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Sentenza

Pubblico dipendente - Incarico non autorizzato - Domanda della P.A. di pagamento dei corrispettivi recepiti - Giurisdizione del giudice ordinario - Coinvolgimento della Procura contabile - Limiti.
Pubblico dipendente - Incarico non autorizzato - Domanda della P.A. di pagamento dei corrispettivi recepiti - Giurisdizione del giudice ordinario - Coinvolgimento della Procura contabile - Limiti.
La controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. rivolta ad ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l'adempimento dell'obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto ove possa prospettarsi l'esistenza di danni.

Si richiamano:

a) Sez. U, Ordinanza 11709/2016: l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Agenzia delle entrate a carico del privato che abbia conferito un incarico retribuito a un dipendente pubblico in violazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice tributario, poiché la sanzione, anche se irrogata da un ufficio finanziario, inerisce al rapporto di pubblico impiego e non ad un rapporto tributario.
b) Sez. L, Sentenza 7343/2010: in tema di pubblico impiego, l'obbligo di versamento del compenso dovuto al pubblico dipendente per le prestazioni rese in spregio del divieto di assunzione di incarichi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, previsto dall'art. 53, comma settimo, del D.Lgs. 165/2001 (in cui è stato trasfuso l'art. 58 del D.Lgs. 29/1993, come modificato dapprima dall'art. 2 del Dl 358/1993, convertito in legge 448/1993, poi dall'art. 1 del Dl 361/1995, convertito con modificazioni dalla legge 437/1995, e infine dall'art. 26 del D.Lgs. 80/1998), in quanto imposto innanzitutto all'ente erogante (ossia ad un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e solo in difetto al lavoratore che lo ha percepito, non è configurabile come sanzione disciplinare, con la conseguenza che la relativa richiesta non necessita di una previa autonoma contestazione disciplinare.
Avv. Antonino Sugamele

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