Presentazione della domanda direttamente all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione – Normativa nazionale che impone il ricorso all’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione.
EU:C:2017:104, C-283/16
9 FEBBRAIO 2017
Le disposizioni del capo IV del regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e in particolare l'art. 41 §.1 devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che desidera ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all'autorità competente di quest'ultimo Stato membro, come un giudice specializzato, e non può essere obbligato a presentare la sua domanda a detta autorità per il tramite dell'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione. Gli Stati membri devono garantire la piena efficacia del diritto previsto dall'art. 41 §.1 modificando, se necessario, le loro norme procedurali. In ogni caso, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni di tale norma disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni contrarie del diritto nazionale, e, di conseguenza, consentire ad un creditore di alimenti di presentare la sua domanda direttamente dinanzi all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, anche qualora il diritto nazionale non lo preveda.
I principi sottesi alla fattispecie sono già stati elaborati dalle EU:C:2015:354, 2014:2451 e 2010:363.
06-08-2017 13:57
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