Quando una società in difficoltà o soggetta ad una procedura concorsuale per insolvenza è obbligata a restituire i contribuiti erogati con fondi strutturali dell’UE?
L'art. 1§.7 Lett. c) Regolamento (CE) n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «procedura concorsuale per insolvenza» in esso contenuta riguarda tutte le procedure concorsuali relative alle imprese previste dal diritto nazionale, sia se sono avviate d'ufficio dalle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali che se sono avviate su iniziativa dell'impresa interessata. Se l'impresa si trova in una delle condizioni previste dal diritto interno per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza ( lo verificherà il giudice del rinvio) è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato in applicazione di detto regolamento o, se l'aiuto è già stato concesso, per constatarne l'impossibilità se queste condizioni ostative sussistevano quando l'aiuto è stato concesso. Per contro, un aiuto concesso ad un'impresa nel rispetto del regolamento n. 800/2008, e in particolare dell'art. 1 §.6 dello stesso, non può essere revocato per il solo motivo che nei confronti di detta impresa, in una data successiva rispetto alla concessione dell'aiuto, è stata aperta una procedura concorsuale per insolvenza.
Pregiudiziale sollevata dal Tar Marche: una società nel 2011 chiedeva la concessione di aiuti ed incentivi previsti dal Por FESR per la PMI concessi nel 2012; nel 2013, alcuni mesi dopo aver rendicontato le spese chiedendo il saldo di questo contributo, presentava richiesta di concordato preventivo e la procedura era aperta nel 2014, ma nel 2015 fu chiesta la revoca di questi contributi: l'aiuto, quindi, era stato concesso ben prima dell'apertura della stessa e non è perciò revocabile. Sul punto c'è un solo precedente: EU:C:2013:200.
08-07-2017 12:02
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