Procedimento per la nomina di amministratore di sostegno - Mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito - Conseguenze - Cassazione del decreto della corte di appello e rinvio al giudice di primo grado - Ragioni.
SEZIONI UNITE
SENTENZA 18 GENNAIO 2017, N. 1093
In tema di procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l'intervento del P.M., il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 cc, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 70, comma 1, n. 1 Cpc, che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario.
Si richiamano:
a) Sez. 1, Sentenza 11975/2002: nel procedimento civile nel quale il P.M. è litisconsorte (nella Specie, adozione di minore), il P.M. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d'ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, né può impugnare l'ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento.
b) Sez. 1, Sentenza 11223/2014: in tema d'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.
25-10-2017 21:06
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