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Sentenza

Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per tali servizi – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali  – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute e che disciplinano le professioni regolamentate.
Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per tali servizi – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – – Servizio della società dell’informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute e che disciplinano le professioni regolamentate.
La direttiva 2005/29/CE ( pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno) dev'essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall'altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici. La direttiva 2000/31/CE (c.d. «direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta con la stessa in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista. L'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a questa normativa nazionale.

Queste restrizioni sono giustificate da motivi imperativi come le tutele della salute e del decoro professionale, che sono gli obiettivi prefissi da queste norme: messaggi promozionali troppo aggressivi od un uso eccessivo della pubblicità potrebbero trarre in inganno il consumatore sulle cure proposte, ledendo l'immagine della professione. Questi fini potrebbero essere raggiunti adottando misure meno restrittive che disciplinino, se necessario rigorosamente, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti, non essendo necessario un divieto assoluto (EU:C:2013:542 e 2016:60 nel quotidiano del 29/1/16).
Avv. Antonino Sugamele

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