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Sentenza

Principio dell’autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine  – Nozione di “infrazioni” – Reputazione degli azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro.
Principio dell’autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Nozione di “infrazioni” – Reputazione degli azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro.
La direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e in particolare il suo art. 40 §.6, devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità di vigilanza di uno Stato membro assumano in via d'urgenza, nei confronti di un'impresa di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, a tutela degli interessi degli assicurati e degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte, provvedimenti, come il divieto di stipulare nuovi contratti su tale territorio, fondati sulla carenza, originaria o meno, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Non osta, invece, a che tale Stato membro, nell'esercizio delle prerogative che in caso di urgenza gli sono riconosciute, stabilisca se talune insufficienze o dubbi relativi all'onorabilità dei dirigenti dell'impresa assicurativa interessata indichino un pericolo reale e imminente che si verifichino irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e, in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come, eventualmente, il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio.

Infatti la ratio della direttiva è garantire un'adeguata tutela agli assicurati e prevale il principio del controllo delle imprese assicurative da parte dello Stato membro di origine: in attesa che decida, le misure adottate dallo Stato della prestazione di servizi, in caso di urgenza, possono essere soltanto conservative. La decisione del paese d'origine trarrà «le conseguenze, rispetto alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, in particolare a quella dell'onorabilità, dagli elementi di fatto rilevati dallo Stato membro della prestazione di servizi, come esige il principio di certezza del diritto rientrante nell'ordinamento giuridico dell'UE» (EU:C:2015:419 e 2013:566). La pregiudiziale sulla compatibilità dell'14 d.lgs. 209/05 e queste norme dell'UE è stata sollevata dal CDS in una lite tra un'assicurazione rumena, che presta garanzie e fideiussioni alle ditte che partecipano agli appalti pubblici e l'Isvap (ora Isvass): il socio di riferimento e direttore, un italiano, aveva la reputazione compromessa da varie condanne.
Avv. Antonino Sugamele

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