nonostante la sussistenza di difficoltà familiari e personali.
ii) Sez. U, Sentenza 14688/2015: la responsabilità disciplinare del magistrato del P.M. che ometta di chiedere la revoca della misura cautelare per scadenza dei termini sussiste anche se egli ha già presentato la richiesta di rinvio a giudizio, poiché questa, ai sensi dell'art. 299, terzo comma, Cpp, investe il giudice del potere-dovere di provvedere alla revoca “anche di ufficio”, ma non esclude il concorrente potere-dovere di istanza del P.M..
Avv. Antonino Sugamele

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