Proroga tacita della giurisdizione - Contestazione della giurisdizione dell’adito giudice nazionale in via pregiudiziale subordinata ad altre eccezioni pregiudiziali di rito, ma prima delle questioni di merito - Accettazione della giurisdizione o meno - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Tutela dei disegni e modelli comunitari - Art. 82, comma 4, del regolamento 6/02 del Consiglio - Omessa previsione di fori alternativi, per le controversie di accertamento negativo, rispetto a quello del convenuto - Competenza esclusiva per queste ultime e sua eventuale derogabilità - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE.
Tutela dei disegni e modelli comunitari - Art. 5, n. 3, del regolamento 44/01 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11 - Applicabilità, o meno, a tutte le azioni di accertamento negativo di responsabilità per illecito, compreso quello negativo della contraffazione di disegni comunitari - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE.
Abuso di posizione dominante e concorrenza sleale - Domande proposte in controversia connessa di accertamento negativo di contraffazione di disegno comunitario - Possibilità di trattazione congiunta innanzi al medesimo giudice - Configurabilità come fattispecie di illecito civile - Conseguenze - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
· In tema di cd. proroga tacita della giurisdizione, va rimessa alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la questione se, ai sensi dell'art. 24 del regolamento 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, la contestazione della giurisdizione del giudice nazionale adito, effettuata in via pregiudiziale ma subordinata ad altre eccezioni pregiudiziali di rito, benché prima delle questioni di merito, possa interpretarsi come accettazione della giurisdizione o meno.
· In tema di tutela dei disegni e modelli comunitari, va rimessa alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la questione se la mancata previsione, da parte dell'art. 82, comma 4, del regolamento 6/02 del Consiglio del 12 dicembre 2001, di fori alternativi per le controversie in tema di accertamento negativo, rispetto a quello del convenuto di cui al comma 1 della medesima disposizione, debba interpretarsi come attribuzione di una competenza esclusiva riguardo a queste ultime, e se, nell'ipotesi affermativa, la stessa possa essere derogata ove il convenuto accetti la competenza di altro giudice.
· In tema di tutela dei disegni e modelli comunitari, va rimessa alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la questione se l'orientamento dalla stessa espresso con la sentenza del 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11, quanto alla norma di competenza speciale oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, rivesta, o meno, un carattere generale ed assoluto applicabile per ogni azione di accertamento negativo di responsabilità per illecito, ivi compreso quello di accertamento negativo della contraffazione in tema di disegni comunitari, e, quindi, se, in quest'ultima ipotesi, trovi applicazione il foro di cui all'art. 81 del regolamento 6/02 del Consiglio del 12 dicembre 2001 o quello di cui al suddetto art. 5, n. 3, del regolamento 44/01, o se sia rimesso all'attore di optare per l'una o l'altra delle giurisdizioni possibili.
· In tema di tutela dei disegni e modelli comunitari, va rimessa alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la questione se, proposte domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale nell'ambito di una controversia di accertamento negativo di contraffazione di disegno comunitario, cui sono connesse perché il loro accoglimento presuppone il preventivo esito favorevole di quest'ultima, ne sia possibile, o meno, la loro complessiva trattazione congiunta innanzi al medesimo giudice, e se quelle domande, ove ritenute costituire una fattispecie di illecito civile, incidano sull'applicabilità dell'art. 5, n. 3, del regolamento 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, ovvero di quello 6/02 del Consiglio del 12 dicembre 2001, per quanto concerne la competenza giurisdizionale.
· Sul primo principio, si richiama, Cass. Sez. U, Ordinanza 14695/2005: la cosiddetta “proroga tacita della giurisdizione” del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rilevando che il convenuto straniero, nel costituirsi in giudizio, aveva svolto difese di merito, contestando la proponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di un patto di deroga in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con l'istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola nuovamente soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 375 Cpc).
· Sul secondo principio, si veda Cass. Sez. U, Sentenza 20700/2013: sussiste la giurisdizione italiana relativamente alla domanda di accertamento negativo dell'illiceità della condotta (ovvero di accertamento positivo della liceità della medesima condotta) e al conseguente risarcimento del danno, proposta da una società italiana in relazione alla commercializzazione e produzione di prodotti da essa realizzati e asseritamente integranti una condotta di concorrenza sleale, rientrando tale controversia nella sfera di applicazione dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, 44/2001, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 25 ottobre 2012, nella causa C-133/11, senza che assuma rilievo l'inversione di ruoli che caratterizza l'azione di accertamento, vertendo l'esame giudiziale, al fine di verificare la competenza giurisdizionale, sui medesimi elementi di fatto e di diritto che giustificano il collegamento con lo Stato nel quale è accaduto il fatto generatore o il danno ovvero vi è il rischio del suo prodursi. (Nella specie, le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno sottolineato che la domanda di accertamento coinvolgeva ogni aspetto della produzione e commercializzazione del prodotto - un faro per auto - e, dunque, assumeva rilievo il luogo, in Italia, in cui tale attività veniva primariamente posta in essere).
· I restanti, sono del tutto inediti e privi di specifici riferimenti.
10-02-2017 22:41
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